Art. 63 — Azione giudiziaria

((Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnate dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria.)) 8 ((Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.)) 8 ((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)). 8 Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

3

La Corte costituzionale, con sentenza 21 - 23 marzo 1968, n. 11 (in G.U. 1a s.s 30/3/1968, n. 84), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 63, comma terzo" della legge 3 febbraio 1963, n. 69.

D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

8

Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

Testo vigente dal 6 ottobre 2011

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 11/1968

    Ha colpito questo articolo
    23 marzo 1968

    Secondo la giurisprudenza della Corte, nel caso in cui in un collegio giudicante su ricorsi avverso provvedimenti di un ente, alcuni dei componenti siano nominati su designazione dello stesso ente, perché il principio dell'indipendenza del giudice non sia violato è necessario che la legge che così dispone contenga norme idonee ad impedire ogni forma di responsabilità, anche indiretta, dei componenti designati verso l'ente. Queste condizioni non risultano assicurate dall'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, (sull'ordinamento della professione di giornalista), il quale prevede che il collegio (tribunale o corte d'appello) competente a decidere sull'azione promossa contro le deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine, sia integrato, nella sua composizione, da un giornalista professionista e da un pubblicista nominati in numero doppio all'inizio di ogni anno dal presidente della Corte d'appello su designazione del Consiglio stesso. La brevità della durata dell'ufficio e la possibilità di una rinnovata designazione degli stessi soggetti non escludono infatti che il Consiglio possa periodicamente esercitare un implicito sindacato sul loro operato. L'art. 63, comma terzo, della legge suddetta va perciò dichiarato illegittimo per contrasto con l'art. 108, secondo comma, Cost.. Cfr.: sentenza n. 1 del 1967.

    Art. 45 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 3 cost. · Art. 21 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 424/1989

    Questione infondata
    18 luglio 1989

    In materia di iscrizione agli albi professionali, il soggetto è titolare di una posizione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo, spettando agli organi all'uopo indicati il mero accertamento - scevro di valutazioni discrezionali - dei requisiti stabiliti dalla legge, tra cui quello della "regolare retribuzione, richiesto per l'iscrizione all'elenco dei pubblicisti. (Manifesta infondatezza della questione di costituzionalità sollevata in riferimento dell'art. 103, comma primo, Cost., e relativa all'art. 63, comma primo, L. 3 febbraio 1963 n. 69, in quanto attribuirebbe al giudice ordinario controversie inerenti alla tutela di un interesse legittimo). - S.n. 284/1986.

    Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 103 cost. · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 102 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 1096/1988

    Questione infondata
    13 dicembre 1988

    In tema di impugnazioni di deliberazioni del Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti, la partecipazione all'esercizio della funzione giurisdizionale di un giornalista o di un pubblicista , seppure designati dallo stesso Consiglio nazionale dell'Ordine che è parte del procedimento, non costituisce, di per sé sola, ragione di illegittimità costituzionale. (Manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, terzo comma, della legge 3 febbraio 1963, n. 69, come sostituito dall'art. 2 della legge 10 giugno 1969, n. 308, sollevata in riferimento all'art. 108 Cost.). - V. S. nn. 11/1968, 108/1962, 1/1967, 121/1970, 196/1982.

    Art. 63 Ordinamento della professione di giornalista · Art. 2 Modifiche alla legge 3 febbraio 1963, n. 69, in materia di trattamento dei giornalisti stranieri e di formazione dei collegi giudicanti, presso i tribunali e le corti di appello · Art. 108 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 ottobre 2011

Confronto con la versione in vigore dal 11 luglio 1969 al 6 ottobre 2011. 116 parole tolte, 32 parole aggiunte.

Le deliberazioni indicate nell'articolo precedente possono essere impugnatetolto: , nel termine di 30 giorni giorni dalla notifica, innanzi al tribunale del capoluogo del distretto in cui ha sede il Consiglio regionale o interregionale presso cui il giornalista e' iscritto od ove la elezione contestata si e' svolta. Avverso la sentenza del tribunale e' dato ricorso alla Corte d'appello competente per territorio, nel termine di 30 giorni dalla notifica. Sia presso il tribunale sia presso la corte di appello in collegio e integrato da un giornalista e da un pubblicista nominati in numero doppio, ogni quadriennio, all'inizio dell'anno giudiziarie dal presidente della corte di appello su designazione del Consiglio nazionale dello ordine. Il giornalista professionista ed il pubblicista, alla scadenza dell'incarico, non possono essere nuovamente nominati aggiunto: dinanzi all'autorita' giudiziaria ordinaria. Le controversie previste dal presente articolo sono disciplinate dall'articolo 27 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. Possono proporre il reclamo all'Autorita' giudiziaria sia l'interessato sia il procuratore della Repubblica e il procuratore generale competenti per territorio.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150

    Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso. 2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1963-02-03;69~art63 · fonte del testo

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