Corte costituzionale

Sentenza n. 343/1987

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 29/10/1987 · relatore Ugo Spagnoli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge

26 luglio 1975, n. 354 "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà"

promosso con la seguente ordinanza:

1) ordinanza emessa il 18 ottobre 1985 dal Tribunale di Como

sull'incidente di esecuzione proposto da Giani Gianstefano iscritta

al n. 864 del registro ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 23, prima serie speciale, dell'anno

1986;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 16 giugno 1987 il Giudice relatore

Ugo Spagnoli;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Decidendo, in sede di incidente di esecuzione, sull'istanza

di scarcerazione con cui Giani Gianstefano sosteneva doversi detrarre

dalla pena da espiare un pregresso periodo di affidamento in prova al

servizio sociale revocato per comportamento contrario alle

prescrizioni impostegli, il Tribunale di Como, con ordinanza del 18

ottobre 1985, ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 13 Cost.,

una questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, decimo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento

penitenziario), nella parte in cui esclude che, in tale ipotesi, il

periodo trascorso in affidamento valga come espiazione di pena.

Il Tribunale nega innanzitutto che un tale effetto possa prodursi

alla stregua della lettera della norma, condividendo in proposito

l'interpretazione delle S.U. della Cassazione secondo cui

l'estinzione della pena si ha solo in caso di esito positivo

dell'esperimento. Esclude, inoltre, che l'accoglimento del proposto

incidente possa fondarsi sulla sentenza n. 185 del 1985 di questa

Corte, che ha bensì dichiarata l'illegittimità costituzionale della

predetta norma, ma in quanto non consentiva il computo del periodo di

affidamento nel diverso caso di annullamento del provvedimento di

ammissione.

Ad avviso del Tribunale, peraltro, i principi affermati in tale

decisione dovrebbero condurre ad analoga conclusione anche per

l'ipotesi della revoca.

In riferimento all'art. 3 Cost., il giudice a quo osserva che il

carattere afflittivo e limitativo della libertà personale delle

prescrizioni inerenti all'affidamento in prova e, soprattutto,

l'essere questo - come affermato nella citata sentenza - una

"modalità di esecuzione della pena" condurrebbero a ritenere

identica, sotto il profilo oggettivo, la situazione del condannato,

fino al momento in cui interviene nell'un caso l'annullamento,

nell'altro il fatto che poi determina la revoca. Ed è appunto al

comune fatto storico dell'afflizione subita che dovrebbe aversi

riguardo, non potendo esso - ad avviso del giudice a quo - essere

posto nel nulla per effetto del dato soggettivo differenziale

consistente nella smentita dell'impegno di emenda in caso di revoca.

In riferimento, poi, all'art. 13 Cost., il Tribunale rimettente

richiama il passo della sentenza 185/85 in cui si è affermato che il

considerare inutilmente trascorso il periodo di affidamento, in caso

di annullamento del provvedimento ammissivo, comporterebbe la

trasformazione della misura alternativa in "misura aggiuntiva alla

detenzione stessa, senza che questo vero e proprio 'supplemento' di

pena trovi fondamento e sia quindi legittimato da una sentenza di

condanna".

Ad avviso del giudice a quo, tale formulazione dovrebbe intendersi

nel senso che le restrizioni alla libertà personale imposte con

l'affidamento abbiano fondamento non nel provvedimento di ammissione

alla misura, ma nella sentenza di condanna: il che sarebbe esatto, in

quanto è a quest'ultima che l'ordinanza di affidamento deve

adeguarsi per quanto attiene alla durata della misura alternativa ed

è essa che, quindi, legittima la durata dell'affidamento in quanto

modalità di esecuzione della pena. Di qui la dedotta violazione

dell'art. 13 Cost., in quanto anche in caso di revoca la mancata

fungibilità comporterebbe "l'inflizione di un'aggiunta di pena, non

legittimata dall'unico provvedimento cui si deve far capo per la

determinazione della pena stessa, cioè la sentenza di condanna".

2. - Intervenendo nel giudizio così instaurato in rappresentanza

del Presidente del Consiglio dei ministri, l'Avvocatura dello Stato

richiama la più recente sentenza di questa Corte n. 312 del 1985;

osservando come da essa emerga la fondamentale distinzione tra le

situazioni poste a raffronto: in caso di annullamento ovvero revoca

per cause originarie o sopravvenute di inammissibilità, l'ordinanza

di affidamento viene caducata fin dall'origine ed il relativo periodo

viene considerato non mai trascorso pur avendo il condannato

adempiuto alle prescrizioni impostegli; in caso di revoca per esito

negativo della prova, l'ordinanza di affidamento non viene eliminata

ed il detto periodo viene considerato non mai trascorso per la

mancata realizzazione dello scopo della misura, le cui finalità

rieducative sarebbero altrimenti minate in radice, essendo quanto

meno attenuato lo stimolo alla conclusione positiva dell'esperimento.

Il riferimento, poi, - nella sent. 185/85 - alla "sentenza di

condanna" come unico fondamento del "supplemento" di pena trova

ragione, ad avviso dell'Avvocatura, nel fatto che in caso di

annullamento l'ordinanza di ammissione è caducata fin dall'origine;

il che per converso dimostra che proprio in tale ordinanza risiede il

fondamento in questione nel diverso caso di revoca per esito negativo

della prova. In questo caso, d'altra parte, l'ordinanza di ammissione

integra l'"atto motivato dell'autorità giudiziaria" legittimante il

"supplemento di detenzione", sicché dovrebbe escludersi la

violazione dell'art. 13 Cost.. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale di Como dubita, in riferimento agli artt. 3 e 13

Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47, decimo comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 ("Norme sull'ordinamento

penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà"), nella parte in cui, in caso di revoca

dell'affidamento in prova al servizio sociale per comportamento

"incompatibile con la prosecuzione della prova", esclude, secondo

l'interpretazione delle S.U. della Corte di Cassazione, che il

periodo trascorso in affidamento valga come espiazione di pena.

Con le sentenze nn. 185 e 312 del 1985, questa Corte ha dichiarato

l'illegittimità costituzionale del medesimo art. 47, nella parte in

cui non prevede che valga come espiazione di pena il periodo

trascorso in affidamento in caso di annullamento del relativo

provvedimento ammissivo (sent. n. 185) o in caso di revoca per motivi

non dipendenti dall'esito negativo della prova (sent. n. 312).

Richiamando la prima di tali decisioni, il giudice a quo osserva

che, dovendo la misura in questione qualificarsi come modalità di

esecuzione della pena, il condannato verserebbe oggettivamente in

identica situazione tanto nel caso di annullamento o revoca per

motivi non dipendenti dall'esito negativo della prova, quanto in

quello di revoca per comportamento incompatibile con la prosecuzione

di essa, a nulla rilevando la smentita dell'impegno di emenda

riscontrabile nell'ultima ipotesi; e che, poiché anche in questa le

limitazioni alla libertà personale inerenti alla misura trovano

fondamento non nel provvedimento ammissivo, ma nella sentenza di

condanna, il mancato computo del periodo trascorso in affidamento si

tradurrebbe nell'inflizione di un supplemento di pena da questa non

legittimata.

A ciò l'Avvocatura dello Stato oppone che il fondamento

dell'irrogazione di tale supplemento di pena viene a mancare nei casi

di annullamento o di revoca per cause di inammissibilità, perché in

essi il provvedimento di ammissione è caducato ex tunc e quindi la

sentenza di condanna resta unico titolo di legittima restrizione

della libertà personale. Invece, in caso di esito negativo della

prova, ed in particolare di comportamento incompatibile con la sua

prosecuzione, il provvedimento di ammissione non è caducato, ed è

appunto in relazione ad esso che il periodo di affidamento viene

considerato non mai trascorso, stante la mancata realizzazione dello

scopo della misura, di cui sarebbero altrimenti frustrate le

finalità rieducative e di stimolo alla positiva conclusione

dell'esperimento. La distinzione operata dall'Avvocatura è esatta,

ed era stata del resto già precisata nella sentenza n. 312 già

citata. Ma ciò non basta a risolvere il problema posto

dall'ordinanza di rimessione, la cui soluzione richiede un'indagine

più ampia.

