Corte costituzionale

Ordinanza n. 136/1993

Questione dichiarata infondata · depositata il 01/04/1993 · relatore Luigi Mengoni

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'articolo 35, secondo,

terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promossi con tre ordinanze tutte

emesse il 3 agosto 1992 dal Pretore di Parma nei procedimenti civili

vertenti tra la "Cooperativa Bruno Buozzi a r.l.", ed altri, e

l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma, iscritte ai nn. 688,

689 e 690 del registro ordinanze 1992 e pubblicate nella Gazzetta

Ufficiale n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1992;

Visti gli atti di costituzione della "Cooperativa Bruno Buozzi a

r.l." nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 24 febbraio 1993 il Giudice

relatore Luigi Mengoni;

Ritenuto che a carico della cooperativa Bruno Buozzi a r.l.

l'Ispettorato provinciale del lavoro di Parma ha accertato

l'assunzione di un lavoratore senza il tramite della competente

sezione circoscrizionale per l'impiego, contestando altresì nel

verbale di ispezione l'omesso versamento dei contributi e dei premi

assicurativi;

che per la prima violazione, ritenuta non connessa alla seconda,

il detto Ispettorato ha emesso ordinanza-ingiunzione di pagamento

della sanzione amministrativa di lire 1.000.000 ai sensi dell'art.

35, primo e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689,

mentre per la violazione degli obblighi contributivi non risulta allo

stato che analogo provvedimento sia stato adottato dagli istituti

previdenziali competenti;

che la detta cooperativa ha proposto opposizione al Pretore in

veste di giudice del lavoro ai sensi dell'art. 35, quarto comma,

della legge citata, eccependo preliminarmente l'inesistenza nella

specie di un rapporto di lavoro;

che l'Ispettorato, costituitosi in giudizio, ha eccepito a sua

volta che, trattandosi di una violazione compresa tra quelle previste

dal settimo comma dell'art. 35, l'opposizione deve procedere secondo

la regola processuale degli artt. 22 e 23 della legge medesima, e

quindi doveva essere proposta al pretore in veste di giudice

ordinario;

che il Pretore di Parma - ritenendo che l'accertamento

dell'esistenza del rapporto di lavoro, dal quale dipende l'esistenza

di entrambe le violazioni rilevate dall'Ispettorato, sia una funzione

esclusiva del giudice del lavoro, mentre la norma denunciata gli

impone di pronunciare ordinanza di conversione del rito speciale nel

rito ordinario ai sensi dell'art. 427 cod. proc. civ. - con ordinanza

del 3 agosto 1992 ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e

113 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 35, secondo, terzo, quarto e settimo comma, della legge 24

novembre 1981, n. 689, in relazione all'art. 22, "nella parte in cui

non prevede un adeguato, oggettivo e razionale coordinamento fra più

riti processuali esperibili e una individuazione del giudice

'competente' in base a criteri predeterminati e oggettivi";

che, ad avviso del giudice remittente, la norma impugnata

contrasta "col principio costituzionale di eguaglianza correlato alla

garanzia della tutela giurisdizionale dei diritti (artt. 3 e 24 della

Costituzione)", perché fa dipendere dal fatto casuale

dell'antecedenza cronologica della notifica dell'ordinanza di

competenza dell'Ispettorato o dell'ordinanza di competenza

dell'istituto previdenziale l'applicazione di una disciplina

processuale diversa a giudizi aventi lo stesso oggetto, quale

l'accertamento del comune presupposto dell'esistenza o meno di un

rapporto di lavoro subordinato;

che sarebbe violato anche il "principio di attrazione della

materia lavoristica e previdenziale nell'area di competenza del

giudice specializzato" perché, se il giudizio di opposizione

posteriore fosse quello relativo all'ingiunzione emessa dall'istituto

previdenziale, il pretore adito in funzione di giudice del lavoro

sarebbe vincolato dal giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro

intervenuto, nelle forme e secondo le regole del rito ordinario, nel

giudizio precedente;

che sarebbe pure violato il diritto di non essere distolto dal

giudice naturale precostituito per legge (art. 25, primo comma, della

Costituzione), dato che l'adozione del rito ordinario o del rito

speciale dipende esclusivamente dall'iniziativa di uno dei soggetti

del rapporto processuale;

che nel giudizio davanti alla Corte si è costituita la società

opponente dichiarando di condividere le argomentazioni dell'ordinanza

di rimessione e concludendo per la fondatezza della questione;

che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, chiedendo che la questione

sia dichiarata manifestamente infondata;

che, con una seconda ordinanza di pari data, la medesima

questione è stata sollevata dallo stesso Pretore nel corso di un

giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Fonti di Varano dei

Marchesi contro un'ordinanza-ingiunzione notificata dall'Ispettorato

provinciale del lavoro di Parma per violazione delle norme sul

collocamento dei lavoratori, negata dall'opponente sul riflesso della

mancanza nella specie di un rapporto di lavoro;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata;

che, con una terza ordinanza sempre del 3 agosto 1992, la

medesima questione è stata sollevata dal nominato Pretore nel corso

di un giudizio di opposizione promosso dalla s.r.l. Imput 2000 contro

un'ordinanza-ingiunzione emessa dall'Ispettorato provinciale del

lavoro di Parma dopo aver accertato l'assunzione di quaranta

dipendenti senza il preventivo nulla osta dell'ufficio di

collocamento;

che, essendo stata eccepita dall'opponente la mancanza di un

rapporto di lavoro subordinato con i detti lavoratori, è insorto un

conflitto tra il Pretore ordinario e il Pretore addetto alle cause di

lavoro, i quali si sono reciprocamente spogliati della causa;

che nel giudizio davanti alla Corte è intervenuto il Presidente

del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello

Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente

infondata.

Considerato che i giudizi promossi dalle tre ordinanze vertono

sull'identica questione e pertanto è opportuno disporne la riunione

affinché siano decisi con unico provvedimento;

che la questione è già stata sottoposta da altro giudice a

questa Corte, che l'ha dichiarata non fondata, in riferimento agli

artt. 3 e 24 della Costituzione, con sentenza n. 433 del 1990;

che il principio di attrazione dell'accertamento di un rapporto

di lavoro nelle funzioni del giudice specializzato per le

controversie di lavoro, ammesso che esista nel senso preteso dal

giudice remittente, non è coperto da garanzia costituzionale, né

d'altro lato, come già ritenuto dalla sentenza citata, può dirsi

irragionevole la differenza di trattamento processuale

dell'opposizione all'ordinanza-ingiunzione, prevista dalla norma

impugnata in relazione alla natura della violazione e all'autorità

amministrativa competente;

che nemmeno sussiste l'asserita violazione dell'art. 25, primo

comma, della Costituzione: l'accertamento (negativo o positivo) del

rapporto di lavoro da parte del pretore in veste di giudice

ordinario, quando l'inesistenza del rapporto sia eccepita in un

processo di opposizione contro l'ingiunzione emessa dall'Ispettorato

del lavoro, non pregiudica le funzioni del giudice specializzato

successivamente chiamato a pronunciarsi sulla medesima eccezione

pregiudiziale nel giudizio di opposizione contro l'ingiunzione emessa

da un istituto previdenziale per le violazioni di sua competenza.

Invero, come pure è stato precisato dalla sentenza del 1990, il

giudicato sull'esistenza del rapporto di lavoro formatosi nei

confronti dell'Ispettorato del lavoro non può spiegare efficacia nei

confronti di terzi rimasti estranei al processo, quali l'INPS o

l'INAIL, "atteso che l'istituto previdenziale, come avente titolo ex

lege all'accertamento e all'esazione dei contributi assicurativi

obbligatori, è titolare di un diritto autonomo non dipendente dal

rapporto in ordine al quale è intervenuto il giudicato stesso, che

perciò si configura come res inter alios acta rispetto alla

controversia circa la sussistenza o meno dell'obbligo contributivo"

(cfr. Cass. nn. 9239 del 1987, 2900 del 1985 e 6029 del 1984);

che, infine, le medesime ragioni per cui è stata esclusa la

violazione dell'art. 24 della Costituzione valgono ad escludere anche

la violazione dell'art. 113, primo comma, della Costituzione, che del

primo non è che una specificazione;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.

87, e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte

costituzionale;

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della

questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, secondo,

terzo, quarto e settimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt.

3, 24, 25 e 113 della Costituzione, dal Pretore di Parma con le

ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 25 marzo 1993.

Il Presidente: CASAVOLA

Il redattore: MENGONI

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 1° aprile 1993.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1993:136 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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