Corte costituzionale

Sentenza n. 431/1992

Questione dichiarata inammissibile · depositata il 10/11/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 22, terzo

(recte: quarto) comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689

(Modifiche al sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 29

gennaio 1992 dal Pretore di Monza nel procedimento civile vertente

tra Novi Raffaele e l'Ispettorato provinciale del Lavoro di Milano,

iscritta al n. 143 del registro ordinanze 1992 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 13, prima serie speciale,

dell'anno 1992;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 17 giugno 1992 il Giudice

relatore Francesco Paolo Casavola.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Nel corso di un giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione in cui la parte era ricorsa personalmente ed aveva eletto

domicilio in Comune diverso da quello sede del mandamento, il Pretore

di Monza - rilevato che la notifica dell'udienza era stata effettuata

all'opponente presso la cancelleria della pretura suddetta, a norma

dell'art. 22, terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 e che

l'opponente stesso, non avendone quindi avuta notizia, non era

comparso all'udienza - non convalidava l'opposta ingiunzione e

sollevava d'ufficio, con ordinanza emessa il 29 gennaio 1992, in

relazione agli artt. 3 e 24 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale della norma citata, nella parte in cui

non consente che l'opponente che sta in giudizio personalmente possa

dichiarare la residenza od eleggere il domicilio in qualsiasi Comune

del circondario (con conseguente obbligo di ivi notificargli gli

atti) e non soltanto nel Comune ove ha sede il pretore adito.

Chi abbia nominato un procuratore che eserciti nel circondario,

osserva il giudice rimettente, gode del più favorevole regime ( ex

art. 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37) che assicura le

comunicazioni presso lo studio di quest'ultimo.

Ciò concreterebbe una disparità di trattamento, tanto più grave

ove si consideri che la legge ha inteso valorizzare l'accesso alla

giustizia del singolo attraverso la difesa personale che può essere

svolta senza alcuna autorizzazione ed ove si valuti altresì la

condizione implicita di non-abbienza in cui versa chi scelga di stare

personalmente in giudizio: questi vede la propria non-professionalità ulteriormente mortificata dall'onere (aggiuntivo

rispetto a chi si valga del difensore) di eleggere o dichiarare

domicilio nel Comune sede di pretura.

Ulteriore profilo di disparità (che, a parere del giudice a quo,

differenzierebbe l'odierna prospettazione da quella già dichiarata

manifestamente infondata da questa Corte con ordinanza n. 42 del

1988) risulterebbe dal confronto con l'Amministrazione opposta (che

si difende in proprio attraverso funzionari delegati) a cui le

comunicazioni vengono eseguite addirittura fuori dalla

circoscrizione.

Irragionevole appare altresì al Pretore la protezione accordata al

bene della speditezza delle comunicazioni rispetto all'onere -

imposto alla parte - di periodica ispezione della cancelleria, la

quale, secondo il giudice a quo, non sarebbe onerata in modo

sensibilmente più gravoso da comunicazioni e notifiche in centri

viciniori.

Vi sarebbero in conclusione un inutile impedimento all'esercizio

del diritto di agire e soprattutto una violazione del diritto di

difesa che farebbero auspicare un riesame della giurisprudenza

costituzionale attraverso una sentenza che consenta l'operatività

del citato art. 82 del regio decreto n. 37 del 1934, nonché

un'estensione della declaratoria d'illegittimità all'analoga

normativa del processo civile ex artt. 314, secondo comma, del codice

di procedura civile e 58 delle disposizioni per l'attuazione del

codice di procedura civile (la quale peraltro ammette quale

possibilità ma non impone quale obbligo comunicazioni e

notificazioni presso la cancelleria nell'ipotesi de qua).

2. - È intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,

rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso

per la declaratoria di manifesta infondatezza sulla base del già

citato precedente della Corte costituzionale. Considerato in diritto

1. - Il Pretore di Monza, con ordinanza del 29 gennaio 1992 (R.O.

n. 143 del 1992), solleva, in riferimento agli articoli 3 e 24 della

Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 22,

terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, "nei limiti in cui

non prevede che la dichiarazione di residenza o di elezione di

domicilio della parte che si difende personalmente possa essere

eseguita in qualsiasi Comune del circondario a cui appartiene

l'ufficio di pretura adito (con conseguente obbligo di notificazione

ivi degli atti del processo)".

2. - La questione è inammissibile.

Va premesso che la censura deve essere più precisamente riferita

al quarto comma (e non al terzo) della norma impugnata.

