Corte costituzionale

Sentenza n. 273/1987

Questione dichiarata infondata · depositata il 16/07/1987 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18, comma 1,

del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) promosso con

ordinanza emessa il 13 dicembre 1986 dal Tribunale di Macerata nel

procedimento civile vertente tra Banca Nazionale del Lavoro e S.p.a.

Ditta Brugi e Carrera ed altri iscritta al n. 29 del registro

ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 12/1 ss dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

Udito nella camera di consiglio del 2 luglio 1987 il Giudice

relatore Virgilio Andrioli.

Motivazione

Ritenuto in fatto

1. - Con ordinanza - emessa il 13 dicembre 1986 (comunicata il 13 e

notificata il 14 di gennaio 1987; pubblicata nella G.U. 12/1ss. del

18 marzo 1987 e iscritta al n. 29 reg. ord. 1987) nel giudizio di

opposizione proposto con atto di citazione notificato i 22-24

dicembre 1984 dalla Banca Nazionale del Lavoro avverso la sentenza,

con la quale il Tribunale di Macerata aveva esteso a Rapari Emma,

quale socia di fatto, il fallimento dell'altro socio Gironacci

Arduino, in precedenza dichiarato, assumendo di essere legittimata a

norma dell'art. 18 l.fall. in quanto titolare di credito garantito da

ipoteca per lire 1.250.000 iscritta sui diritti spettanti a Rapari

Emma su di un immobile in Macerata intestato alla stessa e al marito

Gironacci Arduino e chiedendo nel merito la revoca della sentenza di

estensione del fallimento alla Rapari Emma per preclusione da

giudicato e per inesistenza della affermata società di fatto - il

Tribunale di Macerata giudicò rilevante e non manifestamente

infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18

co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) là dove impone

a "qualunque interessato" diverso dal debitore di proporre

opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento entro il termine

di quindici giorni dalla affissione di questa per contrasto con

l'art. 24 co. 1 e 2 Cost.

2.1. - Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri con atto

depositato il 18 dicembre 1986 con il quale l'Avvocatura generale

dello Stato ha argomentato e concluso per la manifesta infondatezza

della proposta questione nella parte relativa alla parola "quindici"

e per la infondatezza della stessa nella parte relativa alle parole

"dall'affissione della sentenza" di cui all'art. 18 co. 1 l. fall.

2.2. - Nell'adunanza del 2 luglio 1987 in camera di consiglio il

giudice Andrioli ha svolto la relazione. Considerato in diritto

3.1. - Il Tribunale di Macerata, ritenuta rilevante la questione

di legittimità costituzionale sollevata dalla debitrice opponente,

l'ha giudicata non manifestamente infondata in riferimento all'art.

24 Cost. sul duplice riflesso che la presunzione legale di conoscenza

promanante dalla affissione della sentenza dichiarativa, pur operando

su tutto il territorio nazionale, è ricollegata ad una attività che

si realizza in un solo luogo e che il termine di quindici giorni non

sarebbe sufficiente e la ha per contro giudicata infondata in

riferimento all'art. 3 Cost. perché la distinzione tra debitore ed

altri interessati sarebbe stata evidenziata nella C. cost. n. 151 del

1980.

3.2. - L'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta - nella

mancata comparizione delle parti del giudizio di merito - per il

Presidente del Consiglio dei ministri, per un verso ha dedotto la

manifesta infondatezza della questione nella parte in cui il

Tribunale di Macerata si è riferito al lasso del termine di quindici

giorni, perché sarebbe stata già definita dalla ripetuta C. cost.

n. 151 del 1980, e per altro verso la ha reputata infondata nella

parte in cui ha il giudice di merito soffermato la propria attenzione

sull'identificazione dell'inizio del termine nella affissione della

sentenza dichiarativa vuoi perché gli interessi dei soggetti diversi

dal fallito sarebbero marginali vuoi perché l'imposizione dell'onere

delle notificazioni della sentenza a ciascuno di costoro sarebbe

economicamente gravoso e di arduo adempimento.

4. - In ambo i profili sotto i quali il giudice a quo l'ha

dedotta, la questione non è fondata perché l'indeterminatezza degli

interessati diversi dal debitore non impedisce di sperimentare

l'opposizione se non giovandosi della tecnica dei pubblici proclami,

di cui il legislatore ordinario fa uso con rescrivere l'art. 150

c.p.c., il quale - è appena il caso di avvertirlo - disciplina (non

già il processo per pubblici proclami sibbene) la notificazione per

pubblici proclami.

Certo, non sfugge a questa Corte che l'art. 150 delinea garanzie

del diritto di difesa del destinatario dell'atto che non si

esauriscono nell'affissione dell'atto stesso, ma l'elevazione di tali

garanzie ad oggetto di normativa sottordinata è compito del

legislatore ordinario, che, in non diversa guisa del "diritto

vivente", non ha purtroppo dato sinora prova di eccessiva diligenza

nel colmare la lacuna provocata dalla C. cost. n. 151 del 1980.

Né diversa sorte merita la puntualizzazione sulla durata del

termine di quindici giorni perché quel che conta è non la durata ma

l'individuazione del suo termine iniziale.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 co. 1 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del

fallimento del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa) sollevata, in

riferimento all'art. 24 co. 1 e 2 Cost., nei termini di cui in

narrativa (supra 3.1.) dal Tribunale di Macerata con ordinanza 13

dicembre 1986 (n. 29 reg. ord. 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

palazzo della Consulta, il 3 luglio 1987

Il Presidente: SAJA

Il Redattore: ANDRIOLI

Depositata in cancelleria il 16 luglio 1987.

Il cancelliere: MINELLI

ECLI:IT:COST:1987:273 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari