[1]Il Governo e' delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per la trasformazione da illecito penale in illecito amministrativo e per la riforma della disciplina sanzionatoria nelle materie indicate negli articoli 3, 4, 5, 6, 7 e 8, e per attribuire al giudice di pace, nel rispetto dei principi e criteri direttivi previsti dall'articolo 2, la competenza in materia di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, di cui agli articoli 22, 23 e 24 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

[2]Avvertenza: Per ragioni di urgenza si omette la pubblicazione delle note alla presente legge, ai sensi dell'art. 8, comma 3, del regolamento di esecuzione del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sulla emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 14 marzo 1986, n. 217. Nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - del 12 luglio 1999, si procedera' alla ripubblicazione del testo della presente legge, corredato dalle pubblicazioni notiziali previste dall'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092.

Testo vigente dal 28 giugno 1999

Corte costituzionale

7 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 91/2010

    Questione inammissibile
    5 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del d.lgs. 30 dicembre 1999, n. 507 e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c ), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost., nella parte in cui non prevedono l'eliminazione o la trasformazione in illecito amministrativo degli atti contrari alla pubblica decenza, limitatamente all'ipotesi di condotta tenuta per colpa. Il rimettente ha precluso alla Corte qualunque verifica di rilevanza del quesito proposto, omettendo di descrivere la fattispecie concreta ed esprimendo valutazioni contraddittorie sul fatto contestato nel giudizio a quo . Inoltre, il petitum formulato è oscuro o, comunque, segnato dalla prospettazione di soluzioni alternative per il superamento del denunciato vizio di legittimità.

    Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 7 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 726 c.p. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 228/2005

    Questione infondata
    8 giugno 2005

    È manifestamente inammissibile, per il difetto di motivazione sulla rilevanza e la difformità tra la parte motiva e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 44 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, e degli artt. 1 e 7, comma 1, lettera c), della legge 25 giugno 1999, n. 205, in relazione all'art. 726 del codice penale, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione della contravvenzione descritta da tale norma (atti contrari alla pubblica decenza), limitatamente all'ipotesi di condotta colposa, in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost.

    Art. 14 Modifiche alla legge 21 novembre 1991, n. 374 · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 212/2004

    Questione infondata
    6 luglio 2004

    Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1 e 5 della legge 25 giugno 1999, n. 205, e dell’art. 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1999, n. 507, sollevate in riferimento all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono la depenalizzazione del reato punito dall’art. 186, comma 2, del codice della strada, limitatamente al comportamento di chi conduce un veicolo, per il quale non vi è l’obbligo di abilitazione alla guida, in stato di ebbrezza. Identica questione, infatti, è stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 177 del 2003, con cui è stato ribadito il consolidato principio secondo il quale il potere di configurare le ipotesi criminose e di determinare la pena per ciascuna di esse, nonché di depenalizzare fatti già configurati come reato, rientra nell’ambito della discrezionalità del legislatore e non è censurabile in sede di scrutinio di legittimità costituzionale, salvo il caso - non ravvisabile nella specie — in cui tale discrezionalità sia esercitata in modo manifestamente irrazionale; né vengono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già vagliati in precedenza. – V. richiamata ordinanza n. 177/2003 che ha dichiarato manifestamente infondata identica questione.

    Art. 1 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 5 Delega al Governo per la depenalizzazione dei reati minori e modifiche al sistema penale e tributario · Art. 3 cost. · Art. 186 c.d.s.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (48)

Se ne mostrano 12 su 48, dalle più recenti.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1999-06-25;205~art1 · fonte del testo

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