Nell'ordinanza di rimessione si sostiene che, ove l'opponente non

sia comparso all'udienza - la cui data di fissazione egli non ha

potuto tempestivamente conoscere perché il relativo decreto gli era

stato soltanto simbolicamente notificato, tramite ufficiale

giudiziario, nella cancelleria della pretura, e non nel suo reale

domicilio - il pretore non avrebbe altra possibilità che quella

della convalida dell'ordinanza-ingiunzione ai sensi dell'art. 23,

quinto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il giudice a quo omette di rilevare che tale norma è stata

dichiarata costituzionalmente illegittima da questa Corte con

sentenza n. 534 del 1990 proprio "nella parte in cui prevede che il

pretore convalidi il provvedimento opposto in caso di mancata

presentazione dell'opponente o del suo procuratore alla prima udienza

senza addurre alcun legittimo impedimento, anche quando

l'illegittimità del provvedimento risulti dalla documentazione

allegata dall'opponente".

Non scaturisce perciò necessariamente dalla mancata conoscenza

dell'udienza una conseguenza pregiudizievole per l'opponente, la cui

opposizione si dimostri in atti fondata.

3. - Quanto ai parametri evocati, articoli 3 e 24 della

Costituzione, questa Corte non può non ribadire, dinanzi ai nuovi

profili prospettati dal giudice a quo - a) irragionevolezza del

perseguimento del fine della speditezza solo con la notificazione in

cancelleria e non anche al domicilio reale dell'opponente; b)

aggravio dell'esercizio del diritto di difesa, sia per la elezione di

domicilio in luogo diverso da quello della residenza abituale, sia

per l'onere di informazione presso la cancelleria del pretore adito -

la persistente validità della propria giurisprudenza nei termini

espressi con l'ordinanza n. 42 del 1988 su analoga questione

sollevata dallo stesso Pretore di Monza.

4. - Nel nostro sistema processuale la dichiarazione di residenza

o elezione di domicilio nel comune ove ha sede l'ufficio giudiziario

adito è richiesta: a) nel rito ordinario, per il procedimento

davanti al tribunale, quando la parte voglia stare in giudizio

personalmente, ex art. 165, primo comma, ultima parte, del codice di

procedura civile; b) dinanzi al pretore ed al conciliatore, anche

quando le parti siano rappresentate da procuratore, ex art. 314,

secondo comma, del codice di procedura civile; c) nel procedimento

monitorio, quando è ammessa la costituzione di persona, ex art. 638,

primo comma, del codice di procedura civile, e dove, in mancanza, le

notificazioni possono essere fatte presso la cancelleria, ex art.

638, secondo comma, al pari di quanto disposto per il procedimento

dinanzi al pretore e al conciliatore dall'art. 58 delle disposizioni

di attuazione del codice di procedura civile; d) nel procedimento di

intimazione di licenza o di sfratto e in quello di opposizione, in

entrambi i quali la mancanza della richiesta localizzazione produce

l'effetto della notificabilità presso la cancelleria, ex artt. 660,

secondo comma, e 668, terzo comma, del codice di procedura civile; e)

nel rito del lavoro, che prevede la competenza per materia del pretore, quando le parti si costituiscono a mezzo di procuratore, ex

artt. 414, primo comma, e 416, primo comma, del codice di procedura

civile, con la significativa limitazione del valore della causa entro

le lire 250.000 della possibilità offerta dall'art. 417 del codice

di procedura civile ("elezione di domicilio nell'ambito del

territorio della Repubblica") per la parte che stia in giudizio

personalmente.

Si tratta, dunque, di un dato dell'ordinamento processuale

variabile in relazione ai diversi modelli procedimentali, su cui non

è possibile operare muovendo da una singola norma e valutando una

ratio in particolare.

5. - Dovendosi perciò ponderare, all'interno di un quadro

sistematico complessivo, l'opportunità di una modifica del vigente

sistema di comunicazione di atti processuali e di una scelta tra più

modalità - biglietto di cancelleria, notificazione per ufficiale

giudiziario, notificazione a mezzo posta, telegramma collazionato con

avviso di ricevimento o altro exartt. 136 e ss. del codice di

procedura civile - per il raggiungimento del fine della pronta ed

effettiva notizia da parte del destinatario, il giudice delle leggi

non può non riconoscere che questa è materia riservata alla

discrezionalità del legislatore.

La questione è pertanto da dichiararsi inammissibile.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 22, terzo (recte: quarto) comma, della legge 24 novembre

1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento

agli articoli 3 e 24 della Costituzione, dal Pretore di Monza con

l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 23 ottobre 1992.

Il Presidente: CORASANITI

Il redattore: CASAVOLA

Il cancelliere: DI PAOLA

Depositata in cancelleria il 10 novembre 1992.

Il direttore della cancelleria: DI PAOLA

ECLI:IT:COST:1992:431 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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