Corte costituzionale

Sentenza n. 93/1962

Questione dichiarata infondata · depositata il 22/11/1962 · relatore Nicola Jaeger

Norme in gioco

applicata al caso

usata come parametro

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 della

legge fallimentare (R. D. 16 marzo 1942, n. 267), promosso con

ordinanza emessa il 22 giugno 1961 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra Querci Cesare, Illuzzi Vincenzo e il

curatore del fallimento della Società immobiliare "I.R. I.R. ",

iscritta al n. 202 del Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Visti l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

Ministri e l'atto di costituzione in giudizio di Illuzzi Vincenzo;

udita nell'udienza pubblica del 17 ottobre 1962 la relazione del

Giudice Nicola Jaeger;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giuseppe

Guglielmi, per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

Il liquidatore di una Società immobiliare (I.R.I.R.) dichiarata

fallita con sentenza 18-27 luglio 1960 del Tribunale di Roma, conveniva

in giudizio davanti allo stesso Tribunale il curatore del fallimento e

il creditore Illuzzi Vincenzo con atto notificato il 3 dicembre 1960,

chiedendo la revoca della dichiarazione di fallimento.

L'Illuzzi si costituiva in termini ed eccepiva che l'opposizione

alla sentenza era stata proposta tardivamente, essendo stata notificata

nel 130 giorno dalla dichiarazione di fallimento, quindi molto al di

là dei termini stabiliti nell'art. 18 della legge fallimentare.

A questo punto l'opponente eccepiva la illegittimità

costituzionale di tale norma, asserendo che essa era in contrasto con

le norme contenute nel primo e nel secondo comma dell'art. 24 della

Costituzione.

Il giudice delegato e istruttore rimetteva le parti al collegio per

l'esame della questione, e il Tribunale, con ordinanza in data 22

giugno 1961, sospendeva il giudizio e ordinava la trasmissione degli

atti a questa Corte, ritenendo non manifestamente infondata la

questione di legittimità costituzionale nei termini in cui era stata

proposta.

Il Tribunale osserva che l'art. 18 della legge fallimentare (R.D.

16 marzo 1942, n. 267) stabilisce - in deroga alle disposizioni

contenute nell'art. 152 del Cod. proc. civ. - in giorni quindici il

termine utile, entro il quale il debitore e qualunque interessato

possono fare opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento, e

fissa la decorrenza di tale termine dal giorno dell'affissione della

sentenza stessa alla porta esterna del Tribunale, sostituendo tale

forma di notificazione a quella normale prevista dall'art. 137 del Cod.

proc. civile.

Aggiunge poi che la differenza fra le due forme di notificazione, e

cioè tra quella seguita nel procedimento ordinario e quella prescelta

nel processo fallimentare, è così profonda, sia per la maniera con la

quale viene effettuata (affissione), sia perché limitata al solo

estratto della sentenza, e sia, infine, per la brevità del termine

concesso per far opposizione, da far logicamente dubitare che gli

interessati possano avere idonea e tempestiva notizia del provvedimento

per predisporre, in tempo utile, la loro difesa. Tale dubbio è

aggravato dalla rigidità del termine, cui - come è noto - la

Cassazione ha riconosciuto il carattere della perentorietà, e dal

fatto che la comunicazione diretta agli interessati, prevista dal

precedente art. 17, può, per ovvie ragioni, subire ritardi o, come

talvolta avviene, avere esito negativo. Vero è che il legislatore è

mosso dalla presunzione generale di conoscenza della sentenza

dichiarativa di fallimento, data la natura pubblicistica dell'istituto,

nonché dalla esigenza di imprimere rapidità e snellezza al

procedimento relativo; ma non è men vero che la stessa sentenza è un

provvedimento di così grande importanza, per le gravi conseguenze

d'ordine morale, giuridico ed economiche che essa comporta, da esigere

il rigido rispetto, nei confronti di chiunque vi abbia interesse, di

tutte le garanzie volute dai principi generali del diritto e da quelle

sancite nella Costituzione, fra le quali la inviolabilità del diritto

del cittadino ad esercitare utilmente la propria difesa (art. 24 della

Carta costituzionale).

L'ordinanza è stata notificata al Presidente del Consiglio dei

Ministri, comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento e

pubblicata, per disposizione del Presidente della Corte costituzionale,

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 5 del 5 gennaio 1962.

Si è costituito nel giudizio solo il creditore Illuzzi; ed è

intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e

difeso, come per legge, dall'Avvocatura generale dello Stato.

Nel proprio atto di intervento, depositato in cancelleria il 2

ottobre 1961, l'Avvocatura generale dello Stato si richiama a

precedenti decisioni della Corte costituzionale su questioni analoghe

alla presente ed osserva che, ove si accogliesse il principio affermato

dal Tribunale di Roma, si giungerebbe ad ammettere una indagine di

merito su qualsiasi norma, che possa sembrare a un giudice tale da

imporre obblighi di eccessivo rigore a carico di un soggetto del

processo, e si finirebbe col confondere un problema di politica

legislativa con un problema (inesistente) di legittimità

costituzionale. Conclude perché la questione proposta dal Tribunale di

Roma sia dichiarata infondata.

Nelle deduzioni depositate il 3 gennaio 1962 la difesa dell'Illuzzi

si sofferma particolarmente su considerazioni concernenti il merito

della norma denunciata, per dimostrare che essa accorda sufficienti

possibilità di difesa al debitore dichiarato fallito e, pertanto, non

è in contrasto con i principi della Costituzione, e conclude perché

la Corte dichiari la legittimità costituzionale della norma stessa.

Alla pubblica udienza del 17 ottobre 1962 l'Avvocato dello Stato ha

ribadito le argomentazioni già esposte nelle deduzioni. Considerato in diritto :

La questione sottoposta all'esame della Corte dal Tribunale di Roma

ha quale oggetto la compatibilità delle forme e del termine stabiliti

dalla legge per l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento

con il principio contenuto nell'art. 24 della Costituzione, che afferma

e garantisce il diritto di difesa in giudizio. Il dubbio è sorto per

il fatto che l'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, c. d. legge

fallimentare, stabilisce quel termine in quindici giorni e ne fissa la

decorrenza dal giorno della affissione della sentenza (per estratto)

alla porta esterna del Tribunale. Poiché non sempre la comunicazione

del provvedimento agli interessati, disposta dall'art. 17 della legge,

avviene contemporaneamente e, d'altra parte, il termine suddetto è

stato riconosciuto perentorio dalla Corte di cassazione, si domanda se

possa considerarsi garantito il diritto di difesa nei casi nei quali

coloro che sarebbero legittimati a proporre opposizione a quella

sentenza non abbiano potuto neppure avere una tempestiva conoscenza di

essa.

La Corte osserva che non si può sicuramente contestare che in

qualche caso taluno degli interessati, se non il fallito, possa venire

a trovarsi nella condizione di ignorare per un tempo anche lungo la

pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento, specialmente se

risieda in luoghi lontani dalla sede principale dell'impresa e con

scarsi mezzi di comunicazione. Oggi, peraltro, non può trattarsi se

non di casi molto rari o addirittura eccezionali, resi possibili

soltanto dal concorso di una notevole dose di indifferenza e negligenza

da parte dell'interessato. Comunque, l'ipotesi prospettata è inerente

al carattere essenziale di quelle crisi di impresa, che trovano rimedio

nel fallimento e negli altri procedimenti concorsuali, e sono

contraddistinte dalla presunzione dell'esistenza di una serie di

creditori, non determinata né quanto al numero, né quanto alla

identità di essi, almeno fino al momento della approvazione dello

stato passivo del fallimento, e, in realtà, neppure allora in modo

assolutamente certo e definitivo.

Per questo la forma della notificazione mediante pubblici proclami,

ammessa in via generale dal nostro Cod. proc. civ. (art. 150) previa

autorizzazione del capo dell'ufficio, si è imposta a tutte le

legislazioni ed è stata da queste adottata come l'unico mezzo

esperibile nell'interesse generale, data la impossibilità di

raggiungere altrimenti tutti coloro, che hanno avuto rapporti di affari

con l'imprenditore caduto in dissesto. D'altra parte è da ricordare

che non si provvede soltanto all'affissione dell'estratto della

sentenza alla porta esterna del Tribunale: esso viene comunicato al

Pubblico Ministero, alla cancelleria del Tribunale nella cui

giurisdizione il debitore è nato o la società fu costituita, ed

all'Ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione, da farsi non

oltre il giorno successivo al ricevimento, e deve essere inoltre

pubblicato nel foglio degli annunzi legali della Provincia a cura del

cancelliere (art. 17 della legge fallimentare).

In quanto all'imprenditore, anche a prescindere dal fatto che la

legge prevede che egli sia sentito dal Tribunale prima della

dichiarazione di fallimento, e che ciò avviene anzi normalmente, in

quasi tutti i Tribunali, salvo casi di dissesto clamoroso, o di fuga o

di latitanza di lui, è praticamente da escludere la eventualità che

una impresa - oltretutto non piccola, perché altrimenti sottratta al

campo di applicazione dei procedimenti concorsuali (art. 1 della legge)

- venga assoggettata al fallimento senza che ne abbiano nessun sospetto

né il titolare, né alcuno dei collaboratori e dipendenti di lui in

grado di informarlo di quanto avviene anche nel caso di sua assenza e

tenuti a farlo per dovere elementare di ufficio. Anche se la

comunicazione fosse fatta in ritardo, costoro non potrebbero ignorare

l'apposizione dei sigilli, che deve avvenire immediatamente (art. 84).

Rimane da considerare il punto della misura del termine stesso, che

il Tribunale ha collegato con quello concernente la decorrenza di esso.

Poiché il diritto di difesa, al pari di ogni altro diritto garantito

dalla Costituzione, deve essere regolato dalla legge ordinaria in modo

da assicurarne la elettività, la Corte osserva che, ove per

l'esercizio di esso fossero stabiliti dalla norma denunciata termini

così ristretti da renderlo estremamente difficile, la norma stessa

dovrebbe essere dichiarata illegittima. Senonché, non sembra che il

termine di quindici giorni stabilito nell'art. 18 della legge

fallimentare debba essere ritenuto incongruo.

La congruità di un termine deve essere valutata tanto in rapporto

all'interesse del soggetto che ha l'onere di compiere un certo atto per

salvaguardare i propri diritti, quanto in relazione alla funzione

assegnata all'istituto nel sistema dell'intero ordinamento giuridico.

Le finalità proprie del fallimento, che rispondono a evidenti

interessi generali - della serie dei creditori e, almeno mediatamente,

dell'intera comunità politica - , hanno indiscutibile natura pubblica

ed esigono misure di pronto intervento, di accertamento rapido dei

diritti dei diversi soggetti interessati e, nel contempo, un notevole

grado di stabilità giuridica dei provvedimenti, i quali non

risponderebbero più alla propria funzione se fosse possibile

impugnarli anche a notevole distanza di tempo.

Il Codice di commercio del 1882 aveva regolato l'opposizione alla

sentenza dichiarativa di fallimento assegnando due termini diversi, di

otto giorni dall'affissione della sentenza per il fallito, e di trenta

giorni dalla stessa data per ogni altro interessato (art. 693). La

legge vigente ha unificato i due termini, il primo dei quali era

considerato troppo breve, mentre il secondo ritardava eccessivamente la

formazione del giudicato anche nel caso di mancanza di opposizione, in

un solo termine di quindici giorni, dettato per tutti gli interessati.

Ad avviso della Corte, tale termine non può ritenersi incongruo, così

ai fini dell'esercizio effettivo del diritto di difesa, come a quelli

della speditezza delle operazioni della procedura fallimentare e della

sicurezza della permanenza della loro efficacia. Pertanto, il dubbio

sulla legittimità costituzionale della norma non si può considerare

fondato.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

della norma contenuta nell'art. 18 del R. D. 16 marzo 1942, n. 267, in

riferimento all'art. 24 della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 13 novembre 1962.

GASPARE AMBROSINI - MARIO COSATTI -

GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO - ANTONINO

PAPALDO - NICOLA JAEGER - GIOVANNI

CASSANDRO - BIAGIO PETROCELLI -

ANTONIO MANCA - ALDO SANDULLI -

GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -

COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ.

ECLI:IT:COST:1962:93 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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