Corte costituzionale

Sentenza n. 199/1996

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1996 · relatore Fernando Santosuosso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge

24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), promosso con

ordinanza emessa il 28 luglio 1995 dal giudice di pace di Pietrasanta

nel procedimento civile vertente tra Francesconi Gian Paolo e

l'Ispettorato provinciale del lavoro di Lucca, iscritta al n. 680 del

registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 43, prima serie speciale, dell'anno 1995;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1996 il giudice

relatore Fernando Santosuosso.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un procedimento civile promosso con un ricorso

in opposizione proposto da Francesconi Gian Paolo nei confronti

dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Lucca, il giudice di pace

di Pietrasanta, con ordinanza emessa il 28 luglio 1995, ha sollevato

questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge 24

novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), in riferimento

agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, nella parte in cui

non consente la proposizione del ricorso in opposizione mediante

spedizione in plico raccomandato (entro trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento) al cancelliere dell'ufficio

giudiziario competente.

Il giudice a quo, dopo aver rilevato la sussistenza nel caso di

specie della propria competenza (successivamente venuta meno in forza

del decreto-legge 21 giugno 1995, n. 238, reiterato con decreto-legge

18 ottobre 1995, n. 432, da ultimo convertito nella legge 20 dicembre

1995, n. 534), ritiene che, in base al diritto vivente, il ricorso

dovrebbe essere dichiarato inammissibile in quanto irritualmente

proposto.

Nell'ordinanza di rimessione si fa presente che, in forza della

disciplina in esame, il soggetto legittimato all'opposizione -

residente talvolta in località assai lontane da quella dell'ufficio

giudiziario - può trovarsi nell'impossibilità o nella grave ed

obiettiva difficoltà di depositare a mano presso la competente

cancelleria il ricorso sì che il divieto di proporre ricorso per

mezzo del servizio postale può determinare una compressione del

diritto di difesa (art. 24), appare inaccettabile sotto il profilo

dei principi dell'eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3),

contrasta con il principio del buon andamento dell'amministrazione e

della giustizia (art. 97), e viola il principio della tutela

giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica

amministrazione (art. 113).

Al riguardo il giudice rimettente rileva inoltre che l'ordinamento

ammette l'uso del mezzo postale relativamente ad una consistente

gamma di ipotesi, e che - alla luce di tale tendenza, sviluppata

dalla prassi amministrativa e dalla giurisprudenza anche in relazione

ad ambiti in cui la lettera della legge sembra rigorosamente

pretendere la presentazione personale della domanda - la norma in

esame appare priva di razionale e plausibile giustificazione.

L'irrazionalità della disposizione impugnata risulta ancora più

evidente atteso che nessun vantaggio od interesse di natura

organizzativa o di qualunque altra natura avrebbe l'organo giudicante

alla formalità del deposito a mano del ricorso, né alcun concreto

vantaggio ne deriverebbe per la pubblica amministrazione.

Si rileva inoltre che la disposizione come interpretata sembra

collidere con la filosofia di fondo che ha ispirato la normativa sul

giudice di pace, tendente nelle intenzioni del legislatore a

realizzare un più diretto accesso alla giustizia.

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,

chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Ritiene la difesa erariale che la norma impugnata deve essere

integrata, con le disposizioni contenute negli artt. 163 e 414 cod.

proc. civ., da cui si deduce che la data del deposito sarebbe

indispensabile per verificare la tempestività dell'opposizione.

L'art. 23, primo comma, della legge n. 689 del 1981 riconosce infatti

al Pretore il potere-dovere di valutare la tempestività del

deposito, e prevede che, in caso di ricorso tardivo, il giudice lo

dichiari inammissibile. Pertanto il "deposito" (e non la spedizione)

del ricorso è funzionale al rilievo della tempestività

dell'opposizione, e pertanto non può rilevarsi contrasto con gli

artt. 3 e 24 della Costituzione, avendo questa Corte affermato che

quest'ultima disposizione non esclude che le modalità dell'esercizio

dell'attività difensiva delle parti possano essere diversamente

regolate in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli

procedimenti, e che il diritto di difesa deve essere garantito dalla

legge in modo effettivo e adeguato alle circostanze. Considerato in diritto

1. - La questione che viene sottoposta all'esame della Corte è se

l'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema

penale), nella parte in cui non consente la proposizione del ricorso

in opposizione mediante spedizione di plico raccomandato (entro

trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) al cancelliere

dell'ufficio giudiziario competente, sia in contrasto con gli artt.

3, 24, 97 e 113 della Costituzione.