2. - L'introduzione, nel nostro come in molti altri ordinamenti,

europei ed extraeuropei, di misure - alternative alla detenzione -

genericamente definibili di "prova controllata" (o probation) trae

origine, come è noto, dalle congiunte crisi della pena detentiva e

delle misure clemenziali, rivelatesi inadeguate, la prima a svolgere

il ruolo di unico e rigido strumento di prevenzione generale e

speciale, le seconde a promuovere reali manifestazioni di emenda. Di

qui la tendenza, nell'ambito di una generale ricerca di strategie

penali differenziate, a creare misure che, attraverso l'imposizione

di prescrizioni limitative - ma non privative - della libertà

personale e l'apprestamento di forme di assistenza, siano idonee a

funzionare ad un tempo come strumenti di controllo sociale e di

promozione della risocializzazione.

Nella varia e riccamente articolata configurazione di tali

istituti, spesso oggetto di reiterati interventi legislativi intesi a

migliorarne l'efficacia, ha generalmente un ruolo centrale il

problema degli strumenti da impiegare in caso di inosservanza delle

prescrizioni imposte o, comunque, di esito negativo della prova, ed

in particolare delle condizioni in base alle quali procedere alla

revoca dell'esperimento e degli effetti da attribuire a questa in

termini di ritorno alla pena detentiva. Schematizzando al massimo i

modelli ricavabili dal variegato atteggiarsi delle singole

discipline, può dirsi che si prevede il ripristino integrale della

pena detentiva, quale determinata al momento del giudizio, là dove

la misura è concepita come sostitutiva di quella a cui lo Stato

rinuncia in vista del conseguimento dell'essenziale fine di

risocializzazione assegnato all'istituto. In tale ottica, gli oneri

imposti sono considerati non per il loro carico sanzionatorio, ma

come strumenti per realizzare tale obiettivo, sicché il fallimento

di questo comporta l'applicazione della sanzione originaria.

Negli ordinamenti, invece, in cui alle misure in questione si

assegna la funzione di effettivi strumenti di controllo sociale, esse

sono concepite come pene autonome, completamente alternative alla

detenzione, e perciò strutturate mediante un'articolata previsione

di aiuti, controlli ed obblighi, il cui carico sanzionatorio è

adeguatamente valutato e perciò computato nella sanzione da irrogare

in caso di revoca: sanzione, peraltro, non necessariamente detentiva,

ritenendosi talora adeguata a reprimere l'inottemperanza agli

obblighi imposti anche pene di tipo diverso.

In certo modo intermedia rispetto a quelle dianzi descritte è la

soluzione adottata dal legislatore francese con l'istituto del sursis

avec mise à l'epreuve, che, pur se non concepito come sanzione

autonoma, consente al magistrato, ove ne ritenga inevitabile la

revoca, di irrogare solo una frazione dell'originaria pena detentiva,

scomputando quella parte ritenuta proporzionale al carico

sanzionatorio insito nelle prescrizioni positivamente adempiute nel

trascorso periodo di prova: valutando in ciò sia la causa delle

intervenute trasgressioni sia il grado di parziale risocializzazione

eventualmente raggiunto ed il contributo ad essa apportato dal reo.

3. - La disciplina positiva dettata dal legislatore italiano, e

contenuta nell'art. 47 l. n. 354 del 1975 - nel testo risultante a

seguito delle modifiche introdotte con le leggi 12 gennaio 1977, n. 1

(art. 4) e 13 settembre 1982, n. 646 (art. 7) - prevede che il

condannato (con esclusione di alcuni delitti) a pena detentiva (cui

non segua una misura di sicurezza pure detentiva) per un tempo non

superiore a due anni e sei mesi (ovvero a tre anni se si tratti di

infraventunenni o di ultrasettantenni) possa essere affidato al

servizio sociale "per un periodo uguale a quello della pena da

scontare", ove in base ai risultati dell'osservazione della sua

personalità, condotta per almeno tre mesi in un istituto

penitenziario, "possa presumersi che le prescrizioni" all'uopo

impostegli "siano sufficienti" per la sua rieducazione e per

prevenire il pericolo di recidiva.

Le prescrizioni da osservare sono concretamente specificate nel

provvedimento di affidamento. La legge prevede in via generale la

sfera di rapporti che ne sono oggetto, e le distingue in obbligatorie

e facoltative: le prime, attinenti ai rapporti del soggetto col

servizio sociale, alla sua dimora e libertà di locomozione, al suo

lavoro, al divieto di frequentare determinati locali ovvero di

svolgere attività o avere rapporti personali che possono occasionare

il compimento di altri reati; le seconde, che possono consistere in

divieti od obblighi di soggiorno, nonché nell'adoperarsi del reo in

favore delle vittime del suo delitto e nel puntuale adempimento degli

obblighi di assistenza familiare.

Al servizio sociale sono affidati compiti tanto di controllo della

condotta del soggetto, quanto di assistenza ai fini del reinserimento

nella vita sociale, con obbligo di riferire, periodicamente ed in

dettaglio, al magistrato di sorveglianza e potere di proporre a

questo modifiche delle prescrizioni in corso di affidamento.

I due ultimi commi dell'art. 47 recitano testualmente:

"L'affidamento è revocato qualora il comportamento del soggetto,

contrario alla legge o alle prescrizioni dettate, appaia

incompatibile con la prosecuzione della prova". "L'esito positivo del

periodo di prova estingue la pena e ogni altro effetto penale".

Successivamente all'ordinanza di rimessione, all'istituto in

questione sono state apportate innovazione di rilievo con gli artt.

11, 15 e 16 della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (e, già prima, con

l'art. 4- bis del d.-l. 22 aprile 1985, n. 144, convertito, con

modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 297). In particolare,

è stato in via generale elevato a tre anni il limite di pena

detentiva che consente l'applicazione della misura e sono state

soppresse le esclusioni oggettive concernenti alcuni delitti e

l'accessione alla pena di misure di sicurezza detentive.

Il tempo minimo di osservazione della personalità in istituto è

stato ridotto ad un mese, e si è stabilito che anche da questo si

può prescindere "quando il condannato, dopo un periodo di custodia

cautelare, ha goduto di un periodo di libertà serbando comportamento

tale da consentire" una prognosi favorevole. Di quest'ultima,

inoltre, si sono rettificati i presupposti, sia nel senso di fissare

come obiettivo della misura - oltre alla prevenzione della recidiva -

un mero contributo alla rieducazione, in luogo della compiuta

evoluzione di tale processo; sia nel senso di non considerare più le

prescrizioni come tramite necessario per pervenire alla prognosi in

questione; sia, infine, nel senso di indicare come oggetto di

valutazione, a tale fine, le sole prescrizioni (obbligatorie) di cui

al comma quinto del citato art. 11. È stata inoltre resa

obbligatoria la prescrizione relativa all'impegno verso la vittima e

la famiglia (comma settimo del medesimo articolo). Quanto al ruolo

del servizio sociale - che resta insieme di controllo e di assistenza

- il nuovo testo dell'art. 47 non menziona più né il suo obbligo di

fornire "dettagliate notizie sul comportamento del soggetto" né il

suo potere di proporre la modifica delle prescrizioni in corso di

affidamento. Si è infine prevista la sospensione della misura da

parte del magistrato di sorveglianza sia in caso di sopravvenienza di

nuovi titoli di privazione della libertà che comportino il

superamento della soglia di ammissibilità della misura medesima,

(art. 15), sia in caso di comportamenti tali da determinare la

revoca, salva la successiva decisione del tribunale di sorveglianza

(art. 16). Le suesposte innovazioni, peraltro, non alterano i termini

della questione decidenda, in quanto il soprarichiamato testo del

decimo (ora undicesimo) comma dell'art. 47 è rimasto invariato.

4. - La disposizione impugnata, nel prevedere la revoca

dell'affidamento in prova in caso di comportamento incompatibile con

la sua prosecuzione, nulla dice in ordine agli effetti che ad essa

conseguono; ed il silenzio legislativo ha dato luogo in proposito,

specie nella prima fase successiva alla riforma dell'ordinamento

penitenziario, ad un vivace dibattito dottrinale e giurisprudenziale,

essenzialmente incentrato sulla natura giuridica da attribuire

all'istituto dell'affidamento in prova.

Da un lato vi è chi, assegnando alle misure una funzione

essenzialmente rieducativa, fa leva sull'estinzione della pena e

degli effetti penali che l'esito positivo della prova comporta per

dedurne che trattasi di istituto di diritto sostanziale, mediante il

quale lo Stato rinuncia alla punizione - o, più precisamente,

sospende un'esecuzione già iniziata - a condizione che quel positivo

risultato sia raggiunto: sicché, mancando questo, la revoca opera

retroattivamente e dà perciò luogo al ripristino dell'originario

rapporto punitivo.

Al polo opposto si colloca chi, argomentando dalle sensibili

restrizioni alla libertà personale che la misura comporta e dal suo

essere applicata, dopo un periodo di osservazione, dalla magistratura

di sorveglianza, la concepisce come istituto di diritto penitenziario

avente sostanza di pena: come, cioè, una modalità esecutiva della

pena medesima, che perciò, anche in caso di revoca, va scomputata

dalla pena da espiare.

A questa seconda impostazione sono state inizialmente sensibili,

talune pronuncie della Corte di cassazione, secondo le quali in caso

di revoca si sarebbe dovuto scomputare l'intero periodo trascorso in

affidamento prima del provvedimento di revoca, ovvero prima del fatto

causativo di essa. In prosieguo di tempo, però, è prevalsa,

consolidandosi, l'opinione favorevole alla prima tesi: ed è appunto

su tale presupposto interpretativo che si fondano le censure mosse

dal giudice a quo alla disposizione impugnata.

5. - Al riguardo, questa Corte non può che ribadire quanto ha

già affermato nelle richiamate decisioni nn. 185 e 312 del 1985

circa il carattere sanzionatorio delle prescrizioni inerenti

all'affidamento in prova. Trattasi, invero, di norme di condotta che

investono l'intera attività del reo e comportano significative

limitazioni all'esercizio di una serie di diritti costituzionalmente

garantiti: sicché, qualunque sia la nozione di pena che si ritenga

di accogliere, non è dubbio che esse rientrino a pieno titolo tra

quelle restrizioni della libertà personale la cui imposizione l'art.

13 Cost. circonda di particolari cautele.

Posta questa premessa, non può non riconoscersi che il non tenere

in alcun conto, in caso di revoca, il già patito assoggettamento a

tali restrizioni nel pregresso periodo di affidamento costituisce un

risultato contrastante con quel

disposto costituzionale. Per convincersene, basti osservare che ogni

rigidità regressiva degli effetti nella revoca conduce a porre

l'affidamento in prova sullo stesso piano di misure clemenziali quali

la sospensione condizionale della pena (art. 168 c.p.) e l'amnistia,

l'indulto e la grazia condizionati (art. 596 c.p.p.), nei quali manca

del tutto un assoggettamento a restrizioni della libertà personale e

la realizzazione dell'evento posto in condizione è interamente

riportabile ad autonome determinazioni del soggetto.

Parimenti inaccettabile è, però, anche il risultato cui si

perviene coll'integrale scomputo del periodo di affidamento

antecedente alla revoca. Innanzitutto, ciò comporterebbe una non

giustificata parificazione delle situazioni di chi sino a tale

momento ha tenuto un comportamento osservante delle regole imposte e

di chi, invece, è soggetto alla revoca proprio per averle violate

fin dall'inizio. È evidente, inoltre, che in tal modo la condotta

violatrice delle prescrizioni resterebbe priva di qualsiasi sanzione,

e sarebbe depotenziato l'impulso ad un impegno del soggetto verso la

positiva conclusione dell'esperimento e, conseguentemente, menomata

la funzione rieducativa della misura. Infine, se la meccanica e

rigida parificazione in termini di durata (un giorno di pena

detentiva - un giorno di affidamento) tra sanzioni ben diversamente

afflittive - non a caso, sconosciuta a molti ordinamenti ove vigono

analoghi istituti di prova controllata - può ancora giustificarsi in

caso di esito positivo della prova, che la norma qui in esame presume

coincidente con un risultato di compiuta rieducazione; essa non può,

viceversa, ritenersi razionalmente fondata quando si constati che

tale risultato non è stato raggiunto.

6. - Il vero è, ad avviso della Corte, che entrambi i suesposti

orientamenti muovono da una sostanziale sopravalutazione di diversi

(e antitetici) profili dell'istituto, nessuno dei quali trova

compiuto e coerente sviluppo nella sua regolamentazione positiva e,

conseguentemente, nel suo concreto operare nella realtà fattuale.

Il primo, invero, oscillando tra gli opposti poli della

(indulgenziale) rinuncia a punire e dell'inderogabilità della pena,

accentua eccessivamente la portata rieducativa della misura, non a

caso oggi più realisticamente ridimensionata in termini di mero

contributo alla rieducazione; e, nel contempo, pone a base di essa

una sorta di "scambio" tra Stato e condannato ed intende la revoca

come sanzione per la violazione di tale patto, nell'implicito

presupposto che il fallimento della prova sia interamente ed in ogni

caso ascrivibile a responsabilità del condannato e che l'irrogazione

di un supplemento di pena conseguente all'integrale ripristino di

quella originaria si giustifichi con la violazione della fiducia in

lui riposta, oltre che con la modesta afflittività delle

prescrizioni.

Siffatta concezione non tiene adeguato conto del ruolo preminente

che, tra le prescrizioni imposte, hanno quelle modellate su già noti

strumenti di controllo sociale; e che l'efficacia di quelle più

specificamente finalizzate alla risocializzazione può in concreto

risentire sia di ben note carenze strutturali e finanziarie, sia -

almeno nell'originaria configurazione dell'istituto, qui considerata

- della devoluzione di penetranti compiti di controllo agli organi

deputati ad assistere il condannato, sia infine delle oggettive

difficoltà di attuazione della prescrizione relativa al lavoro, non

corredata da strumenti atti a fornirne la disponibilità. Giova

ricordare, in proposito, che sul legislatore incombe l'obbligo "di

tenere non solo presenti le finalità rieducative della pena, ma

anche di predisporre tutti i mezzi idonei a realizzarle e le forme

atte a garantirle" (sent. n. 204 del 1974).

D'altra parte, l'addebitare interamente al condannato il

fallimento della prova significa trascurare, da un lato che questo

costituisce smentita non solo di impegni da lui consapevolmente

assunti, ma anche di giudizi predittivi potenzialmente fallibili,

anche perché misurati su comportamenti tenuti in ambiente

carcerario, che può notoriamente indurre ad atteggiamenti

artificiali; e, dall'altro, che, per le ragioni ora dette, un tale

risultato può essere anche, almeno in parte, frutto della concreta

carenza di strumenti di reinserimento nella vita sociale.

7. - L'opzione dell'integrale scomputo del periodo di affidamento,

d'altro canto, oltre a svalutare le esigenze di prevenzione generale

e speciale che la revoca pure sottende e ad impedire la ponderazione

tra sanzioni diversamente afflittive, non consente di misurare queste

sulla varietà delle situazioni che possono dar luogo a tale esito.

Al riguardo, occorre considerare che, poiché la legge distingue

le prescrizioni in obbligatorie e facoltative e non specifica il loro

concreto contenuto, il carico coercitivo che esse esprimono può

essere di volta in volta significativamente diverso, e può altresì

variare in corso di trattamento per effetto di eventuali modifiche

alle prescrizioni medesime. Inoltre, che - non definendo la legge i

requisiti del "comportamento incompatibile con la prosecuzione della

prova" che dà luogo alla revoca - questa può sottendere, oltre che

diversi apprezzamenti soggettivi, situazioni tra loro assai

differenti, rispetto alle quali il giudizio sulla trasgressione si

misura anche sulla diversa incisività delle prescrizioni

concretamente imposte.

In altri termini, tra i casi estremi del comportamento fin

dall'inizio inosservante - che conduce a non dare rilievo ad un

carico coercitivo rimasto privo di concreta incidenza sul condannato

- ed, all'opposto, del comportamento scrupolosamente osservante fin

quasi al termine della misura, cui segue la commissione di un fatto

comportante la revoca, vi è un'ampia zona grigia di situazioni

oggettivamente e soggettivamente differenziate in funzione di

molteplici fattori desumibili dalle considerazioni finora svolte e

dal modo in cui esse possono variamente combinarsi ed interagire.

8. - La norma impugnata, quale additata dal giudice a quo,

confligge dunque con gli artt. 13 e 3 Cost. Il non tener

conto del trascorso periodo di affidamento in caso di esito negativo

della prova equivale, invero, all'applicazione di una

sanzione per il comportamento incompatibile con la prosecuzione di

essa tenuto dal condannato. Ma in un sistema

costituzionale nel quale la libertà personale è solennemente

qualificata come inviolabile e soffre restrizioni solo

in presenza di particolari garanzie - puntualmente dettate nello

stesso art. 13 ed in una serie di altre disposizioni

(artt. 24, secondo comma, 25, secondo e terzo comma, 27 e 111, primo

e secondo comma Cost.) - l'irrogazione di sanzioni che si aggiungano

a quelle ritenute originariamente proporzionate al grado di

responsabilità del soggetto non può avvenire in assenza di

un'ulteriore condotta violatrice, addebitabile a costui, che

razionalmente le giustifichi.

Il collegamento tra lo stesso art. 13 e l'art. 3 Cost. impone,

inoltre, che analoga proporzione sussista tra la condotta ulteriore e

la sanzione aggiuntiva: sia nel senso che questa deve essere

astrattamente congrua e concretamente commisurata al grado di

disvalore della prima, sia nel senso che la previsione normativa deve

consentire il pari trattamento di condotte analoghe e la

differenziazione di quelle diverse. Questa Corte ha, invero, avuto

più volte occasione di sottolineare (cfr. sentt. 103 del 1982; 137 e

274 del 1983; 185 del 1985) come in materia di trattamento

sanzionatorio vigano i principi di proporzionalità ed

individualizzazione della pena: principi ai quali il legislatore

ordinario si è appunto ispirato, sia nel dettare i criteri di

determinazione della pena nella fase di cognizione (art. 133 c.p.),

sia nel fissare i principi del trattamento penitenziario (artt. 1 e

13 l. n. 354 del 1975), sia, infine, nel por mano ad una strategia

sanzionatoria differenziata con l'introduzione di sanzioni

sostitutive (l. n. 689 del 1981) e di misure alternative alla

detenzione (l. n. 354 cit.); ed agli stessi principi, nonché alla

connessa finalità rieducativa assegnata alla pena (art. 27, terzo

comma, Cost.), questa Corte ha ritenuto che debba essere adeguata la

disciplina delle riduzioni, in corso di esecuzione, della pena

originariamente inflitta (sent. 274/83 cit.).

Tali principi vanno, appunto, concretamente realizzati non solo

nella fase di cognizione, ma anche in quella esecutiva. Non ci si

può, invero, ancorare a criteri formali, ma è necessario tener

conto delle circostanze di contenuto sostanziale intervenute

successivamente alla fase di cognizione e perciò non considerate in

quella sede (cfr., da ultimo la sent. n. 108 del 1987, nonché, sotto

altro profilo, la sent. n. 115 dello stesso anno).

Alla stregua delle considerazioni finora svolte, i principi di

proporzionalità e individualizzazione della pena, cui la norma

impugnata va adeguata, esigono che la sezione (oggi, Tribunale) di

sorveglianza, nel procedere alla revoca dell'affidamento in prova per

comportamento incompatibile con la sua prosecuzione, debba

determinare la durata della residua pena detentiva da scontare,

tenendo conto, sia del periodo di prova trascorso dal condannato

nell'osservanza delle prescrizioni imposte e del concreto carico di

queste, sia della gravità oggettiva e soggettiva del comportamento

che ha dato luogo alla revoca.

La Corte non si nasconde che ciò comporta l'attribuzione al

Tribunale di sorveglianza di un consistente potere: ma ciò è

fenomeno non solo ben noto - come si è detto - in altri ordinamenti,

ma coerente all'analogo potere spettante al predetto Tribunale e al

magistrato di sorveglianza in sede di ammissione della misura, di

controllo sul corso di essa e di individuazione dei presupposti per

la sua revoca. D'altra parte, non è certo inibito al legislatore di

dettare nuove regole che, in ottemperanza al precetto costituzionale,

valgano a stabilire puntuali criteri di valutazione e comparazione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale del decimo comma dell'art.

47 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), nella parte in cui - in caso di revoca del

provvedimento di ammissione all'affidamento in prova per

comportamento incompatibile con la prosecuzione della prova - non

consente al Tribunale di sorveglianza di determinare la residua pena

detentiva da espiare, tenuto conto della durata delle limitazioni

patite dal condannato e del suo comportamento durante il trascorso

periodo di affidamento in prova.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 15 ottobre 1987.

Il Presidente: ANDRIOLI

Il Redattore: SPAGNOLI

Depositata in cancelleria il 29 ottobre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:343 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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