Corte costituzionale

Sentenza n. 62/1992

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 24/02/1992 · relatore Antonio Baldassarre

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costitituzionale dell'art. 122 del

codice di procedura civile e degli artt. 22 e 23 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) promosso con

ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dal Pretore di Trieste nel

procedimento civile vertente tra Pahor Samo ed il Sindaco di Trieste

ed altro, iscritta al n. 443 del registro ordinanze 1991 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 prima Serie Speciale

dell'anno 1991;

Visti gli atti di costituzione di Pahor Samo, nonché l'atto di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 3 dicembre 1991 il Giudice

relatore Antonio Baldassarre;

Uditi l'avvocato Bogdan Berdon per Pahor Samo e l'Avvocato dello

Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri;

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Un cittadino italiano di lingua slovena, Samo Pahor, ha

proposto opposizione nei confronti di un'ordinanza-ingiunzione di

pagamento, emessa dal Prefetto di Trieste per un'infrazione stradale

di divieto di sosta, presentando un ricorso ai sensi degli artt. 22 e

23 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), ma redigendolo in lingua slovena. Nel ricorso l'opponente

lamentava, fra l'altro, che il verbale di accertamento

dell'infrazione gli era stato recapitato in lingua italiana, in

contrasto, a suo dire, con i trattati internazionali vigenti in

materia e, in particolare, con quello di Osimo. Il Pretore di

Trieste, riservata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del

ricorso, ha disposto la traduzione di quest'ultimo in lingua italiana

e, dopo che la parte opponente, inizialmente comparsa di persona, ha

ulteriormente contestato l'uso esclusivo della lingua italiana nelle

fasi processuali successive, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 6 della Costituzione e

all'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia -

avverso gli artt. 22 e 23 della ricordata legge n. 689 del 1981,

nonché avverso l'art. 122 c.p.c., "nella parte in cui non prevedono

la facoltà, per i soggetti appartenenti a una minoranza linguistica

riconosciuta, di usare la propria lingua negli atti processuali

civili e ricevere da controparte la traduzione nella propria lingua

degli atti processuali di questa".

Il giudice a quo premette, in punto di rilevanza, che egli dovrebbe

dichiarare irricevibile il ricorso introduttivo, redatto in lingua

slovena, dal momento che l'art. 122 c.p.c., la cui applicazione si

estende al processo a quo, prescrive per i procedimenti civili l'uso

della lingua italiana (primo comma) e impone la nomina di un

interprete soltanto se deve esser sentita una persona che non conosce

la lingua italiana (secondo comma). Ma, poiché il giudice a quo

dubita della costituzionalità di tali norme e poiché l'eventuale

pronuncia di accoglimento di questa Corte farebbe superare l'ostacolo

dell'obbligo di rivolgersi all'autorità giudiziaria soltanto nella

lingua italiana, il Pretore di Trieste osserva che solo sollevando la

questione di costituzionalità potrebbe affrontare il merito della

causa sottopostagli.

In ordine alla non manifesta infondatezza della questione, il

giudice a quo rileva, innanzitutto, che la sentenza n. 28 del 1982 di

questa Corte, dopo aver ricordato che in Italia non è mai stata data

esecuzione al Memorandum di Londra del 1954 (il quale conferiva agli

sloveni estese facoltà di uso della lingua madre nei loro rapporti

con le autorità amministrative e con quelle giudiziarie), ha

affermato che quella slovena è una "minoranza riconosciuta", la

quale, tuttavia, non può giovarsi dell'uso della propria lingua nel

processo, sia perché fra le misure di attuazione del Memorandum di

Londra mantenute ferme dal Trattato di Osimo (reso esecutivo con la

legge 14 marzo 1977, n. 73) non v'è alcuna norma abrogatrice o

derogatrice dell'art. 122 c.p.c., sia perché dall'art. 6 della

Costituzione e dall'art. 3 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia

deriva una tutela il cui oggetto diretto è la cultura della

minoranza slovena, non il diritto alla difesa del singolo

appartenente a quella minoranza. Ma, continua il giudice a quo, la

stessa sentenza n. 28 del 1982, che è una pronunzia interpretativa

di rigetto, afferma che c'è una "tutela minima" che consente "già

ora" agli appartenenti alla minoranza slovena di usare la lingua

materna anche con le locali autorità giurisdizionali e di ricevere

risposte da tali autorità nella stessa lingua. Non di meno questa

"tutela minima", conclude il giudice a quo, è rimasta lettera morta,

oltreché per il legislatore, anche per i giudici e gli

amministratori, sicché si renderebbe necessario passare da una

sentenza interpretativa di rigetto a una di accoglimento onde far

adattare la realtà giuridica ai dettami costituzionali.

Il Pretore di Trieste ritiene che le norme impugnate violino anche

l'art. 3 della Costituzione. A suo avviso, infatti, l'adozione del

nuovo art. 109 c.p.p., che permette al cittadino appartenente a una

minoranza linguistica di esprimersi nella propria lingua nel processo

penale, crea una disparità rispetto all'impugnato art. 122 c.p.c.,

che quella possibilità non prevede per il processo civile, sicché

si produrrebbe un'irragionevole rottura del parallelismo che la

dottrina individua tra i due processi e si conferirebbe una tutela

diseguale allo sviluppo della persona umana nei due tipi di giudizio.

Tutto ciò, conclude il giudice a quo, vale in modo particolare per i

giudizi nascenti dall'opposizione alle ordinanze-ingiunzioni

amministrative, nel cui procedimento, pur disciplinato da alcune

norme del codice di procedura civile (fra le quali, sicuramente,

l'art. 122), il cittadino può stare in giudizio di persona (art. 23,

quarto comma, della legge n. 689 del 1981), come avviene nel processo

penale.

2. - È intervenuta nel processo di costituzionalità la parte

privata ricorrente nel giudizio a quo, svolgendo per lo più

argomentazioni adesive rispetto all'ordinanza di rimessione e

sottolineando l'ulteriore incongruenza per la quale il cittadino

italiano appartenente alla minoranza linguistica slovena può usare

la propria madrelingua nell'esercizio dell'azione civile nel processo

penale. Su tali basi, la parte privata chiede che la questione sia

accolta.

3. - Si è costituito in giudizio anche il Presidente del

Consiglio dei ministri per chiedere che la questione sia dichiarata

inammissibile e, comunque, non fondata.

Secondo l'Avvocatura dello Stato, l'ordinanza di rimessione non

motiva adeguatamente su alcuni punti decisivi ai fini della rilevanza

della questione. Innanzitutto, essa non precisa se il ricorrente del

giudizio a quo fosse cittadino italiano alla data del 10 giugno 1940

(come esige l'art. 3 del Trattato di Osimo) e se, quando e perché

abbia acquistato la cittadinanza italiana e sia, quindi,

classificabile come "cittadino appartenente a una minoranza

linguistica riconosciuta" (cosa probabile, peraltro, essendo stato lo

stesso Pahor parte nel processo penale in relazione al quale è stata

resa la sentenza n. 28 del 1982 di questa Corte). La stessa

ordinanza, poi, non motiva anche sul punto se le norme in favore

delle minoranze possano operare anche per gli immigrati che

acquistano la cittadinanza italiana, oltreché per coloro da tempo

insediati nel territorio nazionale.

In secondo luogo, un ulteriore profilo di inammissibilità, legato

alla non necessaria influenza del giudizio di costituzionalità

rispetto al processo a quo, è ravvisato dall'Avvocatura dello Stato

nel fatto che, mentre nel ricorso per opposizione alla ordinanza-ingiunzione prefettizia si lamentava l'illegittimità della predetta

ordinanza soltanto perché redatta "esclusivamente in lingua

italiana" senza "traduzione in lingua slovena", nel corso della

successiva udienza del 25 ottobre 1989 lo stesso opponente ha

dichiarato di "aver ricevuto in lingua slovena l'ordinanza-ingiunzione ma non anche la contestazione dell'illecito", ammettendo

così la non sussistenza in fatto dell'asserito vizio e,

conseguentemente, la mancanza della materia del contendere di fronte

al giudice a quo. È perciò che, probabilmente, il Pretore di

Trieste non ha esteso la questione di costituzionalità all'uso della

lingua slovena nei rapporti con la pubblica amministrazione, ma l'ha

limitata all'uso della stessa lingua nel rivolgersi all'autorità

giudiziaria (e, quindi, in relazione al solo atto introduttivo della

controversia civile).

Un terzo motivo di inammissibilità è poi individuato

dall'Avvocatura dello Stato nel fatto che il giudice a quo sarebbe

stato vittima di una aberratio ictus, nel senso che avrebbe

identificato come suscettibili di manipolazione additiva

disposizioni, come quelle contenute negli artt. 22 e 23 della legge

n. 689 del 1981, le quali non concernono affatto la lingua dei

processi, neppure per quella parte (art. 23, quarto comma) che

permette al ricorrente e al resistente di stare in giudizio

personalmente.

Infine, un ultimo motivo di inammissibilità addotto

dall'Avvocatura dello Stato è costituito dal rilievo che, come si

può desumere dalla disciplina vigente nel Trentino-Alto Adige per le

minoranze etniche di quella Regione, la garanzia dell'uso nel

processo di una lingua diversa da quella ufficiale dello Stato

comporta l'adozione di una disciplina normativa complessa e onerosa,

con molteplici gradazioni di soluzioni, sicché mancherebbe il

presupposto logico-giuridico per una pronuncia additiva, vale a dire

la possibilità di individuare una sola soluzione in grado di

assicurare la conformità a Costituzione della disposizione

contenente l'omissione di cui si lamenta l'illegittimità.

Sotto il profilo del merito costituzionale, l'Avvocatura dello

Stato ritiene, comunque, che la questione sia palesemente infondata

per svariate ragioni.

In primo luogo, non sembrerebbero risolutivi i parametri invocati,

poiché, anziché richiamare la X Disposizione transitoria della

Costituzione, il giudice a quo fa appello agli artt. 3 e 6 della

Costituzione e all'art. 3 dello Statuto per il Friuli-Venezia Giulia.

Ma, in contrario si deve osservare che, innanzitutto, il primo di

tali articoli non impone un obbligo positivo di creare istituzioni a

favore di cittadini di lingua diversa da quella italiana e fa

riferimento all'eguaglianza fra cittadini, e non fra processi.

Inoltre, l'art. 6 è già stato definito da questa Corte come "norma

direttiva ad efficacia differita", richiedente la necessaria

interposizione di disposizioni attuative. Infine, l'art. 3 dello

Statuto, per la parte che non ripete il principio costituzionale di

eguaglianza, impone la salvaguardia delle caratteristiche etniche e

culturali, salvaguardia che non si concreta nell'obbligo di porre in

essere una complessa disciplina derogatoria all'art. 122 c.p.c..

In secondo luogo, non risolutivo sembra anche il riferimento

all'art. 109 c.p.p. Quest'ultimo, infatti, pone una deroga al

principio dell'uso della lingua italiana che è circoscritta al caso

di un cittadino italiano che deve essere interrogato o esaminato

oralmente, al quale viene riconosciuta la facoltà, previa richiesta

espressa, di parlare nella madrelingua (e non già di poter scrivere

gli atti ufficiali del processo nella propria lingua) e di avere

tanto il verbale anche nella propria lingua, quanto la traduzione

nella stessa lingua degli atti a lui indirizzati. In breve, l'art.

109 non comporta che la richiesta dell'alloglotto determini la lingua

nel processo, sicché per tale profilo la questione potrebbe esser

ritenuta anche inammissibile, oltreché infondata. Né va trascurato,

continua l'Avvocatura dello Stato, che l'art. 109 concerne il

processo penale, vale a dire un processo che, a differenza di quello

civile, coinvolge problemi di libertà personale, e non già solo

interessi patrimoniali. Per di più, aggiunge l'Avvocatura, non si

può fare confusione tra gli atti del processo e le dichiarazioni

probatorie che si raccolgono nel processo, poiché le seconde, anche

se poi vengono raccolte e documentate in atti processuali, non

partecipano della natura di questi ultimi e, perciò, possono essere

espresse in altre lingue o anche in nessuna lingua, come nel caso del

sordomuto.

Da ultimo, l'Avvocatura dello Stato osserva che la clausola

contenuta nell'art. 8 del Trattato di Osimo, relativa alla salvezza

delle misure interne adottate in applicazione del Memorandum di

Londra del 5 ottobre 1954, non rileva riguardo all'uso della lingua

slovena negli atti amministrativi e in quelli giurisdizionali, per la

semplice ragione che in materia non sussistono "misure interne già

adottate". Considerato in diritto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione a un'ordinanza-ingiunzioneprefettizia, instaurato ai sensi degli artt. 22 e 23

della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),

il cui ricorso introduttivo è stato redatto in lingua slovena, il

Pretore di Trieste, dopo essersi riservata ogni decisione

sull'ammissibilità del ricorso stesso e dopo aver fatto tradurre

quest'ultimo in lingua italiana, di fronte alle contestazioni della

parte opponente, comparsa personalmente in giudizio, riguardo alla

prescrizione dell'uso esclusivo della lingua italiana in tutto il

processo pendente, ha sollevato questione di legittimità

costituzionale dei predetti artt. 22 e 23, nonché dell'art. 122

c.p.c. (ritenuto applicabile nel processo a quo per il rinvio delle

disposizioni regolatrici di quest'ultimo alle norme del codice di

procedura civile), "nella parte in cui non prevedono la facoltà, per

i soggetti appartenenti a una minoranza linguistica riconosciuta, di

usare la propria lingua negli atti processuali civili e ricevere da

controparte la traduzione nella propria lingua degli atti processuali

di questa".

Secondo il giudice a quo, le norme impugnate violerebbero,

innanzitutto, l'art. 6 della Costituzione e l'art. 3 dello Statuto

speciale per il Friuli-Venezia Giulia, i quali esigono,

rispettivamente, la tutela con apposite norme delle minoranze

linguistiche e la parità di diritti e di trattamento fra i

cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico di appartenenza. Lo

stesso giudice ritiene che sia violato anche l'art. 3 della

Costituzione, a causa dell'irragionevole disparità che si sarebbe

creata tra il processo civile, nel quale ogni cittadino è tenuto a

usare soltanto la lingua italiana, e il processo penale, laddove

l'art. 109 c.p.p. permette al cittadino appartenente a una minoranza

linguistica riconosciuta di esprimersi nella lingua materna, di

ricevere gli atti processuali tradotti nella stessa lingua e di avere

la redazione dei verbali anche nella propria lingua.

L'Avvocatura dello Stato ha sollevato varie eccezioni di

inammissibilità, che occorre esaminare preliminarmente.

2. - Non può essere accolta l'eccezione di inammissibilità

sollevata sul presupposto che l'ordinanza di rimessione non sia

adeguatamente motivata in relazione al possesso, da parte del

ricorrente nel giudizio a quo, della cittadinanza italiana.

Per quanto la suddetta ordinanza non contenga alcuna espressa

affermazione sul punto, essa suppone chiaramente la sussistenza di

quel requisito nella persona del ricorrente nel momento stesso in cui

solleva la questione di costituzionalità sull'uso della lingua

slovena in relazione a "un appartenente a una minoranza linguistica"

riconosciuta. Del resto, che il dubbio sollevato dall'Avvocatura

dello Stato sia privo di fondamento ha ulteriore conferma nel fatto,

ricordato dalla stessa Avvocatura, che la medesima persona è già

stata parte di un processo penale che ha dato luogo a una precedente

pronunzia interpretativa di rigetto di questa Corte in merito a

questione analoga.

3. - Parimenti da respingere è l'ulteriore eccezione di

inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato in relazione

al fatto che, essendo stata successivamente tradotta in sloveno

l'ordinanza-ingiunzione dalla cui opposizione è sorto il giudizio a

quo ed essendo quello della contestazione dell'uso esclusivo della

lingua italiana l'unico motivo di ricorso avverso la predetta

ordinanza-ingiunzione, il processo a quo dovrebbe considerarsi

cessato per il venir meno della materia del contendere.

Ove l'eccezione proposta non sia, in realtà, una prefigurazione

della soluzione di merito da dare al giudizio a quo e ove, quindi,

sia una vera e propria pregiudiziale d'inammissibilità, diretta a

ipotizzare che il processo a quo sia illegittimamente considerato

tuttora pendente, occorre ricordare che non rientra tra i poteri di

questa Corte quello di sindacare, in sede di ammissibilità, la

validità dei presupposti di esistenza del giudizio a quo, a meno che

questi non risultino manifestamente e incontrovertibilmente carenti.

Poiché nel momento in cui è stata sollevata la questione di

legittimità costituzionale era pendente un giudizio di opposizione a

un'ordinanza-ingiunzione e poiché in quel momento non sussisteva

alcuna incontrovertibile ragione che potesse indurre a ritenere che

il giudizio a quo fosse instaurato in modo manifestamente

illegittimo, si deve escludere che ricorrano motivi

d'inammissibilità sotto l'accennato profilo.

4. - Così come è formulata dall'Avvocatura dello Stato, va pure

respinta l'ulteriore eccezione d'inammissibilità, secondo la quale

il giudice a quo avrebbe erroneamente individuato negli artt. 22 e 23

della legge n. 689 del 1981 le disposizioni di legge da sottoporre al

giudizio di legittimità costituzionale, considerato che nessuno dei

due citati articoli concerne il problema della lingua da usare nel

relativo processo.

In realtà, il giudice a quo, dovendo identificare la questione

dell'uso della lingua riguardo al particolare processo di cognizione

nascente dall'opposizione a un'ordinanza- ingiunzione applicativa di

sanzioni amministrative, non aveva altra scelta che impugnare gli

articoli di legge disciplinanti quel processo in congiunzione con

l'art. 122 c.p.c., relativo all'uso della lingua nel processo civile,

cui gli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981 fanno implicito

rinvio in ordine al procedimento da essi regolato. È, infatti, dal

complesso delle disposizioni impugnate, assunto in combinato

disposto, che deriva la prescrizione di usare la lingua italiana nel

procedimento speciale costituente il giudizio a quo, sia con riguardo

al ricorso (regolato dall'art. 22), sia con riguardo agli atti

processuali successivi (regolati dall'art. 23).

5. - Inammissibile per irrilevanza dev'essere, invece, dichiarata

l'estensione della questione sollevata al processo civile come tale.

Come è stato precisato nel punto precedente della motivazione, il

giudice a quo ha impugnato il combinato disposto formato dagli artt.

22 e 23 della legge n. 689 del 1981 e dall'art. 122 c.p.c. al fine di

prospettare il dubbio di legittimità costituzionale riguardo alla

prescrizione dell'uso esclusivo della lingua italiana negli atti

processuali riguardanti il giudizio di opposizione regolato dai due

articoli citati per primi. Tuttavia, numerosi passi dell'ordinanza di

rimessione e, in modo specifico, quelli relativi al profilo di

costituzionalità sollevato in riferimento all'art. 3 della

Costituzione, propongono alla Corte un oggetto di giudizio più

ampio, esteso al processo civile come tale.

Per quest'ultima parte, che esorbita dall'obbligo di usare la

lingua italiana nel particolare processo regolato dai ricordati artt.

22 e 23, la questione è inammissibile, poiché il procedimento da

ultimo menzionato, nel quale consiste il giudizio a quo, è un

processo speciale di cognizione, nel senso che, pur essendo un

giudizio ordinario a cognizione piena ed esauriente, consta di un

rito avente ampi tratti di specialità, dovuti alla natura

particolare della controversia (opposizione a provvedimenti

applicativi di sanzioni amministrative a carattere punitivo).

Sicché, essendo logicamente assurdo ritenere che la species

ricomprenda il genus, un vincolo formale riferentesi a un

procedimento "speciale", se pure a seguito di un rinvio implicito

alla disciplina generale, non può essere esteso in via

interpretativa al modello generale costituito dal processo civile

come tale, a meno di non eccedere dai limiti della rilevanza posti

dal giudizio a quo.

6. - La questione è fondata soltanto in parte.

Questa Corte, nella sentenza n. 28 del 1982, ha affermato che la

popolazione slovena residente in parte del territorio della Regione

Friuli-Venezia Giulia va qualificata, in base a varie norme vigenti,

come "minoranza linguistica riconosciuta" ai sensi dell'art. 6 e

della X Disposizione transitoria della Costituzione, nonché

dell'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia

(legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1). Tale qualificazione -

un tempo parzialmente legata al Memorandum d'intesa fra i Governi

d'Italia, del Regno Unito, degli Stati Uniti e della Jugoslavia,

concernente il territorio libero di Trieste (siglato a Londra il 5

ottobre 1954), ormai decaduto e, peraltro, attuato in passato solo in

modo parziale e prevalentemente in via amministrativa - deriva,

innanzitutto, dal Trattato di Osimo (stipulato fra l'Italia e la

Jugoslavia il 10 novembre 1975 e reso esecutivo con legge 14 marzo

1977, n. 73), il quale fa esplicito riferimento all'impegno dello

Stato italiano di tutelare la "minoranza jugoslava" residente nel

proprio territorio parallelamente all'impegno dello Stato jugoslavo

verso la minoranza italiana residente nel territorio di quest'ultimo.

La stessa qualificazione deriva, inoltre, da vari atti legislativi

nazionali e regionali, in qualche modo connessi con gli impegni

assunti dallo Stato italiano sul piano internazionale, che hanno

riconosciuto alla minoranza slovena insediata in parte del territorio

della Regione Friuli-Venezia Giulia appositi "diritti" in relazione a

vari ambiti della vita civile, sociale e politica (v., ad esempio, le

leggi 14 aprile 1956, n. 308; 19 luglio 1961, n. 1012; 22 dicembre

1973, n. 932; 14 gennaio 1975, n. 1; 24 gennaio 1979, n. 18; il

d.P.R. 31 maggio 1974, n. 416; 9 gennaio 1991, n. 19; nonché, in

ambito regionale, le recenti leggi 24 luglio 1986, n. 30; 1 marzo

1988, n. 7; 9 marzo 1988, n. 10; 5 settembre 1991, n. 46).

Sulla base delle norme costituzionali prima ricordate -

segnatamente l'art. 6 e la X Disposizione transitoria della

Costituzione, nonché l'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia - la lingua propria di ciascun gruppo etnico

rappresenta un connotato essenziale della nozione costituzionale di

minoranza etnica, al punto da indurre il Costituente a definire

quest'ultima quale "minoranza linguistica". Come elemento

fondamentale di identità culturale e come mezzo primario di

trasmissione dei relativi valori e, quindi, di garanzia

dell'esistenza e della continuità del patrimonio spirituale proprio

di ciascuna minoranza etnica, il diritto all'uso della lingua materna

nell'ambito della comunità di appartenenza è un aspetto essenziale

della tutela costituzionale delle minoranze etniche, che si collega

ai principi supremi della Costituzione (v. sentt. nn. 312 del 1983,

289 del 1987 e 768 del 1988): al principio pluralistico riconosciuto

dall'art. 2 ("La Repubblica riconosce e garantisce i diritti

inviolabili dell'uomo (...) nelle formazioni sociali"), al principio

di eguaglianza di fronte alla legge, garantito dall'art. 3, primo

comma ("Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali

di fronte alla legge, senza distinzioni (...) di lingua (...)"), e al

principio di giustizia sociale e di pieno sviluppo della personalità

umana nella vita comunitaria, assicurato dall'art. 3, secondo comma

("È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine

economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e

l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della

personalità umana (...)").

La garanzia del diritto all'uso della lingua materna come parte

essenziale della tutela delle minoranze etniche è, inoltre,

riconosciuta da atti di diritto internazionale. Fra questi

particolare rilievo ha l'art. 27 del patto internazionale per i

diritti civili e politici adottato il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea

generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (O.N.U.) e

ratificato con legge 25 ottobre 1977, n. 881, secondo il quale ogni

persona appartenente a una minoranza linguistica non può essere

privata del diritto di usare la lingua materna nell'ambito dell'area

d'insediamento della propria comunità etnica. Sebbene tale patto non

sia ancora ratificato da un numero sufficiente di Stati per renderlo

operante come trattato multilaterale, tuttavia, consistendo pur

sempre in una deliberazione dell'Assemblea generale delle Nazioni

Unite, ad esso deve, quantomeno, riconoscersi il valore di criterio

d'interpretazione delle norme vigenti nell'ordinamento internazionale

e delle norme di diritto interno proprie degli Stati appartenenti

all'O.N.U., considerato che pone obiettivi ritenuti da questi ultimi

Stati meritevoli di essere perseguiti e realizzati.

7. - Sulla base dei principi costituzionali e di diritto

internazionale ora descritti, non vi può esser dubbio che la tutela

di una minoranza linguistica riconosciuta si realizza pienamente,

sotto il profilo dell'uso della lingua materna da parte di ciascun

appartenente a tale minoranza, quando si consenta a queste persone,

nell'ambito del territorio di insediamento della minoranza cui

appartengono, di non essere costrette ad adoperare una lingua diversa

da quella materna nei rapporti con le autorità pubbliche.

Questa affermazione assume un valore particolare in riferimento

all'uso della lingua materna di fronte all'autorità giudiziaria,

poiché in tali rapporti ricorre in ogni caso un'indubbia

interferenza di questa tutela con la garanzia costituzionale dei

diritti inviolabili della difesa e, più precisamente, con il diritto

a un regolare processo (art. 24 della Costituzione). Interferenza,

occorre sottolineare, e non coincidenza o sovrapposizione con la

tutela comportata dal riconoscimento dei diritti della difesa,

poiché, mentre quest'ultima è finalizzata, per il profilo ora

rilevante, alla adeguata comprensione degli aspetti processuali e

suppone che questa possa mancare quando l'interessato non abbia in

concreto una perfetta conoscenza della lingua ufficiale del processo

(come, ad esempio, nel caso dello straniero), al contrario la

garanzia dell'uso della lingua materna a favore dell'appartenente a

una minoranza linguistica riconosciuta è, in ogni caso, la

conseguenza di una speciale protezione costituzionale accordata al

patrimonio culturale di un particolare gruppo etnico e, pertanto,

prescinde dalla circostanza concreta che l'appartenente alla

minoranza stessa conosca o meno la lingua ufficiale (v. sent. n. 28

del 1982).

È per le ragioni sopra indicate che questa Corte, con la sentenza

n. 28 del 1982 (i cui principi sono stati ribaditi anche dalla sent.

n. 312 del 1983 in relazione alle minoranze riconosciute dal

Trentino-Alto Adige), ha direttamente ricondotto all'art. 6 della

Costituzione e all'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia il "diritto" di ciascun appartenente a una minoranza

linguistica riconosciuta all'uso della lingua materna nei rapporti

con gli uffici giudiziari situati nei territori dove quella minoranza

è insediata. Più in particolare, nella sentenza ora citata questa

Corte ha espressamente affermato che dalle norme costituzionali

precedentemente ricordate discende un nucleo minimale di tutela per

gli appartenenti alla minoranza riconosciuta comprendente il

"diritto" di usare la lingua materna nei rapporti con le locali

autorità giurisdizionali e di ricevere risposte da quelle autorità

nella stessa lingua.

Ed è per le stesse ragioni sopra menzionate che la medesima

garanzia sull'uso della madrelingua è divenuta oggetto di un impegno

di diritto internazionale, assunto dallo Stato italiano nei confronti

di quello jugoslavo. Infatti, nel sancire la cessazione di efficacia

del Memorandum di Londra del 1954, il cui allegato "statuto speciale"

prevedeva, all'art. 5, il diritto degli appartenenti alla minoranza

slovena di usare la loro lingua nei rapporti con le autorità

giudiziarie e di ricevere da queste, direttamente o in traduzione,

risposte nella loro stessa lingua, il Trattato di Osimo del 1975,

oltre a confermare le misure interne già adottate in attuazione del

predetto "statuto", impegna le parti contraenti ad assicurare, nel

quadro del loro diritto interno, "la conservazione del livello di

protezione a favore dei membri dei gruppi etnici rispettivi (delle

minoranze rispettive), previsto dalle norme dello Statuto Speciale

decaduto" ("chaque Partie déclare ( ..) qu'elle assurera dans le

cadre de son droit interne le maintien de niveau de protection des

membres des groupes ethniques respectifs (des minorités respectives),

prévu par les normes du Statut Special échu"). E, poiché

tra le misure di protezione garantite rientra anche il ricordato art.

5, il contenuto di quest'ultimo diviene, in conseguenza della

disposizione appena citata del Trattato di Osimo, oggetto di uno

specifico impegno assunto dallo Stato italiano.

In altri termini, tanto la Costituzione (e lo Statuto speciale per

il Friuli-Venezia Giulia) quanto il Trattato di Osimo, nell'ambito

dei fini connessi alla tutela "positiva" delle minoranze

linguistiche, impongono al legislatore e alle altre autorità della

Repubblica l'impegno di perseguire l'obiettivo di assicurare agli

appartenenti alla minoranza slovena residente nel Friuli-Venezia

Giulia il diritto di usare la propria lingua materna nei rapporti con

gli uffici pubblici e, in particolare, nei rapporti con gli uffici

giudiziari. Nell'uno e nell'altro caso si tratta, comunque, di "norme

direttive ad efficacia differita" - per usare la terminologia ripresa

dalla sentenza n. 28 del 1982 con riguardo all'art. 6 della

Costituzione -, nel senso che si è di fronte a norme finalistiche o

di scopo la cui realizzazione è innanzitutto rimessa al legislatore,

il quale, usando della propria discrezionalità, è tenuto a graduare

i modi, le forme di tutela e i tempi connessi all'attuazione delle

predette finalità in riferimento alle condizioni sociali esistenti e

alla disponibilità, da parte dello Stato, delle risorse

organizzative e finanziarie necessarie alla relativa implementazione.

8. - Il diritto all'uso della lingua materna da parte degli

appartenenti a minoranze linguistiche nei loro rapporti con le

(locali) autorità giudiziarie, il quale trova riconoscimento,

peraltro, anche in norme costituzionali e legislative vigenti in

altri Stati europei e nordamericani dove sussistono etni'e diverse,

ha, dunque, una generale copertura costituzionale nell'art. 6 della

Costituzione e, per quanto riguarda la minoranza slovena, anche nella

X Disposizione transitoria della stessa Carta costituzionale e

nell'art. 3 dello Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia. Esso

è, in altri termini, un valore che - secondo il paradigma proprio

dei diritti condizionati, quanto all'attuazione,

dall'interposizionedel legislatore ordinario - può fondare, nei

singoli cittadini appartenenti a minoranze linguistiche riconosciute,

pretese soggettive effettive e azionabili soltanto nella misura in

cui siano state adottate adeguate norme di attuazione e siano state

predisposte le necessarie strutture organizzative o istituzionali.

Sotto quest'ultimo profilo, tuttavia, non è indispensabile che siano

state emanate norme di attuazione specifiche, ma è sufficiente che

sussistano istituti o strutture organizzative di generale

applicazione che possono essere utilizzati anche al fine di rendere

effettivo e concretamente fruibile il diritto garantito in via di

principio dalla Costituzione.

È proprio sulla base di questi ultimi presupposti che la Corte

costituzionale ha potuto affermare nella sentenza n. 28 del 1982 che

l'art. 6 della Costituzione e l'art. 3 dello Statuto speciale per il

Friuli-Venezia Giulia contengono una tutela "minima", la quale "anche

nei rapporti con le locali autorità giurisdizionali, consente già

ora agli appartenenti alla minoranza slovena di usare la lingua

materna e di ricever risposte dalle autorità in tale lingua: nelle

comunicazioni verbali, direttamente o per il tramite di un

interprete, nella corrispondenza, con il testo italiano accompagnato

da traduzione in lingua slovena". Infatti, prosegue subito dopo la

stessa sentenza, l'entrata in vigore della legge 19 luglio 1967, n.

568, contenente norme sul conferimento dell'incarico di traduttore e

di interprete presso gli uffici giudiziari situati nei distretti di

Corte d'appello dove le esigenze di servizio lo richiedano, rende

effettivo e azionabile, per la parte considerata, il diritto all'uso

della lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza

slovena nei loro rapporti con l'autorità giudiziaria.

Sicché, in applicazione di tali principi, come non può essere

tollerata qualsiasi sanzione che colpisca l'uso in giudizio della

lingua materna da parte degli appartenenti alla minoranza slovena,

così deve essere ammessa, in conseguenza della legge n. 568 del

1967, la facoltà di questi stessi soggetti, nei giudizi davanti

all'autorità giudiziaria avente competenza su un territorio dov'è

insediata la minoranza slovena, di usare, a loro richiesta, la lingua

materna nei propri atti, usufruendo per questi della traduzione nella

lingua ufficiale, oltreché di ricevere in traduzione nella propria

lingua gli atti dell'autorità giudiziaria e le risposte della

controparte.

Entro questi limiti la questione di costituzionalità proposta dal

Pretore di Trieste sull'uso della lingua slovena nel processo di

opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni

amministrative, disciplinato dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689

del 1981, deve essere accolta.

9. - La questione sollevata dal Pretore di Trieste, formulata

negli ampi termini di permettere ai cittadini appartenenti alla

minoranza slovena di usare in tutti gli atti del processo (regolato

dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981) la propria

madrelingua, ricomprende ulteriori profili. Complessivamente

considerati, questi comportano che sia riconosciuto il principio

della parificazione dello sloveno all'italiano come lingua ufficiale

del processo di cui trattasi in relazione ai giudizi di competenza

degli uffici giudiziari siti nei territori d'insediamento della

minoranza slovena. Per questo aspetto, la questione è inammissibile.

La parificazione della lingua slovena a quella italiana come

lingua ufficiale del processo di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative comporta, infatti,

una pluralità di soluzioni in ordine alle varianti da introdurre

nella organizzazione del processo, nei poteri spettanti alle parti e

al giudice, oltreché nei termini entro cui esercitare i suddetti

poteri, la quale è tale da precludere la possibilità di qualsiasi

legittimo intervento additivo da parte di questa Corte e da esigere

il necessario e auspicabile intervento del legislatore, così come è

avvenuto, per la minoranza di lingua tedesca residente nel Trentino-Alto Adige, con il d.P.R. 15 luglio 1988, n. 574.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 22 e 23 della

legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in

combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui non

consentono ai cittadini italiani appartenenti alla minoranza

linguistica slovena nel processo di opposizione ad ordinanze-ingiunzioni applicative di sanzioni amministrative davanti al pretore

avente competenza su un territorio dove sia insediata la predetta

minoranza, di usare, su loro richiesta, la lingua materna nei propri

atti, usufruendo per questi della traduzione nella lingua italiana,

nonché di ricevere tradotti nella propria lingua gli atti

dell'autorità giudiziaria e le risposte della controparte;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di

Trieste, in riferimento agli artt. 6 della Costituzione e 3 dello

Statuto speciale per il Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale

31 gennaio 1963, n. 1), nei confronti degli artt. 22 e 23 della legge

24 novembre 1981, n. 689, in combinato disposto con l'art. 122

c.p.c., nella parte in cui non consentono ai cittadini italiani

appartenenti alla minoranza linguistica slovena, nel processo di

opposizione ad ordinanze- ingiunzioni applicative di sanzioni

amministrative davanti al pretore avente competenza su un territorio

dove sia insediata la predetta minoranza, di usare la propria

madrelingua come lingua parificata a quella ufficiale del suddetto

processo;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

sollevata, con l'ordinanza indicata in epigrafe, dal Pretore di

Trieste, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, nei confronti

degli artt. 22 e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689, in

combinato disposto con l'art. 122 c.p.c., nella parte in cui

prescrivono l'uso della lingua italiana come lingua del

processo civile, con esclusione della possibilità di usare la

lingua slovena da parte di cittadini italiani appartenenti alla

minoranza linguistica slovena quando siano parti di un processo

civile instaurato davanti ad autorità giudiziaria avente competenza

di primo grado o di appello su un territorio dove sia insediata la

predetta minoranza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 5 febbraio 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: BALDASSARRE

Il cancelliere: FRUSCELLA

Depositata in cancelleria il 24 febbraio 1992.

Il cancelliere: FRUSCELLA

ECLI:IT:COST:1992:62 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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