Al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: 0a) all'articolo 3, comma 4, quarto periodo, le parole: ", entro il 30 novembre, nel limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato" sono soppresse;

  • a)all'articolo 5:
  • 1)dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Nei casi di cui all'articolo 38-bis, possono soggiornare nel territorio dello Stato gli studenti stranieri che sono entrati secondo le modalita' e alle condizioni previste dall'articolo 4 e che sono in possesso del visto per motivi di studio rilasciato per l'intera durata del corso di studio e della relativa dichiarazione di presenza";
  • 2)al comma 6, dopo le parole: "Stati contraenti" sono aggiunte le seguenti: ", fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano";
  • b)all'articolo 6, dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Sono convertibili in permesso di soggiorno per motivi di lavoro, ove ne ricorrano i requisiti, i seguenti permessi di soggiorno:
  • a)permesso di soggiorno per protezione speciale, di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, ad eccezione dei casi per i quali siano state applicate le cause di diniego ed esclusione della protezione internazionale, di cui agli articoli 10, comma 2, 12, comma 1, lettere b) e c), e 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;
  • b)permesso di soggiorno per calamita', di cui all'articolo 20-bis;
  • c)permesso di soggiorno per residenza elettiva, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c-quater), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394;
  • d)permesso di soggiorno per acquisto della cittadinanza o dello stato di apolide, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, ad eccezione dei casi in cui lo straniero era precedentemente in possesso di un permesso per richiesta di asilo;
  • e)permesso di soggiorno per attivita' sportiva, di cui all'articolo 27, comma 1, lettera p);
  • f)permesso di soggiorno per lavoro di tipo artistico, di cui all'articolo 27, comma 1, lettere m), n) ed o);
  • g)permesso di soggiorno per motivi religiosi, di cui all'articolo 5, comma 2;
  • h)permesso di soggiorno per assistenza di minori, di cui all'articolo 31, comma 3.
  • h-bis)permesso di soggiorno per cure mediche, di cui all'articolo 19, comma 2, lettera d-bis) »;
  • c)all'articolo 11, il comma 1-ter e' abrogato;
  • d)all'articolo 12, i commi 6-bis, 6-ter e 6-quater sono abrogati;
  • e)all'articolo 19:
  • 01)al comma 1, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "di orientamento sessuale, di identita' di genere,";
  • 1)il comma 1.1 e' sostituito dal seguente: «1.1. Non sono ammessi il respingimento o l'espulsione o l'estradizione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6. Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni sistematiche e gravi di diritti umani. Non sono altresi' ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonche' di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effettivita' dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonche' dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.»;
  • 2)dopo il comma 1.1 e' inserito il seguente: «1.2. Nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1., la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale. Nel caso in cui sia presentata una domanda di rilascio di un permesso di soggiorno, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, il Questore, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale, rilascia un permesso di soggiorno per protezione speciale.»;
  • 3)al comma 2, lettera d-bis): 3.1) al primo periodo, le parole: "condizioni di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "gravi condizioni psicofisiche o derivanti da gravi patologie"; 3.2) al secondo periodo, le parole: "di salute di particolare gravita'" sono sostituite dalle seguenti: "di cui al periodo precedente" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro";
  • f)all'articolo 20-bis:
  • 1)al comma 1, le parole «contingente ed eccezionale» sono sostituite dalla seguente: «grave»;
  • 2)al comma 2, le parole «per un periodo ulteriore di sei mesi» sono soppresse, la parola «eccezionale» e' sostituita dalla seguente: «grave» le parole «, ma non puo' essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro» sono soppresse;
  • g)all'articolo 27-ter:
  • 1)al comma 9-bis, le parole: "In presenza dei requisiti reddituali di cui all'articolo 29, comma 3, lettera b), e fermo restando il rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3, lo" sono sostituite dalla seguente: "Lo";
  • 2)al comma 9-ter, le parole: ", oltre alla documentazione relativa al possesso dei requisiti reddituali e al rispetto dell'obbligo di cui all'articolo 34, comma 3," sono soppresse;
  • h)all'articolo 32, comma 1-bis, sono aggiunti, infine i seguenti periodi: «Il mancato rilascio del parere richiesto non puo' legittimare il rifiuto del rinnovo del permesso di soggiorno. Si applica l'articolo 20, commi 1, 2 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241.»;
  • i)all'articolo 36, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Il permesso di soggiorno per cure mediche ha una durata pari alla durata presunta del trattamento terapeutico, e' rinnovabile finche' durano le necessita' terapeutiche documentate e consente lo svolgimento di attivita' lavorativa.».
  • i-bis)dopo l'articolo 38 e' inserito il seguente: "Art. 38-bis (Disposizioni in materia di soggiorni di breve durata per gli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario stranieri). - 1. Le disposizioni della legge 28 maggio 2007, n. 68, si applicano agli studenti delle filiazioni in Italia di universita' e istituti superiori di insegnamento a livello universitario di cui all'articolo 2 della legge 14 gennaio 1999, n. 4, nel caso in cui il soggiorno in Italia dei predetti studenti non sia superiore a centocinquanta giorni. Si applicano le disposizioni dell'articolo 6, comma 8, del presente testo unico. 2. Nei casi di cui al comma 1, la dichiarazione di presenza e' accompagnata da una dichiarazione di garanzia del legale rappresentante della filiazione o di un suo delegato, che si obbliga a comunicare entro quarantotto ore al questore territorialmente competente ogni variazione relativa alla presenza dello studente durante il suo soggiorno per motivi di studio. Le violazioni delle disposizioni del presente comma sono soggette alla sanzione amministrativa di cui all'articolo 7, comma 2-bis". Fermo restando quanto previsto dall'articolo 83 del codice della navigazione, per motivi di ordine e sicurezza pubblica, in conformita' alle previsioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, con allegati e atto finale, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982, resa esecutiva dalla legge 2 dicembre 1994, n. 689, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa informazione al Presidente del Consiglio dei ministri, puo' limitare o vietare il transito e la sosta di navi nel mare territoriale, salvo che si tratti di naviglio militare o di navi in servizio governativo non commerciale. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 GENNAIO 2023, N. 1, CONVERTITO CON MODIFAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15. PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 2 GENNAIO 2023, N. 1, CONVERTITO CON MODIFAZIONI DALLA L. 24 FEBBRAIO 2023, N. 15. Le disposizioni del comma 2 non si applicano nelle ipotesi di operazioni di soccorso immediatamente comunicate al centro di coordinamento competente per il soccorso marittimo nella cui area di responsabilita' si svolge l'evento e allo Stato di bandiera ed effettuate nel rispetto delle indicazioni delle predette autorita', emesse sulla base degli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali in materia di diritto del mare, della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle liberta' fondamentali e delle norme nazionali, internazionali ed europee in materia di diritto di asilo, fermo restando quanto previsto dal Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalita' transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, reso esecutivo dalla legge 16 marzo 2006, n. 146. Ai fini del presente comma devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:
  • a)la nave che effettua in via sistematica attivita' di ricerca e soccorso in mare opera in conformita' alle certificazioni e ai documenti rilasciati dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera ed e' mantenuta conforme agli stessi ai fini della sicurezza della navigazione, della prevenzione dell'inquinamento, della certificazione e dell'addestramento del personale marittimo nonche' delle condizioni di vita e di lavoro a bordo;
  • b)sono state avviate tempestivamente iniziative volte a informare le persone prese a bordo della possibilita' di richiedere la protezione internazionale e, in caso di interesse, a raccogliere i dati rilevanti da mettere a disposizione delle autorita';
  • c)e' stata richiesta, nell'immediatezza dell'evento, l'assegnazione del porto di sbarco;
  • d)il porto di sbarco assegnato dalle competenti autorita' e' raggiunto senza ritardo per il completamento dell'intervento di soccorso;
  • e)sono fornite alle autorita' per la ricerca e il soccorso in mare italiane, ovvero, nel caso di assegnazione del porto di sbarco, alle autorita' di pubblica sicurezza, le informazioni richieste ai fini dell'acquisizione di elementi relativi alla ricostruzione dettagliata dell'operazione di soccorso posta in essere;
  • f)le modalita' di ricerca e soccorso in mare da parte della nave non hanno concorso a creare situazioni di pericolo per l'incolumita' dei migranti ne' impedito di raggiungere tempestivamente il porto di sbarco. Il transito e la sosta di navi nel mare territoriale sono comunque garantiti ai soli fini di assicurare il soccorso e l'assistenza a terra delle persone prese a bordo a tutela della loro incolumita', fatta salva, in caso di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. ((2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al comandante della nave la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 10.000 a euro 50.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si estende all'armatore e al proprietario della nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatore contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che provvede alla custodia della nave a proprie spese. Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150)) In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si applica la sanzione amministrativa accessoria della confisca della nave e l'organo accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare. Fuori dei casi in cui e' stato adottato il provvedimento di limitazione o divieto di cui al comma 2, quando il comandante della nave o l'armatore non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorita' nazionale per la ricerca e il soccorso in mare nonche' dalla struttura nazionale preposta al coordinamento delle attivita' di polizia di frontiera e di contrasto dell'immigrazione clandestina o non si uniforma alle loro indicazioni, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo ((da dieci a)) venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. ((In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quater ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica il comma 2-quinquies. Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento)) Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di mancanza di una delle condizioni di cui al comma 2-bis accertata successivamente all'assegnazione del porto di sbarco. All'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater, primo periodo, 2-quinquies e 2-sexies, primo e quarto periodo, accertate dagli organi addetti al controllo, provvede il prefetto territorialmente competente per il luogo di accertamento della violazione. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie sono versati ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, al fondo di cui all'articolo 1, comma 795, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e destinati annualmente, a decorrere dall'anno 2023, all'erogazione dei contributi ivi previsti, con i criteri e le modalita' stabiliti ai sensi dell'articolo 1, comma 796, della medesima legge n. 178 del 2020. Gli aeromobili privati, anche a pilotaggio remoto, che, partendo o atterrando nel territorio italiano, effettuano attivita' non occasionale di ricerca finalizzata o strumentale alle operazioni di soccorso di cui al comma 2-bis hanno l'obbligo, nel rispetto delle convenzioni internazionali in materia di navigazione aerea, di informare di ogni situazione di emergenza in mare, immediatamente e con priorita', l'Ente dei servizi del traffico aereo competente e il Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile per l'area in cui si svolge l'evento, nonche' i Centri di coordinamento del soccorso marittimo degli Stati costieri responsabili delle aree contigue. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bis Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota ((al comando)) dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 10.000. La responsabilita' solidale di cui all'articolo 6 della legge n. 689 del 1981 si estende all'esercente e al proprietario dell'aeromobile. Ai fini dell'accertamento e della contestazione delle violazioni di cui al comma 2-decies, sono considerati agenti accertatori, ai sensi della legge n. 689 del 1981, il personale dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, del Corpo delle Capitanerie di Porto - Guardia costiera, nonche' delle Forze di polizia di cui all'articolo 16, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121. L'Autorita' competente a irrogare le sanzioni di cui al comma 2-decies e' l'Ente nazionale per l'aviazione civile, cui e' trasmesso il rapporto previsto dall'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni ((della legge)) n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si applica il terzo periodo del comma 2-septies. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per venti giorni dell'aeromobile utilizzato per commettere la violazione. L'organo accertatore, che applica la sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota ((al comando dell'aeromobile)) o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa cessare la navigazione e provvede alla custodia dell'aeromobile a proprie spese. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, all'autorita' di cui al comma 2-duodecies, che provvede nei successivi cinque giorni. In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo del medesimo aeromobile, si applica la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo per due mesi. In caso di ulteriore reiterazione della violazione di cui al comma 2-quinquiesdecies, si applica la confisca dell'aeromobile e l'agente accertatore procede immediatamente a sequestro cautelare.

Testo vigente dal 11 dicembre 2024

Corte di cassazione

2 pronunce che riguardano l’art. 1, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 15548/2026

    21 maggio 2026

    In tema di protezione internazionale speciale, la seconda parte dell'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. 286 del 1998, come modificato dal d.l. n. 130 del 2020, convertito con l. n. 173 del 2020 - applicabile ratione temporis nel giudizio di legittimità avverso una decisione resa successivamente all'entrata in vigore della legge, quindi dal 22 ottobre 2020 - attribuisce diretto rilievo all'integrazione sociale e familiare in Italia del richiedente asilo, da valutare considerando in modo non già atomistico, ma globalmente e nella loro reciproca interazione gli elementi addotti dall'interessato, quali la natura e l'effettività dei suoi vincoli familiari, il suo inserimento sociale in Italia, la durata del suo soggiorno e l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo paese d'origine, senza che occorra procedere ad un giudizio di comparazione con le condizioni esistenti in tale paese, neppure nelle forme della comparazione attenuata con proporzionalità inversa.

    Art. 1 · Art. 10 cost. · Art. 19 Testo unico la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero

    Rassegna di maggio 2026, p. 51 ↗

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 2158/2026

    2 febbraio 2026

    Le opposizioni avverso le sanzioni applicate in relazione alle violazioni di cui all'art. 1, comma 2- sexies del d.l. n. 130 del 2020 (convertito nella l. n. 173 del 2020), vigente ratione temporis, commesse dal comandante della nave o dall'armatore, si propongono davanti al Tribunale quando è stata applicata una sanzione di natura diversa da quella pecuniaria, sola o congiunta a quest'ultima, anche nel caso in cui la sanzione accessoria sia stata emessa e notificata in un momento diverso da quello della notifica della sanzione pecuniaria contenuta nella ordinanza- ingiunzione, in considerazione dell'unità del precetto in materia di illecito amministrativo ed al fine di salvaguardare la coerenza del sistema sanzionatorio e del sistema processual-civilistico, non essendo predeterminata dalla legge una specifica scansione temporale tra le due sanzioni. (Nella fattispecie, nei confronti di una motonave impegnata nelle attività di salvataggio ed assistenza dei migranti naufraghi nel Mar Mediterraneo, era stata irrogata dapprima la sanzione accessoria del fermo amministrativo e successivamente la sanzione principale pecuniaria).

    Art. 1 · Art. 22 Modifiche al sistema penale

    Rassegna di febbraio 2026, p. 42 ↗

Tutte le 7 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di febbraio 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 101/2025

    Questione infondata
    8 luglio 2025

    È dichiarata non fondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata dal Tribunale di Brindisi, sez. civile, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 27, primo e terzo comma, Cost., riguardo all’applicazione obbligatoria del fermo amministrativo, dell’art. 1, comma 2-sexies, secondo periodo, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b), del d.l. n. 1 del 2023, come conv., che sanziona, con il fermo amministrativo per venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione, il comandante o l’armatore che non fornisce le informazioni richieste dalla competente autorità nazionale per la ricerca e il soccorso in mare o non si uniforma alle sue indicazioni. La previsione censurata non sanziona una qualsiasi inosservanza, ma quella connotata in senso pregnante, nell’interpretazione che la lettera della legge e l’adeguamento ai princìpi costituzionali impongono, e che riguarda la violazione consapevole degli obblighi di cooperazione imposti dal sistema della Convenzione SAR e degli atti legalmente dati dall’autorità competente. Essa, dunque, ha riguardo a quelle trasgressioni – espresse dal rifiuto di collaborazione con le autorità competenti – che pregiudichino la stessa finalità di salvaguardia della vita umana in mare, insita nella Convenzione SAR, e si rivelino idonee a compromettere, in carenza di motivi legittimi, il sistema di cooperazione che tale Convenzione ha istituito; senza perciò includere condotte tra loro non comparabili, contraddistinte da un disvalore eterogeneo. Si deve pertanto ritenere non irragionevole né sproporzionata la risposta sanzionatoria, ed escludere che il legislatore abbia equiparato quoad poenam condotte disparate. (Precedenti: S. 194/2023 - mass. 45810; S. 212/2019 - mass. 42706).

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale · Art. 131-bis c.p. · Art. 391-bis c.p. · Art. 391-ter c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 60/2025

    Questione inammissibile
    24 aprile 2025

    In base all’art. 4, comma 3, delle Norme integrative, nel giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale possono intervenire i titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto dedotto in giudizio e non i soggetti semplicemente destinatari della norma censurata e parti di giudizi analoghi. Non è dunque sufficiente che l’interesse del terzo possa essere toccato dagli effetti della sentenza di accoglimento, ma deve sussistere un nesso diretto tra la sua posizione soggettiva e l’oggetto del giudizio a quo, poiché l’incidenza su tale posizione deve derivare non già, come per tutte le altre situazioni sostanziali disciplinate dalla disposizione denunciata, dalla pronuncia sulla legittimità costituzionale della disposizione stessa, ma dall’immediato effetto che tale pronuncia produce sul rapporto sostanziale oggetto del giudizio a quo. (Precedenti: sentenza n. 77/2023 – mass. 45453; ordinanze allegate alle sentenze n. 19 del 2025 e n. 144 del 2024).(Nel caso di specie, avente ad oggetto l’art. 1, comma 2-sexies, del d.l. n. 130 del 2020, come conv., come inserito dall’art. 1, comma 1, lett. b, del d.l. n. 1 del 2023, n. 1, come conv., sono dichiarati inammissibili gli interventi spiegati da Sea Watch e.V., Eos Shipping gUG, Sos Humanity gGmbH, Handbreit – nautical safety solutions gGmbH e Idra Social Shipping srl. Gli intervenienti non illustrano il nesso diretto tra la loro posizione e l’oggetto del giudizio a quo, limitandosi a rimarcare le conseguenze che la sentenza di accoglimento produrrebbe sui giudizi di cui sono parti, le quali rappresenterebbero, tuttavia, un mero effetto riflesso della decisione sulla legge censurata).

    Art. 1 Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis, 391-bis, 391-ter e 588 del codice penale · Art. 131-bis c.p. · Art. 391-bis c.p. · Art. 391-ter c.p.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 11 dicembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 11 ottobre 2024 al 11 dicembre 2024. 95 parole tolte, 278 parole aggiunte.

… sensi del comma 2, l'applicazione delle sanzioni di cui ai commi 2-quater e 2-quinquies. aggiunto: 2-quater. Nei casi di violazione del provvedimento adottato ai sensi del comma 2, salve … nave. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo tolto: per due mesi aggiunto: da trenta a sessanta giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. L'organo accertatoretolto: , che applica la sanzione del fermo amministrativo, aggiunto: contesta la violazione mediante notificazione al destinatario e, senza ritardo e comunque entro cinque giorni, trasmette gli atti alla prefettura-ufficio territoriale del Governo competente in relazione al luogo di accertamento della violazione, per la decisione sulla sanzione amministrativa di cui al primo periodo e sul fermo della nave. Il prefetto, nei cinque giorni successivi, emana l'ordinanza e, se dispone il fermo, ne indica la durata, decorrente dalla data della notificazione della contestazione, e nomina custode l'armatore o, in sua assenza, il comandante o altro soggetto obbligato in solido, che tolto: fa cessare la navigazione e provvede alla custodia della nave a proprie spese. tolto: Avverso il provvedimento di fermo amministrativo della nave, adottato dall'organo accertatore, e' ammesso ricorso, entro dieci giorni dalla notificazione del verbale di contestazione, al Prefetto che provvede nei successivi cinque giorni. Il prefetto, competente ai sensi della legge 24 novembre 1981 aggiunto: Nella determinazione della durata del fermo si ha riguardo alla gravita' della violazione e all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione stessa. Nelle more dell'adozione dell'ordinanza del prefetto, alla nave e' interdetta la navigazione. L'avente diritto puo' chiedere al prefetto la restituzione della nave quando non sono rispettati i termini previsti dal quarto e dal quinto periodo o quando il prefetto non adotta il provvedimento sanzionatorio. Avverso i provvedimenti del prefetto e' ammessa opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. tolto: 689, puo' sospendere l'efficacia esecutiva del fermo amministrativo impugnato, quando ricorrono gravi e circostanziate ragioni. aggiunto: 150 In caso di reiterazione della violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, si … 10.000. Alla contestazione della violazione consegue l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo tolto: per aggiunto: da dieci a venti giorni della nave utilizzata per commettere la violazione. In caso di reiterazione della violazione, la sanzione amministrativa accessoria del fermo amministrativo e' tolto: di due mesi e si applica il aggiunto: da trenta a sessanta giorni. Si applicano le disposizioni del comma 2-quatertolto: , secondo, quarto, quinto e sesto aggiunto: ad eccezione del primo e del terzo periodo. In caso di ulteriore reiterazione della violazione, si applica tolto: quanto previsto dal aggiunto: il comma 2-quinquies. aggiunto: Si ha reiterazione nel caso di nuova violazione commessa con l'utilizzo della medesima nave, contestata anche soltanto a uno degli autori o degli obbligati in solido nei cui confronti, nel quinquennio precedente, sia stata accertata, con provvedimento esecutivo, una precedente violazione delle disposizioni del presente comma, salvo che il medesimo autore od obbligato in solido provi che la condotta illecita e' avvenuta contro la sua volonta', manifestata attraverso comportamenti idonei specificamente volti a impedirne il compimento Le sanzioni di cui al presente comma si applicano anche in caso di … costieri responsabili delle aree contigue. Nei casi di cui al comma 2-octies, il pilota tolto: in comando aggiunto: al comando dell'aeromobile deve attenersi alle indicazioni operative del Centro nazionale di coordinamento del soccorso marittimo responsabile, emesse sulla base di quanto previsto dal comma 2-bistolto: . Nei casi di violazione delle disposizioni di cui ai commi 2-octies e 2-novies, salve le sanzioni penali quando il fatto costituisce reato, si applica al pilota tolto: in aggiunto: al comando dell'aeromobile la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.000 … della legge 24 novembre 1981, n. 689. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni tolto: di cui alla aggiunto: della legge n. 689 del 1981 e ai proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie si … sanzione del fermo amministrativo, nomina custode l'esercente dell'aeromobile o, in sua assenza, il pilota tolto: in comando aggiunto: al comando dell'aeromobile o altro soggetto obbligato in solido ai sensi del comma 2-decies, che fa …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-10-21;130~art1 · fonte del testo

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