Corte costituzionale

Ordinanza n. 251/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 03/06/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della

legge 23 dicembre 1986, n. 897, promosso con ordinanza emessa il 13

maggio 1991 dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma

sull'istanza proposta da Alessio Capitani, iscritta al n. 533 del

registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica

n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1991;

Udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola;

Ritenuto che nel corso di un procedimento concernente l'esame

della istanza con cui un condannato alla reclusione militare aveva

chiesto il beneficio dell'affidamento in prova ancor prima

dell'inizio della detenzione, il Tribunale militare di sorveglianza

di Roma, con ordinanza emessa il 13 maggio 1991, ha sollevato, in

relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della Costituzione,

questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma,

della legge 29 aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del

condannato militare), come sostituito dall'art. 1, numero 1, della

legge 23 dicembre 1986, n. 897, nella parte in cui esclude che i

condannati alla pena detentiva militare possano essere affidati in

prova indipendentemente dal periodo minimo di un mese di

osservazione, da attuarsi indefettibilmente nello stabilimento

militare di pena;

che il giudice a quo, premessa l'autonomia normativa del

beneficio in argomento ma anche la sostanziale omogeneità rispetto a

quello previsto dall'art. 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354,

richiama la sentenza n. 569 del 1989 con la quale questa Corte ha

dichiarato l'illegittimità della norma citata, concernente il regime

ordinario dell'affidamento là dove non ne prevedeva la concessione

anche indipendentemente dalla detenzione;

Considerato che identica questione, sollevata dal medesimo

Tribunale è già stata risolta da questa Corte, che, con sentenza n.

119 del 1992, ha dichiarato illegittima in parte qua la norma

impugnata, rilevando come non vi siano più valide ragioni per

subordinare il beneficio in parola all'osservazione, per almeno un

mese, nello stabilimento militare di pena, quando ormai per il

condannato comune è ammessa oltre all'osservazione inframurale anche

quella in libertà;

che la questione è quindi manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 2, primo comma, della legge 29

aprile 1983, n. 167 (Affidamento in prova del condannato militare),

come sostituito dall'art. 1, numero 1, della legge 23 dicembre 1986,

n. 897, sollevata, in relazione agli artt. 3 e 27, terzo comma, della

Costituzione, dal Tribunale militare di sorveglianza di Roma con

l'ordinanza di cui in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, 20 maggio 1992.

Il Presidente: BORZELLINO

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 3 giugno 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:251 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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