Corte costituzionale

Ordinanza n. 477/1989

Questione dichiarata infondata · depositata il 31/07/1989 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla

legge sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), che ha modificato la legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promossi con due ordinanze emesse il 17 ottobre 1988 e il 7 novembre

1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nei procedimenti di

sorveglianza relativi a L. R. e F. C., iscritte ai

nn. 98 e 99 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno

1989;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 1989 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due

ordinanze del 17 ottobre 1988 e del 7 novembre 1988, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, questione di

legittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, nel testo modificato dall'art. 11 della legge 10

ottobre 1986, n. 663, "nella parte in cui consente ai condannati che

siano stati ristretti in stato di custodia cautelare (e che abbiano

goduto un periodo di libertà serbando comportamento tale da

consentire un giudizio positivo circa l'affidamento in prova al

servizio sociale) di essere affidati al servizio sociale fuori

dell'istituto per un periodo uguale a quello della pena da scontare

senza il previo inizio di esecuzione della sentenza di condanna";

che il giudice a quo "intende denunciare l'ingiustificato

privilegio introdotto a favore dei condannati a pena detentiva sino a

tre anni che, avendo sofferto un periodo di custodia cautelare,

possono accedere all'affidamento in prova al servizio sociale senza

rientrare in carcere";

che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del

Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura

Generale dello Stato, riportandosi all'atto difensivo prodotto nel

giudizio instaurato dallo stesso Tribunale con ordinanza del 18

maggio 1987 e definito da questa Corte con ordinanza di manifesta

inammissibilità n. 1091 del 1988;

Considerato che i giudizi riguardano identiche questioni e vanno,

pertanto, riuniti;

che, quanto alla dedotta violazione dell'art. 3 della

Costituzione, la diversa posizione dei condannati già assoggettati a

custodia cautelare rispetto a quella dei condannati rimasti sempre in

libertà durante il processo di cognizione vale ad escludere che sia

palesemente irrazionale (e, quindi, fonte di "ingiustificato

privilegio") la previsione di una disciplina diversificata che

ammette solo gli uni e non anche gli altri all'affidamento in prova

al servizio sociale senza osservazione in istituto, misura che, ai

sensi dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26 luglio 1975,

n. 354, quale modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n.

663, richiede, appunto, la precedente privazione - sia pure a diverso

titolo - della libertà personale, dovendo il tribunale di

sorveglianza verificare se il condannato abbia successivamente tenuto

durante il periodo di libertà un comportamento positivo tale "da

consentire il giudizio di cui al precedente comma 2";

che risulta rispettato anche il precetto dell'art. 27 della

Costituzione, in quanto la finalità rieducativa della pena potrebbe,

invece, essere ostacolata proprio da una nuova sottoposizione al

regime carcerario del condannato già in custodia cautelare;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità

costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), quale

modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 17 ottobre

1988 e del 7 novembre 1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 19 luglio 1989.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 31 luglio 1989.

Il cancelliere: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1989:477 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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