Corte costituzionale

Ordinanza n. 398/2000

Questione dichiarata infondata · depositata il 28/07/2000 · relatore Francesco Guizzi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo

comma, e 35, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promosso con Ordinanza emessa l'8

novembre 1999 dal Tribunale di Fermo nel procedimento civile tra

Botticelli Roberto e la Direzione provinciale del lavoro di Ascoli

Piceno, iscritta al n. 754 del registro ordinanze 1999 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale,

dell'anno 2000.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 5 luglio 2000 il giudice

relatore Francesco Guizzi.

Ritenuto che nel corso di un giudizio di opposizione a

ordinanza-ingiunzione, il giudice del lavoro del Tribunale di Fermo,

sull'eccezione d'incompetenza del ricorrente, ha sollevato, in

riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale);

che, stando a quanto osserva il giudice a quo il ricorrente

ha ricevuto, per gli stessi fatti, due ordinanze sanzionatorie: una,

oggetto del suo giudizio, pronunciata dalla Direzione provinciale del

lavoro; l'altra, dall'INPS, per omissione contributiva;

che l'opposizione alla prima ordinanza-ingiunzione è stata

proposta, ai sensi dell'art. 413 del codice di procedura civile (a

cui fa rinvio l'art. 32, primo comma, della legge n. 689 del 1981),

davanti al giudice del luogo in cui si trova l'azienda; e quella alla

seconda ordinanza è stata proposta dinanzi al giudice del luogo in

cui ha sede l'ufficio dell'ente previdenziale, ai sensi

dell'art. 444, terzo comma, del codice di procedura civile (a cui fa

rinvio l'art. 35, quarto comma, della citata legge n. 689);

che, alla luce del diritto vivente, non potrebbe verificarsi

la riunione dei giudizi per connessione tra le due cause, in ragione

del principio di accessorietà (art. 40 del codice di procedura

civile), in quanto gli inderogabili criteri di competenza funzionale

non permetterebbero neppure la sospensione necessaria di uno dei due

giudizi, ai sensi dell'art. 295 del codice di rito civile, in ragione

della diversità dei soggetti opposti;

che, quindi, dovrebbero svolgersi, necessariamente, due

distinti processi, con conseguente raddoppio degli oneri e dei costi

per le parti e per l'amministrazione giudiziaria, e possibilità di

contrasto tra i giudicati;

che, ad avviso del rimettente, questa ingiustificata

duplicazione dei processi si porrebbe in contrasto sia con il

principio di buon andamento dell'amministrazione giudiziaria, perché

produrrebbe un raddoppio degli oneri per la pubblica amministrazione

e per gli utenti del servizio pubblico; sia con l'art. 24 della

Costituzione, atteso che la difesa in giudizio si renderebbe più

difficile e più onerosa; sia infine con l'art. 3 della Costituzione,

perché tale disciplina determinerebbe una discriminazione in danno

dei ricorrenti colpiti da un duplice ordine di sanzioni, rispetto a

quelli che lo sono da una soltanto;

che il giudice del lavoro ha, pertanto, sollevato questione

di legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35,

quarto comma, della legge n. 689 del 1981, in riferimento agli

artt. 97, 24 e 3 della Costituzione, "laddove attribuiscono a due

giudici diversi la competenza a giudicare sugli stessi fatti per i

quali più autorità amministrative abbiano erogato diverse sanzioni

amministrative", senza prevedere "l'applicabilità del criterio della

competenza territoriale desumibile dall'istituto della connessione,

così come regolato dall'art. 40 del codice di procedura civile";

che la questione sarebbe rilevante, poiché da essa

dipenderebbe la decisione in ordine alla competenza territoriale

quale deve essere decisa a seguito di domanda del ricorrente;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, concludendo per

la manifesta infondatezza, secondo quanto già ritenuto da questa

Corte con la sentenza n. 433 del 1990 e con l'ordinanza n. 136 del

1993.

Considerato che questa Corte, con sentenza n. 433 del 1990 e

successiva ordinanza n. 136 del 1993, ha dichiarato non fondata la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 35 della legge

n. 689 del 1981, perché il diverso regime processuale

dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione è razionalmente

giustificato dalla diversa natura dell'illecito nei due generi di

violazioni;

che solo l'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni irrogate

per l'omesso pagamento di contributi dà luogo a una controversia

previdenziale, ai sensi dell'art. 442 ss. del codice di procedura

civile, per la quale dev'essere mantenuto il doppio grado del

giudizio di merito;

che, al contrario, per le altre violazioni di carattere

formale, appare più conveniente all'economia dei giudizi

l'applicazione della più agile procedura regolata dagli artt. 22 e

23 della legge n. 689;

che non sussiste la possibilità di giudicati contraddittori,

essendo diverso l'oggetto dei due tipi di giudizio;

che, peraltro, questa Corte ha più volte affermato che

l'art. 24 della Costituzione non eleva a regola costituzionale il

simultaneus processus, il quale costituisce solo un mero espediente

processuale, non sempre conveniente o attuabile (sentenze nn. 433 del

1997, 60 del 1996, 295 del 1995, 308 del 1991, 73 del 1980);

che, con riferimento all'art. 97 della Costituzione invocato

come ulteriore parametro, questa Corte non può che ricordare la sua

estraneità al processo;

che la questione, pertanto, va dichiarata manifestamente

infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

davanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 22, primo comma, e 35, quarto

comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), sollevata, in riferimento agli artt. 97, 24 e 3 della

Costituzione, dal Tribunale di Fermo, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta il 13 luglio 2000.

Il Presidente: Mirabelli

Il redattore: Guizzi

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 28 luglio 2000.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2000:398 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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