Art. 195 fallimento — Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

Se un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo dove l'impresa ha la sede principale, su richiesta di uno o piu' creditori, ovvero dell'autorita' che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza. Il trasferimento della sede principale dell'impresa intervenuto nell'anno antecedente l'apertura del procedimento, non rileva ai fini della competenza. Con la stessa sentenza o con successivo decreto adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il debitore, con le modalita' di cui all'articolo 15, e l'autorita' governativa che ha la vigilanza sull'impresa. La sentenza e' comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione ((o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE)). Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini stabiliti per la sentenza dichiarativa di fallimento. Contro la sentenza predetta puo' essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma degli articoli 18 e 19. 50 Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto e' ammesso reclamo a norma dell'articolo 22. Il tribunale provvede su istanza del commissario giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma di questo articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del fallimento, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica in ogni caso il procedimento di cui al terzo comma. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento".

Corte Costituzionale

38

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 4 luglio 2001 n. 211 (in G.U. 1a s.s. 11/07/2001 n. 27) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 195, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per proporre opposizione contro la sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa decorre, anche per l'impresa, dall'affissione invece che dalla notificazione della sentenza".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore".

Testo vigente dal 16 novembre 2015

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 211/2001

    Ha colpito questo articolo
    4 luglio 2001

    È costituzionalmente illegittimo, per contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., l'art. 195, comma quarto, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione alla sentenza che dichiara lo stato di insolvenza di impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, non dalla notificazione della sentenza stessa, ma dalla sua affissione. Tale norma, infatti, assoggetta a identica disciplina situazioni significativamente diverse e rende maggiormente difficoltosa, senza alcuna ragionevole giustificazione, l'opposizione alla sentenza. - Sui limiti di legittimità costituzionale di norme che prevedono la decorrenza dei termini decadenziale dall'affissione di un atto, anziché dalla sua notificazione all'interessato, v. sentenze n. 273/1987, n. 153/1980, n. 152/1980, n. 151/1980, n. 255/1974.

    Art. 195 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1972

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1972

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 195, comma secondo, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la compartizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento. Secondo tale norma infatti l'imprenditore non è posto in grado, nella fase anteriore alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorità governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.

    Art. 147 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 195 fallimento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 363/1994

    Questione infondata
    27 luglio 1994

    La peculiarità, rispetto al fallimento, della liquidazione coatta amministrativa, in relazione alle sue tipiche finalità pubblicistiche, che giustificano gli interventi della pubblica amministrazione - in quanto riguardante imprese che, pur operando nell'ambito del diritto privato, involgono tuttavia molteplici interessi o perché attengono a particolari settori dell'economia nazionale, in relazione ai quali lo Stato assume il compito della difesa del pubblico affidamento, o perché si trovano in rapporto di complementarietà, dal punto di vista teleologico e organizzativo, con la pubblica amministrazione - rende ragione della norma che esclude, nella liquidazione coatta amministrativa, la legittimazione del debitore, titolare dell'impresa, ad agire per ottenere l'accertamento dello stato di insolvenza, come invece consentito ai creditori e, nella procedura fallimentare, anche al debitore stesso. D'altra parte il fatto che il legislatore abbia inteso concentrare nella pubblica amministrazione vigilante il potere di attivare la procedura di liquidazione, con la sola eccezione della legittimazione dei creditori, non esclude che il debitore, al fine di non aggravare il proprio stato di dissesto, possa segnalare all'autorità amministrativa il suo stato di insolvenza obbligando così quest'ultima a prenderlo in considerazione ed a valutarlo; sicché la censurata diversità di disciplina appare in concreto assai contenuta oltre che pienamente coerente con le distinte connotazioni strutturali delle due procedure concorsuali in comparazione. Per disomogeneità del 'tertium comparationis' non sussiste quindi la denunciata violazione del principio di eguaglianza. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 195, primo comma, r.d. 16 marzo 1942 n. 267). red.: F.S. rev.: S.P.

    Art. 195 fallimento · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 16 novembre 2015

Confronto con la versione in vigore dal 1 gennaio 2008 al 16 novembre 2015. 21 parole aggiunte.

… norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorita' competente perche' disponga la liquidazione aggiunto: o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa e' inoltre notificata, affissa e resa pubblica nei modi e nei termini …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art195 · fonte del testo

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