Corte costituzionale

Ordinanza n. 944/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 28/07/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art.11

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promosso con ordinanza emessa

il 18 maggio 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino

sull'istanza di affidamento in prova al servizio sociale proposta da

La Fleur Rosina, ordinanza iscritta al n. 796 del registro ordinanze

1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 53,

prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza

del 18 maggio 1987, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n 354, come modificato dall'art.11

della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente che

i condannati i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di custodia

cautelare" durante il processo di cognizione siano affidati al

servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla

durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio

all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece,

un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati

colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale"

durante il processo di cognizione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di

individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo,

oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento

della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione

di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un

periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi

previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di

custodia cautelare;

e che, quindi, la questione deve essere dichiarata inammissibile

(v. sentenze n. 164 del 1985, n. 67 del 1984);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e

limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), sollevata, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, dal Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza

del 18 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, l'8 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 28 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:944 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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