Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 315/1995

    Questione infondata
    12 luglio 1995

    Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 113 cost. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

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  • Sentenza n. 311/1994

    Questione infondata
    15 luglio 1994

    Premesso che il riesame, da parte dell'autorità prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non è stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quò, ma, anziché d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò, la possibilità di proporre opposizione avanti al pretore, come già ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 142 Testo unico circolazione stradale · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale

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  • Sentenza n. 255/1994

    Questione infondata
    23 giugno 1994

    Superando un precedente indirizzo orientato nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto, la giurisprudenza più recente della Corte, salvo qualche eccezione, si è andata consolidando nel senso opposto, secondo cui, salvo che non ricorrano "esigenze d'ordine generale e superiori finalità di giustizia", la tutela giudiziaria non può essere differita o subordinata al preventivo esperimento di ricorsi amministrativi, con la conseguente incostituzionalità di norme che prevedono preclusioni o decadenze per il mancato esperimento di quei rimedi. In questo ordine di idee, in altre sentenze si è ritenuto, in via interpretativa, che quando, nonostante la previsione di ricorsi amministrativi, non siano comminate in modo espresso, come conseguenza del loro mancato esperimento, la preclusione della tutela giudiziaria o la decadenza dalla stessa, questa debba ritenersi implicitamente consentita come diretta applicazione dell'art. 24 Cost., cui l'intero sistema della garanzia deve essere adeguato. Pertanto - diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò - deve dirsi con la sola, delle possibili interpretazioni, conforme a Costituzione, che ai sensi dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393, come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122, secondo cui il sommario processo verbale di accertamento dell'infrazione in mancanza del pagamento in misura ridotta ovvero del ricorso al Prefetto costituisce titolo esecutivo, il mancato preventivo esperimento del ricorso al Prefetto non preclude la tutela giudiziaria ne' la fa decadere. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., dell'art. 142 bis, primo comma, d.P.R. 15 giugno 1959 n. 393 come introdotto dall'art. 24 l. 24 marzo 1989 n. 122). - Sulla linea del precedente indirizzo, nel senso che la garanzia costituzionale della tutela giudiziaria non imponesse una relazione di immediatezza con il sorgere del diritto: S. n. 186/1972; 130/1970. Per il recente e attuale orientamento, invece, con pronunce di incostituzionalità, S. nn. 406/1993; 15/1991 e 530/1989, con pronunce interpretative, S. nn. 781/1988 e 693/1988. red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 24 cost. · Art. 141 Testo unico circolazione stradale · Art. 22 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 1993

Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 138 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: (Riscossione dei proventi delle sanzioni pecuniarie)

tolto: 1. Il sommario processo verbale per il quale non sia stato effettuato il pagamento previsto dall'articolo 138 e non sia stato presentato ricorso a norma dell'articolo 142, primo comma, costituisce titolo esecutivo per la somma pari alla meta' del massimo della sanzione pecuniaria edittale. 2. I ruoli di cui all'articolo 27, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono preparati e trasmessi dalla provincia e dal comune all'intendente di finanza competente e dagli organi dello Stato all'intendente di finanza della provincia in cui si trovano il comando e l'ufficio dell'organo accertatore. 3. L'intendente di finanza da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione. 4. Si applicano i commi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in quanto compatibili.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art142bis · fonte del testo

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