Corte costituzionale

Sentenza n. 107/1980

Questione dichiarata infondata · depositata il 07/07/1980 · relatore Livio Paladin

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 48,

ultimo comma, e 54, ultimo comma, in relazione all'art. 47, secondo

comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dello stesso art. 47,

secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sull'esecuzione delle misure privative

e limitative della libertà), promossi con ordinanze emesse il 1

ottobre e il 9 dicembre 1976 dalla Sezione di Sorveglianza di Bologna,

sulle istanze proposte da Agostini Aldo e da Castellazzi Giancarlo,

iscritte ai nn. 25 e 244 del registro ordinanze 1977 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 59 e 176 del 1977.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 aprile 1980 il Giudice relatore

Livio Paladin;

udito l'avvocato dello Stato Giorgio Azzariti, per il Presidente

del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con ordinanza del 1 ottobre 1976, nel corso di un procedimento

promosso da un detenuto condannato per i delitti di rapina aggravata e

di furto, che richiedeva la concessione dei benefici della liberazione

anticipata o della semilibertà, la sezione di sorveglianza di Bologna

ha sollevato questione di legittimità costituzionale degli artt. 48,

ultimo comma, e 54, ultimo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354,

in relazione all'art. 47, secondo comma, della legge stessa, per

asserito contrasto con gli artt. 3, primo e secondo comma, e 27,

secondo comma, della Costituzione.

Circa la pretesa violazione dell'art. 27, secondo comma, Cost.,

sulla base delle considerazioni svolte da questa Corte nella sentenza

n. 204 del 1974, il giudice a quo ricorda che la norma costituzionale

impone di verificare se "la quantità di pena espiata" abbia o meno

"assolto positivamente al suo fine rieducativo". Tali considerazioni,

quantunque pertinenti alla liberazione condizionale, dovrebbero

egualmente valere - secondo la sezione di sorveglianza di Bologna - per

tutti i benefici previsti dagli artt. 47, 48 e 54 della legge n. 354

del 1975, malgrado la nuova normativa ponga l'accento "non solo sulle

condizioni di ravvedimento del soggetto, ma anche su quelle che ne

devono aiutare il reinserimento nell'ambiente sociale". In effetti - si

afferma ancora nell'ordinanza di rimessione - "il fine rieducativo

inerisce ad ogni pena, quale che ne sia la entità", sicché non

potrebbero esservi pene "escluse... dalla utilizzazione degli strumenti

con i quali il fine predetto viene raggiunto". Il legislatore - si

aggiunge - può certo graduare la misura della pena secondo la gravità

dei fatti; dopo di che, tuttavia, "la stessa deve seguire le regole

comuni alla esecuzione delle pene inflitte per tutti gli altri reati".

Oltre all'art. 27, secondo comma, sarebbe anche violato il

principio di eguaglianza, poiché l'esclusione dai benefici della

liberazione anticipata e della semilibertà, quanto ai casi di

precedente condanna per delitti della stessa indole, verrebbe a

dipendere da particolari "vicende processuali" (secondo che sia stata

dichiarata, o meno, la continuazione tra i vari episodi); e, quanto

agli specifici delitti menzionati nell'art. 47 cpv. della legge n. 354

del 1975 (rapina, rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata,

sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione), determinerebbe

una discriminazione rispetto ad altri delitti ancor più gravi, come

per esempio l'omicidio, in ordine ai quali l'esclusione non opera.

D'altronde, la disciplina in questione violerebbe inoltre il

secondo comma dell'art. 3 Cost., in quanto tale da "moltiplicare e

ribadire... la situazione di emarginazione sociale" dei soggetti

interessati, impedendo il pieno sviluppo della loro personalità.

2. - Nel prendere in esame un'istanza di affidamento in prova al

servizio sociale (proposta da un soggetto condannato per rapina

aggravata), la stessa sezione di sorveglianza di Bologna ha poi

sollevato - con ordinanza emessa il 9 dicembre 1976 - la questione di

legittimità dell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975,

in riferimento agli artt. 3, primo e secondo comma, e 27, secondo

comma, Cost. (ma occorre notare che l'ordinanza risolleva altresì,

servendosi singolarmente di un ulteriore e distinto dispositivo, la

questione di legittimità degli artt. 48, ultimo comma, e 54, ultimo

comma, in riferimento ai medesimi parametri costituzionali e sulla base

delle medesime argomentazioni già svolte nel giudizio precedente).

3. - Limitatamente al primo di questi due giudizi, si è costituito

il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato. Nell'atto di intervento si assume

preliminarmente che l'ordinanza di rimessione sarebbe "radicalmente

nulla", in quanto emessa senza aver sentito il pubblico ministero.

Nel merito, circa l'assenta violazione dell'art. 27, secondo comma,

Cost. (da riferire, in realtà, al terzo comma dell'articolo stesso),

si osserva anzitutto che la sentenza della Corte richiamata dal giudice

a quo non avrebbe influenza nel caso in esame. Del resto, il "precetto

rivolto alla rieducazione del condannato", riguardando "esclusivamente

l'esecuzione della pena inflitta", si porrebbe su un diverso piano

rispetto alle misure alternative alla detenzione, che non

rappresenterebbero uno strumento necessario per l'attuazione del fine

rieducativo e potrebbero dunque essere escluse "per ben evidenti

ragioni di politica criminale sicuramente rientranti nella

discrezionalità del legislatore".

Relativamente all'art. 3 Cost., per negare che la disciplina

denunciata dal giudice a quo introduca discriminazioni irragionevoli,

basterebbe riflettere che il legislatore ha escluso la concessione di

certi benefici in base al criterio della pericolosità del condannato,

e non in ragione della gravità della pena edittale (o concretamente

disposta). Né sarebbe esatto che "l'ultima condanna inflitta possa

essere scomposta in più porzioni di pena per sceverare quelle ammesse

ai benefici da quelle escluse"; per cui non potrebbero determinarsi le

incongruenze cui si accenna nell'ordinanza di rimessione, quanto al

caso di un concorso del reato di omicidio con i reati di rapina o di

sequestro di persona.

Infine, per ciò che riguarda il secondo comma dell'art. 3,

l'Avvocatura dello Stato si limita ad argomentare "che l'emarginazione

è connaturale... alla condanna per i reati di più grave pericolosità

sociale". Considerato in diritto :

1. - Data la sostanziale identità delle questioni sollevate dalle

due ordinanze di rimessione, i conseguenti giudizi devono essere

riuniti e decisi con unica sentenza.

Va infatti respinta l'eccezione d'inammissibilità, proposta

dall'Avvocatura dello Stato limitatamente al primo dei giudizi stessi,

per la nullità dalla quale sarebbe viziata la relativa ordinanza della

sezione di sorveglianza di Bologna, essendo stata emessa in violazione

dell'art. 71 della legge 26 luglio 1975, n. 354, cioè senza aver

sentito il pubblico ministero. Indipendentemente dal problema se vizi

del genere siano rilevabili da questa Corte, è comunque decisivo

quanto si desume dagli atti trasmessi dal giudice a quo: ossia che il

pubblico ministero, regolarmente avvisato circa il giorno della

deliberazione, ha espresso per iscritto parere contrario alla

concessione dei benefici richiesti dall'interessato.

2. - Nel merito, la sezione di sorveglianza di Bologna contesta,

invocando il principio costituzionale di eguaglianza nonché l'esigenza

che la pena tenda alla rieducazione del condannato (sia pure indicata

attraverso l'erroneo richiamo del secondo anziché del terzo comma

dell'art. 27 Cost.), la legittimità di tutte le norme della legge n.

354 del 1975 - artt. 47 cpv., 48, ultimo comma, 54, ultimo comma - che

limitano l'applicabilità delle "misure alternative alla detenzione":

coinvolgendo nelle sue censure entrambi i tipi di esclusione previsti

da tale disciplina, sia pertinenti all'ipotesi che il condannato "abbia

precedentemente commesso un delitto della stessa indole", sia

concernenti determinate specie di reati (con particolare riguardo alla

rapina aggravata).

Sotto il primo profilo, tuttavia, si rende necessario che il

giudice a quo riconsideri la rilevanza della questione. Nel corso del

presente giudizio è entrata in vigore la legge 12 gennaio 1977, n. 1:

la quale ha introdotto - nell'art. 4 - una disciplina più favorevole

al reo, che esclude l'affidamento al servizio sociale (come pure la

concessione della semilibertà), soltanto "per i delitti di rapina,

rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di

persona a scopo di rapina o di estorsione".

Inoltre, l'art. 5 di quest'ultima legge incide - imponendo anche in

tal senso la restituzione degli atti - sull'intera impugnativa

dell'art. 54, ultimo comma, della legge n. 354 del 1975, compresa la

parte riguardante l'esclusione del relativo beneficio per i condannati

che abbiano commesso un delitto di rapina; giacché il comma stesso e

stato abrogato, consentendo pertanto che tutti i condannati a pena

detentiva possano ottenere la liberazione anticipata.

3. - Le innovazioni apportate dalla legge n. 1 del 1977 non

alterano invece i termini della questione di legittimità degli artt.

47, secondo comma, e 48, ultimo comma, quanto al divieto di affidamento

in prova al servizio sociale e di concessione del regime di

semilibertà, per i condannati (o per gli internati) che abbiano

commesso determinati delitti, fra cui figura appunto la rapina

aggravata: divieto che la sezione di sorveglianza di Bologna considera

incostituzionale, sia perché implicante un'arbitraria disparità di

trattamento ed una più gravosa emarginazione sociale degli interessati

rispetto ai condannati per altri delitti egualmente o maggiormente

gravi (che possono pur sempre beneficiare delle misure in esame), sia

perché tale da rendere impossibile il conseguimento di quel fine

rieducativo cui deve tendere l'espiazione di qualsiasi pena. Ma la

questione non è fondata, né in riferimento all'art. 3, primo e

secondo comma, né in vista dell'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Da un lato, i lavori preparatori della legge n. 354 del 1975

dimostrano che il legislatore, rendendo inapplicabile ad una data serie

di delitti le "misure alternative alla detenzione", ha inteso

fronteggiare più efficacemente condotte criminose che possono

considerarsi di particolare pericolosità, per la loro frequenza e per

i loro effetti, e che danno luogo ad accentuati allarmi nella società

contemporanea. Disposizioni del genere sono naturalmente opinabili, sia

per ciò che riguardano in modo esplicito, sia per ciò che escludono

dalla loro previsione. Ma si tratta di scelte che non si prestano a

venire censurate e, meno ancora, modificate da parte della Corte, nei

termini indicati dal giudice a quo: allo stesso modo che di regola

appartengono alla discrezionalità legislativa, tanto la definizione

delle varie figure di reato, quanto il ricorso ai relativi

provvedimenti di clemenza (come ha precisato, in quest'ultimo senso, la

sentenza n. 175 del 1971). Ciò basta a far concludere, con

riferimento ad entrambi i commi dell'art. 3, che le norme impugnate non

ledono il principio costituzionale di eguaglianza.

D'altro lato, le ordinanze di rimessione forzano il significato

della statuizione contenuta nell'art. 27, terzo comma, Cost.,

conducendo alle estreme conseguenze la tesi che "il fine rieducativo

inerisce ad ogni pena"; ed inutilmente ricercano conferme nella

precedente giurisprudenza della Corte. Vero è che la sentenza n. 204

del 1974 afferma "il diritto per il condannato a che... il protrarsi

della realizzazione della pretesa punitiva venga riesaminato al fine di

accertare se in effetti la quantità di pena espiata abbia o meno

assolto positivamente al suo fine rieducativo". Ma un tale diritto vien

fatto dipendere dal verificarsi delle condizioni previste dalla legge

penale. E la frase richiamata dal giudice a quo va comunque intesa

collegandola al problema specifico, che la Corte era allora chiamata a

risolvere, delle rispettive attribuzioni del potere giudiziario (ovvero

del giudice di sorveglianza) e del potere esecutivo (ovvero del

Ministro della giustizia).

Del resto, la Corte ha chiarito, nella sentenza n. 12 del 1966, che

accanto alla rieducazione del condannato la pena persegue altri scopi,

"essenziali alla tutela dei cittadini e dell'ordine giuridico contro la

delinquenza"; e, nella sentenza n. 264 del 1974, ha quindi ribadito che

la funzione ed il fine della pena stessa non si esauriscono nella

"sperata emenda" del reo, ma hanno di mira esigenze irrinunciabili di

"dissuasione, prevenzione, difesa sociale". Se oltre a ciò si

considera che ormai la misura alternativa della liberazione anticipata

può essere disposta anche per i gravi delitti tassativamente

menzionati nell'art. 47, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, ne

segue a più forte ragione che le limitazioni tuttora concernenti

l'affidamento in prova al servizio sociale ed il beneficio della

semilibertà non contrastano neppure con l'art. 27, terzo comma, della

Costituzione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 47, secondo comma, e 48, ultimo comma, della legge 26

luglio 1975, n. 354, nella parte concernente i delitti di rapina,

rapina aggravata, estorsione, estorsione aggravata, sequestro di

persona a scopo di rapina o di estorsione, sollevata dalla sezione di

sorveglianza di Bologna - in riferimento agli artt. 3, primo e secondo

comma, e 27, terzo comma, Cost. - con le ordinanze indicate in

epigrafe;

2) ordina la restituzione degli atti alla sezione di sorveglianza

di Bologna.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO

ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO

DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA -

GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE -

BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALERTO

MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:107 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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