Corte costituzionale

Sentenza n. 312/1985

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 06/12/1985 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47 della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

promosso con ordinanza emessa il 9 ottobre 1984 dalla Corte di

cassazione sul ricorso proposto dal Procuratore Generale della

Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nel procedimento di

sorveglianza relativo a Ferraro Luciano, iscritta al n. 69 del registro

ordinanze 1985 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 80 bis dell'anno 1985.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice

relatore Alberto Malagugini.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del giudizio sul ricorso proposto dal Procuratore

generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma avverso

l'ordinanza del 1 febbraio 1984 della Sezione di sorveglianza presso

detta Corte d'appello che, revocando l'affidamento in prova al servizio

sociale di Ferraro Luciano per insussistenza delle condizioni

legittimanti l'affidamento retrodatava gli effetti della revoca al

momento della costituzione in carcere del Ferraro e non al momento

iniziale dell'affidamento, la Corte di cassazione sollevava questione

di legittimità costituzionale dell'art. 47 della l. 26 luglio 1975, n.

354, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27 della Costituzione.

La Corte rimettente rilevava che l'art. 47 della l. n. 354 del 1975

impedisce di scomputare il periodo trascorso in affidamento dalla pena

detentiva da eseguire in tutti i casi di revoca del provvedimento di

affidamento, senza distinguere tra i casi di revoca dovuta al cattivo

esito della prova e quelli di revoca (o annullamento) per sussistenza

di cause originarie o sopravvenute di inammissibilità

dell'affidamento. Il predetto art. 47 sarebbe perciò in contrasto: a)

con l'art. 3 Cost., in ragione della indebita equiparazione fra

situazioni del tutto diverse e della discriminazione fra situazioni

similari come quella dei condannati che superano il periodo di prova ed

ottengono l'estinzione della pena, e quella dei condannati che, pur

avendo in tutto o in parte superato detto periodo di prova, non possono

ottenere, per ragioni indipendenti dal proprio comportamento, l'effetto

dell'estinzione; b) con l'art. 13 Cost., in ragione della

insussistenza di un titolo giustificativo della restrizione della

libertà personale del condannato una volta venuto meno l'originario

provvedimento giudiziario preveduto dai commi quarto e quinto dell'art.

47 della l. n. 354 del 1975; c) con l'art. 27 Cost., in ragione della

vanificazione della funzione di rieducazione e risocializzazione

propria della pena che sarebbe cagionata dalla previsione di

conseguenze sfavorevoli al condannato per fatto non addebitabile alla

sua condotta.

2. - Nel giudizio così instaurato non vi è stata costituzione di

parti, né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri. Considerato in diritto :

1. - Con l'ordinanza indicata in epigrafe, la Corte di cassazione,

prima sezione penale, dubita, in riferimento agli artt. 3, 13 e 27

Cost., della legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge 26

luglio 1975, n. 354 - recante "Norme sull'ordinamento penitenziario e

sull'esecuzione delle misure privative e limitative della libertà" -

"nella parte in cui non prevede che valga come espiazione di pena il

periodo di affidamento in prova al servizio sociale nel caso di revoca

del provvedimento di ammissione per motivi non dipendenti dall'esito

negativo della prova".

Nella motivazione dell'ordinanza, la Corte rimettente richiama

espressamente, facendole nella sostanza (e talora testualmente)

proprie, le argomentazioni già addotte a sostegno dell'illegittimità

costituzionale del citato art. 47 ord. penit., in riferimento ai

medesimi parametri, nelle ordinanze emesse dalle Sezioni unite penali

della medesima Corte in data 7 febbraio 1981 (proc. Talluto Arcangelo;

r.o. 104/83) e dalla stessa prima sezione penale di questa in data 26

settembre 1983 (proc. Reinhart Marco; r.o. 171/84).

2. - Decidendo sugli incidenti di costituzionalità promossi con le

citate ordd. n. 104/83 e 171/84 (nonché con altra ordinanza analoga -

n. 914/83 - emessa il 17 febbraio 1983, pure nel proc. Reinhart Marco,

dalla stessa prima sezione penale della Corte di legittimità), questa

Corte, con la sentenza n. 185 del 1985, ha dichiarato "l'illegittimità

costituzionale dell'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella

parte in cui non consente che valga come espiazione di pena il periodo

di affidamento in prova al servizio sociale, in caso di annullamento

del provvedimento di ammissione". Come risulta dalla narrativa in fatto

di detta sentenza, le fattispecie oggetto dei giudizi a quibus

concernevano due casi di annullamento di provvedimenti di affidamento

in prova al servizio sociale, motivati: a) dall'essere stato il

trattamento disposto prima del decorso del termine minimo di tre mesi

dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna, richiesto

dall'art. 47 ord. penit. ai fini dell'osservazione della personalità

in istituto (proc. Talluto); b) dalla sopravvenienza di altra sentenza

di condanna a pena che, cumulata con quella in relazione alla quale

l'affidamento in prova era stato disposto, superava il limite di due

anni e sei mesi previsto dal medesimo art. 47 come condizione per

l'applicabilità della misura (proc. Reinhart).

Nel caso ora in esame, era oggetto di impugnativa innanzi alla

Corte rimettente il provvedimento di revoca, da parte della Sezione di

sorveglianza di Roma, dell'affidamento in prova di Ferraro Luciano

precedentemente disposto dalla Sezione di sorveglianza de L'Aquila;

revoca determinata dalla sopravvenuta considerazione, in sede

esecutiva, di una sentenza di condanna non computata nel precedente

provvedimento di cumulo e dalla conseguente fissazione della pena

espianda, in sede di nuovo cumulo, in una misura superiore ai due anni

e sei mesi di reclusione.

Trattasi, quindi, di un caso di caducazione del provvedimento in

tutto analogo, quanto a presupposti ed effetti, a quelli

precedentemente esaminati, ed in particolare a quello descrittto sub

b). Ed è evidente che, sul piano della valutazione di legittimità

costituzionale, vanno unitariamente considerati tanto i casi di

annullamento, quanto quelli di revoca per cause originarie o - come

nella specie - sopravvenute di inammissibilità dell'affidamento in

prova al servizio sociale: a nulla rilevando, a tali fini, la diversa

denominazione dei provvedimenti terminativi.

Anche rispetto alle ipotesi di revoca fondate su ragioni diverse

dall'esito negativo della prova deve, quindi, ribadirsi quanto ritenuto

nella citata decisione n. 185 del 1985: che non è cioè , "neppure

pensabile" - alla stregua del disposto dell'art. 13 Cost. - "che... il

periodo effettivamente trascorso in affidamento in ottemperanza alle

specifiche prescrizioni imposte al condannato, venga, viceversa,

considerato come non mai trascorso ovvero inutilmente trascorso", con

la conseguenza che esso va computato nella pena da espiare.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47 della legge

26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui non prevede che valga come

espiazione di pena il periodo di affidamento in prova al servizio

sociale, nel caso di revoca del provvedimento di ammissione per motivi

non dipendenti dall'esito negativo della prova.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della

Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 dicembre 1985.

F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE -

ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA

PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -

GIUSEPPE FERRARI - FRANCESCO SAJA -

GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO

CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO -

RENATO DELL'ANDRO.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1985:312 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari