Art. 205 c.d.s. — Opposizione all'ordinanza-ingiunzione

((1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 105

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

105

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 205 c.d.s., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 27175/2025

    10 ottobre 2025

    Nel giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione avente ad oggetto l'irrogazione di sanzioni amministrative per violazione del codice della strada, il giudice ordinario, al quale spetta la giurisdizione, essendo in contestazione il diritto del cittadino a non essere sottoposto al pagamento di somme al di fuori dei casi espressamente previsti dalla legge, ha il potere di sindacare incidentalmente, ai fini della disapplicazione, gli atti amministrativi posti a fondamento della pretesa sanzionatoria. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione con cui il Tribunale ordinario, adito dall'opponente per la verifica della legittimità del provvedimento istitutivo della circolazione a traffico limitato ex art. 7 c.d.s., quale presupposto della sanzione, ha escluso il proprio sindacato, ritenendo necessaria l'impugnazione dinanzi al g.a.).

    Art. 205 c.d.s. · Art. 7 c.d.s. · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di ottobre 2025, p. 53 ↗

Tutte le 3 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di ottobre 2025 ↗.

Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 83/2000

    Questione infondata
    24 marzo 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal pretore di Palermo con l'ordinanza in epigrafe: a) dell'art. 204, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), in riferimento agli artt. 3, 97 e 24 della Costituzione; b) del combinato disposto degli artt. 204, comma 1, 205 e 195 del citato de…

    Art. 204 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 74/2000

    Questione infondata
    17 marzo 2000

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 218, comma 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), nel testo introdotto dall'art. 117 del decreto legislativo n. 360 del 1993, sollevata - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - dal Pretore di Padova, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così…

    Art. 218 c.d.s. · Art. 3 cost. · Art. 205 c.d.s. · Art. 217 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 350/1994

    Questione infondata
    25 luglio 1994

    Il pagamento in misura ridotta delle sanzioni per infrazioni al codice stradale costituisce un beneficio offerto al trasgressore in funzione deflattiva del contenzioso, sicché la perdita di esso in caso di attivazione di rimedi amministrativi o giurisdizionali appare giustificata e non viola gli artt. 3 e 24 Cost., giacché non configura un'ipotesi di 'solve et repetè (potendo anzi il giudice sospendere il pagamento ai sensi dell'art. 22, ultimo comma, della L. n. 689 del 1981), ne' esclude comunque che, nel respingere l'opposizione, il giudice possa - nella sua discrezionalità ed ove ne ricorrano le condizioni - determinare la sanzione in misura corrispondente a quella "ridotta" di cui all'art. 202 cod. strada. (Manifesta infondatezza, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., della questione di costituzionalità degli artt. 202, 203, 204 e 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, nella parte in cui non prevedono che il termine per il pagamento in misura ridotta resti sospeso in pendenza di opposizione all'ingiunzione prefettizia). - V. O. n. 67/1994; circa l'individuazione delle disposizioni oggetto di censura, v. massima precedente. red.: L.I. rev.: S.P.

    Art. 18 Modifiche al sistema penale · Art. 22 Modifiche al sistema penale · Art. 23 Modifiche al sistema penale · Art. 202 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (10)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 13 agosto 2010 al 6 ottobre 2011. 39 parole tolte, 18 parole aggiunte.

aggiunto: 1. Contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria gli interessati possono proporre opposizione tolto: entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, o di sessanta giorni dalla stessa, se l'interessato risiede all'estero. COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1999, N. 507. COMMA ABROGATO DALLA L. 29 LUGLIO 2010, N. 120 aggiunto: davanti all'autorita' giudiziaria ordinaria. L'opposizione e' regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-04-30;285~art205 · fonte del testo

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