Sostiene il rimettente che, in base al diritto vivente formatosi in

relazione alla disposizione impugnata, il ricorso proposto al giudice

di pace e spedito per posta dovrebbe essere dichiarato inammissibile

in quanto irritualmente proposto: ma ciò determinerebbe una

compressione del diritto di difesa (art. 24 della Costituzione),

apparirebbe inaccettabile sotto il profilo dei principi

dell'eguaglianza e della ragionevolezza (art. 3), nonché di quello

del buon andamento dell'amministrazione e della giustizia (art. 97),

e risulterebbe altresì in contrasto con il principio della tutela

giurisdizionale dei diritti contro gli atti della pubblica

amministrazione (art. 113).

2. - Nell'ampia ordinanza di rimessione si deduce in particolare

che l'imposizione dell'onere di depositare di persona il ricorso, con

conseguente inammissibilità dello stesso se inviato per posta, non

risponde ad alcun razionale principio di bilanciamento tra

l'interesse del cittadino, che può risiedere molto lontano

dall'ufficio giudiziario, e le esigenze della pubblica

amministrazione e del giudicante, considerato che la regolare

instaurazione del rapporto processuale può essere soddisfatta anche

con l'invio del ricorso per posta, specie quando gli atti siano

esenti da qualsiasi tassa o imposta.

Inoltre - soggiunge il giudice a quo - la interpretazione

restrittiva non è in linea con un sistema efficiente e moderno di

amministrazione della giustizia, tanto che l'ammissibilità della

trasmissione di atti con mezzi telematici, e comunque con il servizio

postale, viene riconosciuta - come risulta da un esame analitico

delle numerose norme - sia come regola generale (art. 149 cod. proc.

civ. per le notificazioni), sia per molteplici ipotesi (ricorso e

controricorso in cassazione, istanza al tribunale della libertà e in

genere per la materia penale, per i ricorsi amministrativi e tanti

altri casi), perfino quando la lettera della legge sembrerebbe

pretendere la presentazione personale della domanda.

3. - Nonostante le non trascurabili considerazioni qui sintetizzate

dell'ordinanza di rimessione, la questione va dichiarata

inammissibile.

Il giudice a quo invero, prospetta a questa Corte non già

l'illegittimità della norma intesa nel senso di prevedere come

obbligatorio ed esclusivo il deposito personale del ricorso in

cancelleria, ma chiede - sia nel dispositivo che nella motivazione

dell'ordinanza - che si riconosca "il rispetto del termine di

presentazione del ricorso in opposizione con la spedizione dello

stesso per mezzo del servizio postale entro trenta giorni dalla

notificazione del provvedimento al cancelliere dell'ufficio

giudiziario competente".

In altri termini, alla Corte non viene richiesto solo di valutare

la ragionevolezza della scelta operata dal legislatore in ordine alle

modalità di deposito, bensì si richiede di adottare, fra le tante

opzioni possibili, una nuova forma di deposito del ricorso attraverso

la indicazione specifica di modalità ed effetti del mezzo di

trasmissione prescelto. Una tale opzione, tuttavia, in mancanza di

una soluzione costituzionalmente obbligata, esorbita dai confini

istituzionalmente assegnati a questa Corte nel sindacato di

costituzionalità delle leggi. Ciò è tanto più significativo in

quanto la notifica di un atto tramite il servizio postale non

necessariamente si perfeziona con la spedizione del plico

raccomandato.

Va in proposito considerato, infatti, che l'ammissibilità della

presentazione del ricorso in forme diverse dal deposito dello stesso

in cancelleria suppone una comparazione fra diversi mezzi di

trasmissione, peraltro in continuo sviluppo col progredire della

tecnologia, nonché la precisazione circa le modalità necessarie per

ritenere completo il mezzo di trasmissione prescelto e la

determinazione del momento di decorrenza degli effetti (ad esempio,

l'art. 583 cod. proc. pen. prevede che questo momento si identifica

con la spedizione, mentre la legge 20 novembre 1982, n. 890, fa

riferimento alla data dell'avviso di ricevimento e, se questa non

risulti, alla data dell'apposizione del bollo sull'avviso da parte

dell'ufficiale postale che lo restituisce).

Conclusivamente la questione, così come posta dal giudice a quo,

va dichiarata inammissibile alla luce della giurisprudenza costante

di questa Corte, secondo cui è inammissibile la questione quando sia

diretta ad ottenere una sentenza di tipo additivo che, in mancanza di

una soluzione costituzionalmente obbligata, miri ad introdurre un

determinato modello normativo a fronte di una pluralità di scelte,

invadendo così la sfera riservata alla discrezionalità del

legislatore (v., tra le più recenti, le sentenze nn. 78, 55 e 46 del

1996, e nn. 294, 282 e 222 del 1995).

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al

sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113

della Costituzione, dal giudice di pace di Pietrasanta, con

l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 10 giugno 1996.

Il Presidente: Mengoni

Il redattore: Santosuosso

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 17 giugno 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:199 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari