Corte costituzionale

Ordinanza n. 20/2002

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/02/2002 · relatore Franco Bile

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 18 dicembre 2000 dal giudice di pace di Orbetello

sul ricorso proposto da Francesco Edoardo Di Tarsia Di Belmonte

contro il Prefetto di Grosseto, iscritta al n. 72 del registro

ordinanze 2001 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 6, 1ª serie speciale, dell'anno 2001.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 21 novembre 2001 il giudice

relatore Franco Bile.

Ritenuto che con ordinanza pronunciata il 18 dicembre 2000 e

pervenuta alla Corte il 18 gennaio 2001, il giudice di pace di

Orbetello - nel corso di un giudizio concernente opposizioni a

sanzione amministrativa proposte separatamente ed in date diverse da

Francesco E. Di Tarsia Di Belmonte contro il verbale con cui gli era

stata contestata dalla Polizia Stradale di Grosseto la violazione

dell'art. 142, comma 9, del codice della strada, per avere superato

il prescritto limite di velocità, e contro il decreto con cui il

Prefetto di Grosseto gli aveva comminato la sanzione accessoria della

sospensione della patente di guida - ha sollevato d'ufficio la

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), nella parte

in cui attribuisce la competenza per territorio sulle controversie

contro le ordinanze-ingiunzioni al giudice del luogo in cui è stata

commessa la violazione, ritenendo tale previsione in contrasto con

gli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione;

che il rimettente - dato atto che l'opponente ha chiesto

l'annullamento in via principale del verbale e in via subordinata del

provvedimento prefettizio, e che la Prefettura, costituendosi, ha

chiesto il rigetto del ricorso - riferisce che l'opponente risiede in

località diversa da quella ove è stata commessa la violazione ed

assume che tale circostanza può rilevare ai fini della questione di

legittimità costituzionale;

che il rimettente rileva come, secondo la giurisprudenza

della Corte di cassazione, il ricorso in opposizione debba essere

consegnato all'ufficio giudiziario adito (non potendo essere spedito

per posta) ed osserva altresì che l'opponente non assistito da un

difensore debba dichiarare o eleggere domicilio nel comune sede

dell'ufficio e comparire alla prima udienza, per evitare la convalida

del provvedimento;

che il rimettente assume che la disciplina dell'opposizione

ad ordinanza-ingiunzione, "con particolare riguardo all'obbligo di

adire il giudice del luogo in cui è stata commessa la presunta

violazione, anziché di quello di residenza del ricorrente" non

sarebbe idonea a garantire "agli "interessati", ove non assistiti da

un legale, la concreta possibilità di difendersi "e rileva che nella

specie l'opponente, residente a Bergamo, ha dovuto presentare

personalmente il ricorso ad Orbetello e quivi comparire in udienza,

"sopportando un notevole costo, sia in termini economici che di

tempo, che gli sarebbe stato risparmiato, se la competenza in materia

fosse stata del giudice del suo luogo di residenza";

che, secondo il rimettente, "tale procedura, privilegiando il

foro dell'amministrazione repressiva" rende "particolarmente

difficoltoso al ricorrente esercitare direttamente il suo diritto di

difesa, ai sensi non solo dell'art. 24 ... ma ora, anche

dell'art. 111, secondo comma, della Costituzione "essendo

l'attribuzione della competenza al giudice del luogo della commessa

violazione in contrasto con i principi del giusto processo e della

buona ed imparziale amministrazione della giustizia, "di cui anche

alla Convenzione di Roma per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e

delle libertà fondamentali";

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

tramite l'Avvocatura generale dello Stato, depositando memoria e

sostenendo l'inammissibilità della questione - "in quanto sollevata

in via del tutto astratta ed ipotetica senza alcun riferimento al

caso di specie" nel quale l'interessato aveva tempestivamente

proposto il ricorso e si era presentato all'udienza svolgendo le

proprie difese - nonché la sua infondatezza, spettando al

legislatore individuare discrezionalmente la competenza territoriale,

in mancanza di soluzioni costituzionalmente obbligate.

Considerato che l'ordinanza di rimessione non contiene alcuna

motivazione sulla rilevanza della sollevata questione nel giudizio a

quo introdotto nel rispetto da parte dell'opponente della regola di

competenza territoriale prevista dalla norma impugnata e senza alcuna

doglianza al riguardo;

che, in particolare, il rimettente non fornisce alcuna

spiegazione delle eventuali ragioni per le quali - nella situazione

processuale ora descritta - la regola di competenza, di cui alla

norma impugnata, potrebbe essere oggetto di rilievi da parte sua

nell'esercizio di poteri ufficiosi;

che egli, d'altro canto, nemmeno esplicita quali conseguenze

avrebbe l'accoglimento della proposta questione sul giudizio a quo,

segnatamente nel senso che esso debba concludersi con la declinatoria

della competenza a beneficio di un diverso giudice;

che un'ulteriore subordinata ragione di inammissibilità

della questione si coglie con riferimento all'invocazione immotivata

dei parametri costituzionali degli articoli 3 e 25 Cost., e di quello

dell'art. 11 (indicato solo in dispositivo, e non in motivazione);

che la questione deve essere quindi dichiarata manifestamente

inammissibile.

Visti gli articoli 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,

n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi

avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 22, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in relazione

agli articoli 3, 11, 24, 25 e 111, secondo comma, della Costituzione,

dal giudice di pace di Orbetello con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 2002.

Il Presidente: Vari

Il redattore: Bile

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 6 febbraio 2002.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:2002:20 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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