Art. 142 — Rapporto al pretore
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.
Abrogato dal 1 gennaio 1993
2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Manifesta infondatezza della questione, dovendo escludersi in base alla giurisprudenza della Corte che il mancato preventivo ricorso al prefetto precluda l'azione giudiziaria. - S. n. 255/1994. red.: S.P.
Art. 142 Testo unico circolazione stradale · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 23 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate · Art. 24 Disposizioni in materia di parcheggi, programma triennale per le aree urbane maggiormente popolate
Premesso che il riesame, da parte dell'autorità prefettizia, della contestazione relativa ad infrazione al codice della strada non è stato eliminato, come affermato dal giudice 'a quò, ma, anziché d'ufficio, consegue al ricorso dell'interessato avverso il relativo verbale di accertamento, il mancato esercizio della suddetta facoltà di ricorrere al prefetto avverso il verbale di accertamento dell'infrazione non preclude all'interessato, diversamente da quanto ritenuto dal giudice 'a quò, la possibilità di proporre opposizione avanti al pretore, come già ritenuto dalla Corte con interpretazione adeguatrice. (Non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 24 Cost., degli artt. 142, quinto comma, e 142 bis d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, come modificati dall'art. 24 l. 24 marzo 1989, n. 122). - S. n. 255/1994. red.: F.S. rev.: S.P.
Art. 142 Testo unico circolazione stradale · Art. 142-bis Testo unico circolazione stradale · Art. 24 cost.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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3 versioni dal 1959
Confronto con la versione in vigore dal 1 giugno 1989 al 1 gennaio 1993. 181 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: (Ricorso e rapporto al prefetto)
tolto: 1. Il trasgressore nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione, puo' proporre ricorso al prefetto del luogo della commessa violazione, da presentarsi allo stesso ufficio o comando cui appartiene l'organo accertatore. 2. Il responsabile dell'ufficio o del comando e' tenuto a trasmettere entro quindici giorni dal deposito o ricevimento del ricorso gli atti al prefetto con prova delle eseguite contestazioni o notificazioni nonche' ogni altro elemento utile alla determinazione dell'illecito, anche se fornito dal trasgressore. 3. Il prefetto procedera' ai sensi dell'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689. 4. Contro l'ordinanza di ingiunzione del prefetto, il trasgressore puo' proporre opposizione ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il relativo giudizio e' disciplinato dall'articolo 23 della stessa legge. 5. Qualora nel termine di sessanta giorni dall'accertamento o dalla notificazione della violazione non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta non si applica la norma di cui al primo e al secondo comma dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 30 APRILE 1992, N. 285
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1959-06-15;393~art142 · fonte del testo
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