Corte costituzionale

Ordinanza n. 1091/1988

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 13/12/1988 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), modificato dall'art. 11 della

legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), giudizio promosso con ordinanza emessa il 18 gennaio

1988 dal Tribunale di sorveglianza di Torino nel procedimento

relativo a Renato Giuseppa, iscritta al n. 149 del registro ordinanze

1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18,

prima serie speciale, dell'anno 1988;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con ordinanza

del 18 gennaio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, questione di legittimità dell'art. 47, terzo e quarto

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, come modificato dall'art.

11 della legge 10 ottobre 1986, n. 663, nella parte in cui consente

che i condannati, i quali "abbiano espiato anche pochi giorni di

custodia cautelare" durante il processo di cognizione, siano affidati

al servizio sociale fuori dell'istituto per un periodo uguale alla

durata della pena ancora da scontare, senza che occorra dare inizio

all'esecuzione della sentenza di condanna, e non predispone, invece,

un identico trattamento per i condannati i quali "non erano stati

colpiti da provvedimenti restrittivi della libertà personale"

durante il processo di cognizione;

e che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;

Considerato che l'ordinanza di rimessione non consente di

individuare il petitum effettivamente perseguito dal giudice a quo,

oscillando l'ordinanza stessa, nella sua richiesta di annullamento

della norma denunciata, fra l'eliminazione della suddetta condizione

di ingiustificato privilegio per i condannati che abbiano sofferto un

periodo di custodia cautelare e l'estensione del regime per essi

previsto anche a coloro che non abbiano sofferto alcun periodo di

custodia cautelare;

e che la questione è, quindi, manifestamente inammissibile (v.,

nello stesso senso, ordinanza n. 944 del 1988);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell' art. 47, terzo e quarto comma,

della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento

penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative

della libertà), modificato dall'art. 11 della legge 10 ottobre 1986,

n. 663 (Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Torino con ordinanza del 18 gennaio

1988.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: CONSO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 13 dicembre 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1988:1091 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari