Corte costituzionale

Sentenza n. 29/1984

Questione dichiarata infondata · depositata il 15/02/1984 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma

terzo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà) promosso con ordinanza emessa il 23 luglio 1982 dalla

Sezione di Sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma nel

procedimento di ammissione alla semilibertà nei confronti di Di

Giacomo Gianfranco, iscritta al n. 688 del registro ordinanze 1982 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67 del 1983.

Udito nell'udienza pubblica del 7 giugno 1983 il Giudice relatore

prof. Livio Paladin.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 23 luglio 1982 - emessa nel corso di un

procedimento promosso da un detenuto, condannato per i delitti di

rapina aggravata e furto, che richiedeva la concessione del beneficio

di ammissione alla semilibertà - la sezione di sorveglianza presso la

Corte d'appello di Roma ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47,

secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà"). Nella parte in cui esclude la

concessione della semilibertà per taluni delitti, tra cui appunto

quello di rapina aggravata, la norma impugnata sarebbe infatti in

contrasto con l'art. 3 della Costituzione.

Sebbene questa Corte ne abbia già dichiarato la non fondatezza e

poi la manifesta infondatezza, la questione suddetta meriterebbe -

secondo il giudice a quo - di essere riesaminata dalla Corte stessa.

Nella specie - rileva l'ordinanza di rimessione - l'istante gode di un

regime sostanzialmente analogo a quello della semilibertà, essendo

stato autorizzato a svolgere un lavoro all'esterno senza scorta; e già

da questo dato risulterebbe come con la disposizione limitativa della

sola semilibertà, il legislatore sia caduto in contraddizione,

superando "i limiti della propria discrezionalità"

Inoltre, sarebbe assurdo che l'istante stesso, già condannato in

primo grado alla pena di anni 14 di reclusione ("di cui anni 12 quale

pena base per il reato, più grave, di tentato omicidio") e poi assolto

in appello dal tentato omicidio ("sicché reato più grave divenne la

rapina, per la quale fu inflitta la pena di anni 8 e mesi 6 di

reclusione, aumentata ad anni 10 per la continuazione"), si veda ora,

proprio per la minore gravità complessiva degli addebiti ritenuti in

sentenza, sbarrato l'accesso alla semilibertà, di cui diversamente

avrebbe potuto beneficiare a partire da un certo momento. Ciò

confermerebbe, invece, che "i criteri di ordine puramente formale

contenuti nell'art. 48 comma terzo non sempre rispondono a canoni di

giustizia sostanziale, cui tutto l'ordinamento giuridico è e deve

essere informato". Ed una riprova ulteriore dell'irragionevolezza della

norma in esame starebbe in ciò che il legislatore non ha considerato

altri reati, malgrado la loro gravità e il conseguente "allarme

sociale" non siano inferiori a quelli peculiari dei delitti elencati

dall'art. 47 cpv. della legge penitenziaria.

2. - Nel presente giudizio nessuno si è costituito, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - La sezione di sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma

risolleva dinanzi a questa Corte, in riferimento all'art. 3 Cost., il

problema se sia costituzionalmente legittimo l'aver escluso dalla

concessione della semilibertà - mediante il combinato disposto degli

artt. 48, terzo comma, e 47, secondo comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354 (come modificata dalla legge 12 gennaio 1977, n. 1) - i soggetti

condannati per il delitto di "rapina aggravata".

La stessa ordinanza di rimessione ricorda che la Corte si è già

pronunciata più volte in proposito. Dapprima, la sentenza n. 107 del

1980 ha dichiarato non fondata la questione predetta, in riferimento

agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, terzo comma, della

Costituzione; quindi, mediante le ordinanze n. 8 e n. 10 del 1981, la

Corte ha concluso nel senso della manifesta infondatezza, non solo in

vista degli artt. 3 e 27, ma anche per la parte concernente la pretesa

violazione degli artt. 2, 25, secondo comma, e 111, primo comma, della

Costituzione. Infine, successivamente alla proposizione

dell'impugnativa in esame, l'ordinanza n. 167 del 1983 ha ritenuto

manifestamente inammissibile la richiesta di precludere la concessione

della semilibertà quanto ai delitti contro l'incolumità pubblica:

richiesta avanzata dalla sezione di sorveglianza presso la Corte

d'appello di Perugia, con un provvedimento cui fa ripetuto richiamo il

giudice a quo.

Nondimeno, la questione è stata riproposta, sulla base di tre

serie di ragioni, che l'ordinanza introduttiva del presente giudizio

considera tali da inficiare il fondamento giustificativo della norma

impugnata, in contrasto con il principio costituzionale d'eguaglianza.

In primo luogo, cioè, la possibilità che anche i condannati per

rapina aggravata vengano assegnati - come appunto si è verificato

nella specie - al lavoro all'esterno senza scorta (secondo l'art. 21

cpv. della legge n. 354 del 1975) dimostrerebbe quanto poco sia

ragionevole escluderli a priori dalla concessione della semilibertà.

In secondo luogo, sarebbe indice di un'ulteriore irragionevolezza la

circostanza che i soggetti detenuti per il solo reato di rapina

aggravata (o per questo reato, nonché per altri fatti meno gravi)

risultino svantaggiati, circa il momento a partire dal quale può

aversi la semilibertà, nei confronti di soggetti condannati, oltre che

per rapina, per altri reati di maggiore gravità; e ciò in conseguenza

dell'interpretazione accolta dalla Corte suprema, per cui gli stessi

autori dei reati espressamente indicati dall'art. 47, secondo comma,

della legge n. 354 possono vedersi concesso il beneficio in esame, una

volta espiata la pena relativa ai reati medesimi, più la metà della

pena residua (ai sensi della norma generale di cui al secondo comma

dell'art. 501. cit.).

In terzo luogo, sarebbe comunque arbitrario che il legislatore

abbia preso in considerazione delitti come quelli di "rapina, rapina

aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di persona a

scopo di rapina o di estorsione", trascurando di estendere il divieto

del quale si tratta ad altri delitti come la "strage" o come il

"sequestro di persona a scopo di terrorismo e di eversione".

2. - Senonché nessuno degli argomenti addotti dal giudice a quo -

in riferimento all'art. 3 Cost. - modifica sostanzialmente i termini

del problema che la Corte ha già affrontato, né induce la Corte

stessa a discostarsi dalla sua giurisprudenza precedente.

È ben vero che in dottrina le esclusioni testualmente previste

dall'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975 (nel testo

sostituito dall'art. 4 della legge n. 1 del 1977 e poi integrato

dall'art. 7 della legge n. 646 del 1982) hanno formato l'oggetto di

diffuse critiche, dovute soprattutto all'incompletezza di quella

previsione, che non avrebbe tenuto conto di beni preminenti nella scala

dei valori penalistici ovvero di altri reati suscettibili anch'essi di

determinare un forte allarme sociale. Da un lato, però, la Corte deve

riaffermare la propria incompetenza ad "emettere sentenze additive che

rendano deteriore la posizione del condannato in ordine all'esecuzione

della pena" (cfr. ancora l'ordinanza n. 167 del 1983). D'altro lato,

una volta ammesso - come la Corte continua a ritenere - che sulla base

di particolari valutazioni sociologiche e criminologiche sia consentito

al legislatore di stabilire un collegamento fra la gravità del reato

commesso ed il tipo del trattamento penitenziario (ivi comprese le

"misure alternative alla detenzione "), esclusioni di per sé

giustificate non possono dirsi illegittime per il semplice fatto che

nella testuale elencazione dei casi da escludere non siano state

inserite altre ipotesi ritenute meritevoli della medesima

regolamentazione. E basta rileggere il secondo comma dell'art. 47 per

intendere che le premesse sulle quali si era fondata quella scelta

legislativa non hanno cessato di sussistere, dal 1975 ad oggi, e non si

sono neppure indebolite.

Ciò posto, le altre censure come prospettate dall'ordinanza di

rimessione non implicano alcun contrasto fra la norma impugnata ed il

principio costituzionale d'eguaglianza, ma riguardano incongruenze del

momento applicativo, per cui alla Corte non è dato di porvi rimedio,

sostituendosi al legislatore. Tale è il caso della denunciata

sfasatura fra la norma sull'assegnazione al lavoro all'esterno e la

disciplina concernente la concessione della semilibertà; tanto più

che fra quel trattamento e la misura in discussione esiste sul piano

normativo un tale divario, da rendere del tutto incongruo il richiamo

all'art. 3 della Costituzione. Ma le stesse conclusioni s'impongono

anche per quanto attiene al momento di concessione della semilibertà,

variamente fissato nel tempo secondo il vario rapporto di gravità fra

i reati concorrenti per i quali i soggetti in questione siano stati

condannati. In primo luogo, infatti, situazioni del genere, sebbene

frequenti, non esauriscono di certo le fattispecie disciplinate dalla

norma impugnata. Secondariamente, le disarmonie rilevate dal giudice a

quo discendono da un'interpretazione in bonam partem delle norme

riguardanti la semilibertà, accolta dalla Corte di cassazione al di

là della lettera dei corrispondenti disposti; e non sembra sostenibile

che, proprio per effetto di un'applicazione meno severa dei limiti

frapposti alla concessione del beneficio in esame, si debba dichiarare

la globale illegittimità dei limiti medesimi.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 48, terzo comma, in relazione all'art. 47, secondo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354, sollevata dalla sezione di

sorveglianza presso la Corte d'appello di Roma, in riferimento all'art.

3 Cost., con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 1984.

F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE

STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere.

ECLI:IT:COST:1984:29 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari