Art. 206 c.d.s. — Riscossione dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie

Se il pagamento non e' effettuato nei termini previsti dagli articoli 202 e 204, salvo quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689, la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e' regolata dall'art. 27 della stessa legge 24 novembre 1981, n. 689. I ruoli per i titoli esecutivi, i cui proventi spettano allo Stato, sono predisposti dal prefetto competente per territorio della commessa violazione. Se i proventi spettano ad ente diverso, i ruoli sono predisposti dalle amministrazioni da cui dipende l'organo accertatore. I ruoli di cui al comma 2 sono trasmessi dal prefetto o dall'ente all'intendente di finanza competente, il quale da' in carico all'esattore il ruolo per la riscossione in unica soluzione.

Testo vigente dal 18 maggio 1992

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 204/2000

    Altra decisione
    16 giugno 2000

    Restituzione degli atti ai giudici rimettenti perché riesaminino - alla luce degli artt. 16, 57, 60 e 29 del sopravvenuto decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - la rilevanza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunziato, in riferimento all'art. 113 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria irrogata per violazione delle norme del codice della strada, mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689 il quale, a sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602. A.M.M.

    Art. 206 c.d.s. · Art. 3 c.d.s. · Art. 24 c.d.s. · Art. 113 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 206/2000

    Questione inammissibile
    16 giugno 2000

    Manifesta inammissibilità, per difetto di motivazione sulla rilevanza, della questione di legittimità costituzionale dell'art. 206 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, denunziato, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui disciplina la riscossione delle somme dovute a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, irrogata per violazione delle norme del codice della strada, mediante rinvio all'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689, il quale, a sua volta, rinvia all'art. 54, secondo comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. A.M.M.

    Art. 206 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 27 Modifiche al sistema penale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 308/1999

    Questione infondata
    14 luglio 1999

    Manifesta infondatezza della questione in quanto il giudice rimettente - denunciando, attraverso il richiamo effettuato dall'art. 206 del codice della strada, l'art. 27, sesto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 - muove dalla erronea premessa dell'identità di natura e funzione dell'istituto degli interessi moratori o di pieno diritto nelle obbligazioni tra privati e dell'istituto delle maggiorazioni delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di ritardo nel pagamento, mentre la maggiorazione per ritardo prevista dall'art. 27 citato a carico dell'autore dell'illecito amministrativo, cui sia stata inflitta una sanzione pecuniaria, ha funzione non già risarcitoria o corrispettiva, bensì di sanzione aggiuntiva nascente al momento in cui diviene esigibile la sanzione principale. Pertanto, manca l'omogeneità dei termini di raffronto necessaria a fondare un eventuale giudizio di disparità di trattamento rilevante ai sensi dell'art. 3, primo comma, Cost..

    Art. 206 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 3 c.d.s. · Art. 1227 c.c.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art206 · fonte del testo

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