Corte costituzionale

Sentenza n. 141/1970

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 16/07/1970 · relatore Nicola Reale

Norme in gioco

dichiarata illegittima

applicata al caso

usata come parametro

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15 e

18, primo e secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge

fallimentare), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1968 dal tribunale di Venezia

nel procedimento civile vertente tra Del Cal Pietro, Zacchetti Sergio

e il fallimento Del Cal Pietro ed altri, iscritta al n.45 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 78 del 26 marzo 1969;

2) ordinanza emessa il 29 gennaio 1969 dalla Corte d'appello di

Brescia nei procedimenti civili riuniti vertenti tra la Banca Agricola

Mantovana e il fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed

altri, iscritta al n. 103 del registro ordinanze 1969 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 91 del 9 aprile 1969;

3) ordinanza emessa l'11 marzo 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Levay Ignac, iscritta al n. 171 del

registro ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 145 dell'11 giugno 1969;

4) ordinanza emessa il 7 novembre 1968 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Garbellini Giordano e il fallimento

Garbellini Giordano ed altri, iscritta al n. 228 del registro

ordinanze 1969 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 165 del 2 luglio 1969;

5) ordinanze emesse il 12 marzo 1969 dal pretore di Roma e il 19

maggio 1969 dal tribunale di Roma nei procedimenti penali

rispettivamente a carico di Fusco Angelo e di Sarnataro Luigi,

iscritte ai nn. 231 e 237 del registro ordinanze 1969 e pubblicate

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 172 del 9 luglio 1969;

6) ordinanza emessa il 6 dicembre 1969 dal pretore di Roma nel

procedimento penale a carico di Palombo Luigi, iscritta al n. 17 del

registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 50 del 25 febbraio 1970.

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri e di costituzione della Banca Agricola Mantovana e del

fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 3 giugno 1970 il Giudice relatore

Nicola Reale;

uditi gli avvocati Alberto Scalori, Carlo Fornario e Pio Pompa,

per la Banca Agricola Mantovana, l'avv. Mario Cassola, per il

fallimento della ditta Illsa, Martini Benvenuto ed altri, ed il

sostituto avvocato generale dello Stato Franco Chiarotti, per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel corso del procedimento di opposizione a sentenza

dichiarativa di fallimento promosso da Pietro Del Cal e Sergio

Zacchetti, il tribunale di Venezia, con ordinanza 17 ottobre 1968

(reg. ord. n. 45/1969), ha sollevato, in riferimento all 'art. 24 ,

secondo comma, della Costituzione, la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 15 e 18, primo comma, del R.D. 16 marzo

1942, n. 267, recante la disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa.

Affermata la rilevanza delle questioni, detto tribunale ha

osservato che le prevalenti finalità di interesse pubblico, connesso

al turbamento dell'ordine economico che consegue al dissesto di una

impresa commerciale, non sono sufficienti a giustificare sul piano

costituzionale l'attribuzione al giudice del potere discrezionale di

disporre o non l'audizione del debitore. L'esercizio del diritto di

difesa, nella fase di cognizione sommaria precedente la dichiarazione

di fallimento, risulterebbe in tal caso condizionato dalla mera

eventualità che il debitore stesso sia informato, mediante l'ordine

di comparizione, della pendenza del procedimento fallimentare. E ciò

sembrerebbe contrastare col ricordato principio costituzionale, in

considerazione della gravità degli effetti che dal fallimento derivano

sulla persona e sul patrimonio del debitore.

Afferma ancora il tribunale, in ordine alla seconda questione, che

la difesa del debitore non si potrebbe ritenere, in ogni caso,

assicurata dal diritto di proporre opposizione. Ciò in considerazione

del fatto che il termine per esperire tale rimedio, ai sensi del

citato art. 18, primo comma, decorre dalla data di affissione

dell'estratto della sentenza dichiarativa di fallimento, alla porta

del tribunale, indipendentemente dalla effettiva conoscenza che ne

abbia avuta il debitore.

Davanti a questa Corte, con atto di intervento 11 febbraio 1969,

in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, si è

costituita l'Avvocatura generale dello Stato.

Questa ha premesso che la questione prospettata riguarda

l'ipotesi, del tutto eccezionale, che l'imprenditore nulla sappia

della procedura di fallimento a suo carico prima della emanazione

della sentenza che ne accerti lo stato di dissesto. Ma anche in

questa ipotesi, che spesso si realizza per la fuga o la latitanza

dello stesso imprenditore insolvente, il diritto alla difesa sarebbe

assicurato nella fase successiva alla dichiarazione di fallimento,

mediante l'opposizione alla sentenza. Il dubbio sulla legittimità

costituzionale del citato art. 15 legge fallimentare non avrebbe,

quindi, alcun fondamento.

E nemmeno violazione dell'art. 24, secondo comma, della

Costituzione si ravvisa nel disposto dell'art. 18, primo comma, il

quale concerne, appunto, la disciplina dell'opposizione. La

costituzionalità di detta norma è stata, infatti, già affermata

dalla menzionata sentenza n. 93 del 1962 di questa Corte, la quale ne

ha chiarita la compatibilità con le garanzie della difesa del

debitore, con particolare riguardo alla congruenza del termine

stabilito per l'esercizio della opposizione.

2. - La legittimità degli stessi artt. 15 e 18, primo comma, è

stata posta in dubbio, sempre in relazione all'art. 24, secondo comma,

della Costituzione, anche dal pretore di Roma, in base a motivi

analoghi a quelli sopra riferiti, con ordinanza 12 marzo 1969 (reg.

ord. n. 231/1969), nel procedimento penale a carico di Fusco Angelo,

imputato del delitto di bancarotta semplice.

3. - La questione di legittimità costituzionale del solo art. 15

è stata parimenti sollevata dalla Corte di appello di Brescia con

ordinanza 29 gennaio 1969 (n. 103 reg. ord. 1969), nel corso del

procedimento di opposizione, in sede di gravame, promosso dal debitore

Eros Martini e dalla creditrice Banca Agricola Mantovana contro la

sentenza dichiarativa di fallimento, pronunziata dal tribunale di

Mantova il 17 marzo 1965, a carico dello stesso Martini, di altri soci

illimitatamente responsabili e della società Illsa.

Anche detta Corte d'appello ha ravvisato motivi di non manifesta

infondatezza nella circostanza che, ove il tribunale non si avvalga

della facoltà di convocarlo preventivamente in camera di consiglio,

il debitore, non altrimenti e tempestivamente informato del

procedimento in corso, non sarebbe posto in grado di svolgere le sue

difese.

Davanti a questa Corte si sono costituite la Banca Agricola

Mantovana, nonché il curatore del fallimento.

I difensori della Banca, con atto 13 marzo 1969, hanno concluso

per la illegittimità costituzionale dell'art. 15.

Il principio della inviolabilità della difesa imporrebbe, si

assume, che l'imprenditore possa agire per la tutela dei propri

diritti prima che, in forza di sentenza avente efficacia

immediatamente esecutiva e neppure suscettibile di sospensione, venga

dichiarato il fallimento.

E si rileva che il rimedio della opposizione appare inadeguato a

salvaguardare la sfera giuridica del debitore, la cui eventuale

lesione, sotto l'aspetto non patrimoniale, non è risarcibile ai sensi

dell'art. 21 della legge in esame.

In contrasto con le tesi predette la difesa del curatore del

fallimento sostiene invece che anche la disposizione dell'articolo 15,

come altre norme della stessa legge fallimentare, debba essere

inquadrata fra quelle che apportano restrizioni alla sfera giuridica

soggettiva per finalità di ordine sociale.

Né la gravità degli effetti della dichiarazione di fallimento

potrebbe condurre a ravvisarne la illegittimità posto che le

finalità proprie del fallimento rispondono ad evidenti interessi dei

creditori e, almeno mediatamente, della collettività.

In rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri si è

costituita l'Avvocatura dello Stato, depositando atto di intervento di

contenuto analogo a quello di cui all'ordinanza n. 45/1969 del

tribunale di Venezia.

Con atto di deduzioni depositato il 21 maggio 1970 nell'interesse

del fallito Martini Eros si è costituito l'avv. Pio Pompa, allegando

procura notarile in data 8 maggio 1970. Ma la costituzione è stata

dichiarata inammissibile in quanto tardiva, con ordinanza pronunziata

da questa Corte nella pubblica udienza del 3 giugno 1970.

4. - La stessa questione sulla costituzionalità dell'art. 15

sopra menzionato è stata ancora sollevata dal tribunale di Milano,

con ordinanza emessa il 7 novembre 1968 (n. 228 reg. ord. 1969), nel

procedimento di opposizione al fallimento promosso dal signor Giordano

Garbellini.

Si è osservato dal tribunale che la limitazione del diritto di

difesa, risultante dalla norma in esame, diversamente da quanto

stabilito nell'art. 147 dello stesso R.D. n. 267 del 1942 riguardo a

fattispecie che il tribunale assume analoga, riveste particolare

gravità sia in riferimento agli effetti che la dichiarazione di

fallimento svolge sui diritti, garantiti costituzionalmente, alla

segretezza della corrispondenza e alla libera circolazione sul

territorio nazionale, sia quale presupposto di imputazioni qualificate

dallo stato di fallimento.

Anche in questo giudizio l'Avvocatura generale dello Stato,

costituitasi con atto di intervento 7 marzo 1969 in rappresentanza del

Presidente del Consiglio dei ministri, ha svolto deduzioni e

conclusioni identiche a quelle sopra ricordate.

5. - Sempre la stessa questione è stata prospettata con altre

ordinanze, rispettivamente in data 11 marzo 1969 (n.171/ 1969) e 6

dicembre 1969 (n. 17/1970), recanti motivazioni analoghe alle

precedenti, del pretore di Roma, nel corso di due giudizi penali per

bancarotta ed altri reati fallimentari, a carico di Levay Ignazio il

primo, di Palombo Luigi il secondo.

6. - Infine con ordinanza del 19 maggio 1969 (n. 237/ 1969), nel

corso del procedimento penale in grado di appello per il reato di

bancarotta semplice a carico di Sarnataro Luigi, dichiarato fallito a

sua richiesta, il tribunale di Roma, ha ritenuto non manifestamente

infondate e sempre in relazione all'art.24, secondo comma, della

Costituzione, le seguenti questioni di legittimità costituzionale:

1) dell'art. 15 del precitato decreto, sotto il profilo che esso

"non consente al debitore di avvalersi della assistenza tecnica e

professionale di un legale";

2) dell'art. 18, secondo comma, in quanto "vieta al debitore di

opporsi alla dichiarazione di fallimento, quando egli stesso abbia

proposta l'istanza".

Al fallito sarebbe preclusa, si è osservato dal tribunale, la

possibilità di far valere, in sede di opposizione, " le sue ragioni,

con argomentazioni e motivi di cui non ebbe prima ad intuire la

rilevanza, anche per la mancanza di una adeguata assistenza tecnica e

professionale". Considerato in diritto :

1. - I giudizi aventi ad oggetto le stesse questioni di

legittimità costituzionale, o questioni fra loro connesse, vanno

riuniti per essere decisi con unica sentenza.

2. - Le dette questioni, in riferimento all'art. 24, secondo

comma, della Costituzione e nei termini sotto indicati, concernono le

seguenti norme del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla disciplina del

fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata

e della liquidazione coatta amministrativa (c.d. legge fallimentare):

a) art. 15, in quanto non prevede l'obbligo, ma la semplice

facoltà del tribunale di ordinare, prima di dichiarare il fallimento,

la comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio, perché sia

sentito anche in confronto dei creditori istanti (ordinanze nn. 171

del 1969, 231 del 1969 e 17 del 1970 del pretore di Roma nel corso di

giudizi penali per reati fallimentari; nonché nn. 45 del 1969, 103 del

1969 e 228 del 1969, rispettivamente del tribunale di Venezia, della

Corte d'appello di Brescia e del tribunale di Milano, in sede di

opposizione a sentenze dichiarative di fallimento);

b) lo stesso art. 15, in quanto non consente all'imprenditore

medesimo di avvalersi della assistenza del difensore (ord. n. 237/1969

del tribunale di Roma in sede penale);

c) art. 18, primo comma, nella parte in cui stabilisce che il

termine di quindici giorni per l'opposizione, avverso la sentenza

dichiarativa di fallimento, da parte del debitore, decorre dalla data

di affissione dell'estratto della sentenza stessa alla porta esterna

del tribunale, senza che della pronunzia sia richiesta l'effettiva

conoscenza dell'interessato (ord. n. 231/1969 del pretore di Roma e n.

45/1969 del tribunale di Venezia, sopra ricordate);

d) art. 18, secondo comma, in quanto dispone che l'opposizione non

può essere proposta da chi ha chiesto la dichiarazione di fallimento

e nega, quindi, la legittimazione al debitore che ha proposto istanza

di fallimento a proprio carico (ord. n. 237/1969 del tribunale di

Roma sopra menzionata).

3. - Come risulta dall'esposizione che precede talune questioni

sono state promosse da giudici penali nel corso di processi per reati

fallimentari.

Ma esse investono norme cui tali giudici non sono chiamati a dare

applicazione, che spetta invece al giudice civile avente competenza in

materia fallimentare.

La dichiarazione di fallimento ha natura pregiudiziale rispetto al

processo penale concernente reati fallimentari. Da ciò deve trarsi la

conseguenza, corroborata dall'indirizzo della giurisprudenza e della

dottrina prevalenti, che, sorgendo controversia sullo stato di

imprenditore fallito, il giudice penale non può conoscere di essa, ma

deve limitarsi, previa verifica delle condizioni di legge, a

sospendere il procedimento pendente davanti a lui, sino al passaggio

in giudicato della relativa pronunzia.

Al solo giudice civile è data, pertanto, potestà di rilevare la

dipendenza logico - giuridica della decisione di detta controversia

dalla questione di costituzionalità di norme incidenti sulla

dichiarazione di fallimento o sulla efficacia di essa.

Orbene, in questa sede, da tre delle ricordate ordinanze di

giudici penali non risulta neppure la esistenza di una controversia,

mentre soltanto nella quarta (ord. n. 171/1969) si dà atto, a seguito

della esibizione di apposito certificato della cancelleria del

tribunale civile, della pendenza di un giudizio di opposizione al

fallimento, con la conseguente richiesta del difensore dell'imputato di

sospendere il corso del processo penale ai sensi dell'art. 19 del

codice di procedura penale.

È evidente, quindi, che non può riscontrarsi, a norma dell'art.

23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, la pregiudizialità necessaria

delle questioni prospettate rispetto ai detti giudizi penali, sicché

le questioni stesse sono inammissibili.

II che non esclude, per altro verso, che debbano esaminarsi le

questioni sub a) e sub c), in quanto proposte nel corso di giudizi

civili.

4. - Come sopra accennato i tribunali di Venezia e Milano e la

Corte d'appello di Brescia, quali giudici dell'opposizione a sentenza

dichiarativa di fallimento, hanno sollevato la questione di

costituzionalità dell'art. 15 della legge fallimentare, in

riferimento al secondo comma dell'art. 24, in quanto vi si prevede la

mera facoltà discrezionale e non l'obbligo del tribunale di disporre

la comparizione personale del debitore in camera di consiglio.

La questione è fondata.

Occorre affermare che il diritto di difesa, garantito dal l'art.

24, secondo comma, della Costituzione, deve trovare applicazione anche

nella prima fase della procedura fallimentare, quella cioè diretta

all'accertamento della sussistenza o meno delle condizioni per la

dichiarazione di fallimento: compatibilmente, va peraltro aggiunto, con

le finalità di tutela del l'interesse pubblico cui essa è

preordinata e che caratterizzano e giustificano il carattere sommario

della procedura medesima, non tassativamente vincolata a speciali

modalità di svolgimento.

Per la più ampia tutela del debitore sono preveduti, è vero,

rimedi, ed in primo luogo l'opposizione alla sentenza dichiarativa di

fallimento, improntati al principio del contraddittorio e diretti,

mediante piena cognizione, a verificare la legittimità della sentenza

medesima. Tuttavia la gravità delle conseguenze di questa pone

l'indefettibile esigenza che il debitore, già nella prima fase

processuale in camera di consiglio, informato della iniziativa in

corso, possa contrastare, anche in confronto di creditori istanti, con

deduzioni di fatto ed argomentazioni tecnico - giuridiche e con

l'eventuale ausilio di difensori, la veridicità dell'asserito stato

di dissesto e la di lui assoggettabilità alla esecuzione

fallimentare.

La sentenza dichiarativa incide, infatti, profondamente nella

sfera giuridica soggettiva del fallito, con danni morali e materiali

di estrema gravità e talora, in parte o in tutto, irreparabili.

Come è appena il caso di rilevare, la dichiarazione di fallimento

importa limitazioni alla capacità di agire in ordine alla

amministrazione ed alla disponibilità dei beni, nonché alla

legittimazione processuale, oltre a gravi menomazioni ai diritti della

personalità e in ispecie a diritti pubblici soggettivi, pur essi

oggetto di particolare tutela costituzionale, circa la libertà e

segretezza della corrispondenza, la libertà di circolazione,

l'elettorato attivo e passivo.

Ora non può ritenersi che un provvedimento di tale gravità venga

legittimamente emanato, come e sia pure non frequentemente in pratica

avviene, senza che sia stato udito e ammesso ad esporre le proprie

ragioni il soggetto passivo di esso.

Né, allo scopo di assicurare la difesa dell'imprenditore, nei

sensi indicati dal precetto costituzionale summenzionato, sembra mezzo

sufficiente il contraddittorio differito alla fase di impugnazione.

E ciò in riferimento così alle modalità del particolare

procedimento di opposizione fallimentare, come alla disciplina della

sentenza dichiarativa di fallimento. A questa l'ordinamento

attribuisce efficacia immediatamente esecutiva, non suscettibile di

sospensione a seguito dell'atto di opposizione (art. 18, ultimo comma,

legge fallimentare), mentre consente la rimozione, ai sensi di legge,

degli effetti di essa soltanto, e con inevitabile ritardo, dopo che

sia divenuta esecutiva la pronunzia che accolga l'opposizione, e sia

avvenuta la cancellazione dal registro dei falliti.

Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'articolo

15 in esame, che con sostanziale pregiudizio del diritto di difesa,

non statuisce l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione del

debitore. Ovviamente tale disposizione, con l'eventuale successiva

audizione del debitore e con la possibilità di sue deduzioni e difese,

anche in confronto dei creditori istanti, non senza assistenza

tecnica, deve essere inquadrata e contenuta nella vigente normativa

circa il procedimento di cognizione sommaria, nell'ambito delle

finalità e delle speciali ragioni di urgenza e tempestività anche

allo scopo della conservazione del patrimonio del debitore, cui è

informata la disciplina della dichiarazione di fallimento. A questo

conseguentemente si attaglia il carattere della speditezza dei

provvedimenti, svincolati da speciali forme procedurali e dal rispetto

di termini non espressamente stabiliti dalla legge; il tutto rimesso

invece al prudente apprezzamento degli organi giudiziari competenti.

Sarebbe, d'altra parte, in contrasto con le finalità di

giustizia, cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente

coordinato, il consentire che arrechino pregiudizio all'interesse

pubblico connesso alla esecuzione concorsuale, la fuga, la latitanza o

comunque la condotta dilatoria negligente o, talvolta, fraudolenta del

debitore medesimo.

5. - La questione, infine, circa la legittimità costituzionale

dell'art. 18, primo comma, della legge in esame, proposta dal

tribunale di Venezia con l'ordinanza sopra ricordata, deve essere

dichiarata manifestamente infondata.

Detta norma, infatti, sotto l'aspetto della brevità del termine

per proporre opposizione, concesso al debitore fallito, e della

decorrenza di esso dal giorno della affissione dell'estratto della

sentenza dichiarativa di fallimento alla porta esterna del tribunale,

prescindendosi dalla effettiva conoscenza da parte del debitore

medesimo, è stata già ritenuta da questa Corte, con la precedente

sentenza n. 93 del 1962, compatibile con il precetto del secondo comma

dell'art. 24 della Costituzione, attesa la natura del procedimento e le

finalità della pronunzia dichiarativa di fallimento.

Né sono ora dedotti motivi che inducano a diversa decisione

mentre può aggiungersi che le ragioni, che la determinarono, risultano

rafforzate dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 15 della legge fallimentare nei sensi sopra indicati.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara inammissibili le questioni sollevate con le ordinanze

indicate in epigrafe sotto i numeri di ruolo 171, 231, 237 del 1969 e

17 del 1970;

2) dichiara la illegittimità costituzionale dell'art. 15 del

R.D. 16 marzo 1942, n. 267, sulla "Disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa", nella parte in cui esso non

prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione

dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto

di difesa nei limiti compatibili con la natura di tale procedimento;

3) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale dell'art. 18, primo comma, del R.D. sopra

menzionato, proposta, in riferimento all'art. 24, secondo comma, della

Costituzione, dal tribunale di Venezia, con l'ordinanza di cui in

epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 2 luglio 1970.

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -

GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI -

FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VEZIO

CRISAFULLI - NICOLA REALE - PAOLO

ROSSI.

ECLI:IT:COST:1970:141 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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