Corte costituzionale

Ordinanza n. 511/1987

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/12/1987 · relatore Giovanni Conso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e

quarto comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), quale modificato dall'art. 11

della legge 10 ottobre 1986, n. 663 (Modifiche alla legge

sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure

privative e limitative della libertà), promossi con due ordinanze

emesse il 27 aprile 1987 dal Tribunale di sorveglianza di Torino,

iscritte ai nn. 403 e 404 del registro ordinanze 1987 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie

speciale, dell'anno 1987;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il Giudice

relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale di sorveglianza di Torino, con due

ordinanze di contenuto identico emesse il 27 aprile 1987, ha

denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,

l'illegittimità dell'art. 47, terzo e quarto comma, "del nuovo

ordinamento penitenziario quale risulta dalla legge 10 ottobre 1986";

e che le ordinanze di rimessione richiamano "tutte le

argomentazioni esposte" in altra ordinanza pronunciata dallo stesso

Tribunale di sorveglianza, "con la quale è stata sollevata d'ufficio

la stessa questione di incostituzionalità";

che nei due giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio

dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello

Stato, il quale, facendo riferimento all'ordinanza richiamata dal

giudice a quo, si è riportato all'atto di intervento allora

depositato;

Considerato che le ordinanze di rimessione motivano, sia in punto

di rilevanza sia in punto di manifesta infondatezza, per relationem

ad altra ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Torino, con ciò

eludendo il precetto dell'art. 23, secondo comma, della legge 11

marzo 1953, n. 87, che fa obbligo al giudice a quo di esporre

nell'ordinanza di rimessione termini e motivi della questione (v.,

fra le più recenti, sentenza n. 128 del 1987; ordinanze n. 306 del

1986, n. 281 del 1986, n. 204 del 1986);

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti

alla Corte Costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 47, terzo e quarto comma, della

legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e

sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

quale modificato dall'art. 11 della legge 11 ottobre 1986, n. 663

(Modifiche alla legge sull'ordinamento penitenziario e sulla

esecuzione delle misure privative e limitative della libertà),

sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal

Tribunale di sorveglianza di Torino con due ordinanze del 27 aprile

1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 26 novembre 1987.

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: CONSO

Depositata in cancelleria il 10 dicembre 1987.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:511 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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