Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18, terzo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), sollevata dalla Corte di appello di Milano, con ordinanza 10 aprile 1973, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo che tale norma limita l'obbligo della notifica dell'opposizione al curatore e al creditore richiedente con esclusione del fallito, quando l'opposizione sia proposta da qualunque interessato. L'art. 18, primo comma, legge fallimentare, secondo cui il debitore può proporre opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento nel termine di quindici giorni dall'affissione della sentenza, gli riconosce la legittimazione ad un'autonoma azione a tutela dei suoi diritti, in conseguenza degli effetti che la dichiarazione di fallimento produce nei suoi confronti e sul suo patrimonio. Scaduto il termine, che ha carattere perentorio, il debitore non può spiegare intervento ai sensi dell'art. 105, primo comma, cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione proposto da altri, poiché, per la scadenza del termine, è preclusa l'azione autonoma diretta alla revoca della sentenza dichiarativa di fallimento. Non può, peraltro, escludersi la proponibilità della questione concernente l'intervento del debitore ai sensi del secondo comma dell'art. 105 cod. proc. civ. "per sostenere le ragioni di alcuna delle parti, quando vi ha un proprio interesse", l'interesse contrario alla revoca del fallimento, cioè al rigetto dell'opposizione, interesse che può trovare fondamento razionale nella legittimazione del debitore a chiedere la dichiarazione del suo fallimento (art. 6 legge fallimentare). Ma per la proponibilità di tale questione non è richiesta la notificazione al debitore stesso.
Art. 18 fallimento · Art. 24 fallimento