Corte costituzionale

Sentenza n. 430/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 14/12/1993 · relatore Renato Granata

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

citata

  • art. 3legge 356/1992

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

primo, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ordinamento penitenziario)

come interpretato dall'art. 14- bis della legge 7 agosto 1992, n. 356

promosso con ordinanza emessa il 18 dicembre 1992 dal Tribunale di

sorveglianza di Brescia nel procedimento di sorveglianza per

l'affidamento in prova al servizio sociale del detenuto Braga

Francesco iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1993 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 18, prima serie

speciale, dell'anno 1993;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 3 novembre 1993 il Giudice

relatore Renato Granata;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza del 18 dicembre 1992 il Tribunale di

sorveglianza di Brescia, a seguito dell'ordinanza restitutoria n.

422/92 di questa Corte, ha confermato - dopo il chiesto riesame, alla

luce dello ius superveniens sub art. 14- bis legge 1992 n. 356 - la

rilevanza della questione (sollevata con precedente propria ordinanza

del 17 marzo 1992) di legittimità costituzionale dell'art. 47, comma

primo, ord. pen. (legge 1975 n. 344/1986 n. 663), ove interpretato

nel senso che, ai fini della determinazione del limite dei tre anni

rilevante agli effetti della concessione del beneficio

dell'affidamento in prova al servizio sociale, consenta di aver

riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato, ammessa dalla

precedente sent. 386/89 Corte Cost.) alla sola misura della pena

residua anche nei casi in cui al richiedente sia stata

originariamente irrogata (come nella specie) pena superiore (pur

notevolmente) ai tre anni per un unico reato: per asserito contrasto

con i principi di eguaglianza e ragionevolezza (art. 3) e con il

canone di buona amministrazione (art. 97 Cost.).

2. - Nella citata ordinanza n. 422/92, questa Corte - dopo aver

ricordato che, con successiva sentenza 10392/92, le Sezioni unite

avevano nel frattempo già interpretato la norma denunciata nel senso

restrittivo postulato dal giudice a quo (della non concedibilità

cioè del beneficio in parola ai condannati a pena superiore ai tre

anni per unico reato) e che in ulteriore prosieguo era però entrato

in vigore l'art. 14- bis della legge 356 di conversione del d.-l. n.

306 del 1992, dichiaratamente interpretativo dell'art. 47 o.p. (che

aveva riferito il limite di pena, rilevante agli effetti

dell'affidamento al servizio sociale, alla "pena da espiare in

concreto tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause

estintive") - aveva appunto su tali premesse restituito gli atti al

giudice a quo perché esaminasse la rilevanza della questione sub

iudice, dopo la riferita sopravvenienza normativa.

3. - Con l'odierna ordinanza, lo stesso Tribunale di sorveglianza

risponde sul punto che l'art. 14- bis della legge n. 356 del 1992,

per l'equivocità della correlativa formulazione, non avrebbe a suo

avviso (per altro in contrasto con coeve pronunzie della Corte

regolatrice) effettiva attitudine modificativa della pregressa

esegesi dell'art. 47 o.p.: di cui per ciò ripropone la denuncia -

con estensione comunque al predetto art. 14- bis - nei sensi, per le

ragioni e con riferimento ai parametri già indicati.

4. - L'Avvocatura dello Stato, per l'intervenuto Presidente del

Consiglio, ha viceversa concluso, in via principale, per

l'inammissibilità della questione, per l'intervenuta modifica del

quadro normativo e, in subordine, per la sua infondatezza nel merito. Considerato in diritto

1. - Il Tribunale a quo ripropone, in sostanza il dubbio di

legittimità dell'art. 47 comma primo, dell'ordinamento penitenziario

(legge 1975 n. 354 e successive modificazioni) ove interpretato nel

senso che - ai fini del computo limite dei tre anni della "pena

espiata" rilevante agli effetti della ammissione del condannato

all'affidamento in prova al servizio sociale - sia consentito avere

riguardo (in ragione della detraibilità dell'espiato ammessa da

precedente sentenza n. 386/1989 di questa Corte) alla sola misura

della pena residua "anche nei casi in cui al richiedente sia stata

originariamente irrogata pena superiore, pur notevolmente (come

nella specie), al suddetto limite per unico reato".

Ed in ragione di siffatta esegesi - che attribuisce alla pregressa

elaborazione giurisprudenziale, orientata dalla richiamata sentenza

costituzionale del 1989, e non univocamente attinta dallo ius

superveniens - ipotizza la violazione dell'art. 3 della Costituzione

- sotto il duplice profilo della intrinseca irragionevolezza della

estensione del beneficio in parola anche a condannati per reati di

alto allarme sociale, e della ingiustificata equiparazione, ai fini

indicati, del trattamento di tali soggetti rispetto a quello di

quanti sono chiamati a rispondere di reati meno gravi. E prospetta

poi l'ulteriore contrasto con l'art. 97 della Costituzione, in

ragione di un possibile vulnus al buon andamento dell'amministrazione

della giustizia.

2. - In realtà - dopo la sentenza n. 17/1992 di questa Corte, che

aveva avvertito come la detraibilità della pena espiata, agli

effetti considerati, si riferisse, nell'economia della precedente

citata pronunzia n. 386/1989, unicamente alle ipotesi di soggetti

originariamente condannati a pena superiore ai tre anni in dipendenza

di cumulo di pene, di per sé inferiori al detto limite - la

giurisprudenza della Cassazione (come avvertito nell'ordinanza

restitutoria n. 422/1992), con inversione di indirizzo, aveva già

aderito alla interpretazione restrittiva auspicata dal Tribunale

rimettente, nel senso cioè della non concedibilità del beneficio in

parola ai condannati cui fosse stata inizialmente inflitta una pena

superiore ai tre anni per reato unico.

È sopravvenuta però la norma di interpretazione autentica

(dell'art. 47 ord. pen.), di cui all'art. 14- bis della legge 7

agosto 1992 n. 356, la quale ha precisato che "pena espiata", agli

effetti del limite ostativo alla concessione del beneficio in parola,

deve intendersi quella "da espiare in concreto tenuto conto anche

dell'applicazione di eventuali cause estintive".

E proprio sulla base di tale ius superveniens la Corte di

Cassazione, con numerose successive e conformi decisioni a sezioni

semplici da ultimo anche avallate dalla sezioni unite (sent. n.

18/1993), ha affermato, con ulteriore ribaltamento della propria

giurisprudenza, la detraibilità in ogni caso della pena presofferta,

anche nei confronti quindi di condannati a pena originariamente

superiore al tetto dei tre anni per reato unico.

3. - Il diritto vivente - in virtù di quest'ultima pronunzia

giurisprudenziale - si è pertanto effettivamente evoluto e

consolidato nel senso presupposto dal Collegio a quo, ancorché sulla

base di dati ricostruttivi non integralmente coincidenti con quelli

dal medesimo assunti.

E ciò basta evidentemente per ritenere - contro la eccezione

dell'Avvocatura - la ammissibilità delle questioni sollevate, che

occorre quindi esaminare nel merito.

4. - In tale prospettiva, deve per altro escludersi che la (ormai

così definitivamente acquisita) applicabilità della generalizzata

misura alternativa di che si discute (in tutti i casi in cui, quale

che sia l'entità della pena inflitta, quella residua da espiare non

superi i tre anni) possa contrastare con il precetto della

ragionevolezza o della eguaglianza.

Sotto il primo profilo la valorizzazione della pena espiata, anche

nei confronti di soggetti condannati a pene elevate, riflette infatti

una opzione che - una volta superato, nei sensi e per le ragioni

indicati, il problema ermeneutico della correlativa estensione -

innegabilmente comunque si riconduce alla sfera della

discrezionalità del legislatore, non soggetta al sindacato di

costituzionalità.

Né può dirsi, per l'effetto, violato il canone della parità di

trattamento, perché la diversità delle varie posizioni soggettive,

in termini di meritevolezza del beneficio anche in dipendenza della

pericolosità manifestata dalla pena originariamente irrogata, ben

può essere valutata (nel bilanciamento con la durata ed i risultati

appunto dell'espiazione) in sede di concreta ammissione del

condannato alla misura premiale.

5. - E neppure infine è ipotizzabile la pretesa vulnerazione del

principio del buon andamento della amministrazione (art. 97 Cost.),

poiché la norma in esame non attiene alla organizzazione degli

apparati volti alla repressione penale, bensì alla attribuzione di

benefici a detenuti in vista della loro rieducazione, governata dal

diverso canone dell'art. 27, comma terzo, Cost., che qui non viene in

discussione.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 47, comma primo, dell'ordinamento penitenziario (legge 26

luglio 1975 n. 354 e successive modifiche e integrazioni) come

interpretato dall'art. 14- bis della legge 7 agosto 1992 n. 356 (di

conversione del d.-l. 1992 n. 306), sollevata, in riferimento agli

artt. 3, comma primo e secondo e 97 della Costituzione, dal Tribunale

di sorveglianza di Brescia, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 1° dicembre 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: GRANATA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 14 dicembre 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:430 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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