Corte costituzionale

Sentenza n. 151/1980

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/11/1980 · relatore Virgilio Andrioli

Norme in gioco

dichiarata illegittima

Voci della giurisprudenza

Voci del Massimario della Cassazione le cui massime citano norme decise da questa pronuncia.

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 18,

comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento,

del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa) promossi con le Seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 16 aprile 1977 dal Tribunale di Siracusa nel

procedimento civile vertente tra Ponzio Michele e Bordonaro Antonino ed

altro, iscritta al n. 323 del registro ordinanze 1977 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 251 del 14 settembre 1977;

2) ordinanza emessa il 4 maggio 1977 dalla Corte d'appello di

Brescia nel procedimento civile vertente tra Haiat A. Selim e

fallimento s.n.c. Silver ed altro, iscritta al n. 484 del registro

ordinanze 1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica

n. 347 del 21 dicembre 1977;

3) ordinanza emessa il 27 gennaio 1977 dal Tribunale di Roma nel

procedimento civile vertente tra De Blasis Svandiro e fallimento De

Blasis Svandiro ed altri, iscritta al n. 508 del registro ordinanze

1977 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4 del 4

gennaio 1978;

4) ordinanza emessa il 7 febbraio 1979 dalla Corte di cassazione

sul ricorso proposto dalla S.p.a. A.S.I.S. contro l'Esattoria comunale

di Messina ed altro, iscritta al n. 847 del registro ordinanze 1979 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29 del 30

gennaio 1980.

Visti gli atti di costituzione di De Blasis Svandiro e della S.p.a.

A.S.l.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio

dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 29 ottobre 1980 il Giudice relatore

Virgilio Andrioli;

uditi l'avv. Dario Di Gravio per De Blasis, l'avv. Mario Pentimalli

per la Soc. A.S.I.S. e l'avvocato dello Stato Renato Carafa per il

Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Con sentenza 2 marzo 1976, notificata ad istanza del curatore

al fallito il 15 marzo 1976, il Tribunale di Siracausa, su ricorso

della s.r.l. Pavimenti Bianca, dichiarò il fallimento di Ponzio

Michele, il quale, con atto notificato al curatore e al creditore

istante il 26 marzo 1976, chiese accogliersi la spiegata opposizione e

revocarsi la dichiarazione di fallimento; avendo il curatore eccepito

la intempestività della opposizione per essere stata proposta

nell'inosservanza del termine di quindici giorni dalla data di

affissione della sentenza (data non risultante dagli atti pervenuti

alla Corte), e avendo il fallito dichiarato, nella conclusionale 9

febbraio 1977, p. 2, di essere "venuto a conoscenza della procedura per

dichiararne il fallimento solo il 15 marzo 1976, ovvero ben tredici

giorni dopo l'avvenuta dichiarazione, avendo il coniuge smarrito la

comunicazione fattagli dal Tribunale", l'adito Tribunale, con ordinanza

16 aprile-6 maggio 1977, regolarmente comunicata e notificata,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 14 settembre 1977, e

iscritta al n. 323 R.O. 1977, ha sollevato d'ufficio e ritenuto non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18

comma primo r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in riferimento all'art. 24

Cost. perché la norma impugnata fa decorrere il termine di quindici

giorni dalla data dell'affissione della sentenza dichiarativa di

fallimento e non già dalla comunicazione al debitore, prevista

nell'art. 17 dello stesso decreto.

Nessuna delle parti si è costituita in questa sede, né ha

spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

2. - Con sentenza 1 - 2 aprile 1972, affissa il successivo 21, il

Tribunale di Mantova, su ricorso della Banca Provinciale Lombarda e

previa audizione di Decò Antonio, socio rappresentante della s.n.c.

Silver con sede in Sabbioneta, dichiarò i fallimenti della società e

dei soci Decò e Haiat Selim. Quest'ultimo spiegò opposizione con atto

notificato il 23 giugno 1972, in cui, premesso che non aveva avuto

notizia del ricorso del creditore né della procedura dichiarativa che

ne era seguita, che la comunicazione dell'estratto della sentenza, pur

essendo stata effettuata lo stesso giorno della affissione, era

pervenuta allo studio dell'avv. Mangione, suo legale, soltanto il 9

giugno 1972, e che esso Haiat Selim era receduto seppure informalmente

dalla società sin dal maggio 1970, denunciò la non manifesta

infondatezza della questione di legittimità dell'art. 18 r.d. 16 marzo

1942, n. 267 in riferimento all'art. 24, secondo comma Cost. e chiese

la revoca del suo fallimento.

Con sentenza 25 maggio-14 giugno 1975 l'adito Tribunale, ritenuta

manifestamente infondata la questione di costituzionalità, giudicò

improponibile la opposizione dell'Haiat, che indirizzo' tempestivo

gravame alla Corte d'appello di Brescia, la quale, andando in avviso

contrario a quello del giudice di prime cure, ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18 in

relazione all'art. 17 r.d. 16 marzo 1942, n. 267 e in riferimento

all'art. 24, secondo comma Cost. Nella ordinanza 4 maggio-9 giugno

1977, comunicata e notificata, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.

347 del 21 dicembre 1977 e iscritta al n. 484 R.O. 1977, la Corte di

merito, disattesa l'interpretazione dell'art. 17, inteso dall'Haiat nel

senso che il termine per l'opposizione decorrerebbe dalla data

dell'affissione della sentenza sol se ne sia nello stesso giorno

comunicato il dispositivo a chi di ragione, ha negato che l'art. 18

valga a garantire il diritto di difesa delle parti, precisando che

l'opposto giudizio della Corte costituzionale apparirebbe meno

convincente nell'ipotesi, in cui sia dichiarato il fallimento del socio

che, per non rappresentare la società, non sia stato preventivamente

sentito.

Avanti la Corte nessuna delle parti si è costituita; ha spiegato

intervento per il Presidente del Consiglio dei ministri l'Avvocatura

generale dello Stato con atto depositato il 10 dicembre 1978, nel

quale, richiamati i precedenti della Corte, ha concluso per la

infondatezza della questione.

Conclusioni, nelle quali l'avvocato dello Stato Carafa ha insistito

alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione.

3. - Con sentenza 4 dicembre 1975, affissa il successivo 17, che

non risulta comunicata al debitore, il Tribunale di Roma dichiarò il

fallimento di De Blasis Svandiro, il quale, con atto notificato al

curatore e ai creditori istanti il 5 luglio 1976, spiegò opposizione

denunciando in linea preliminare la illegittimità dell'art. 18, primo

comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267 in riferimento agli artt. 3 e 24

Cost., perché la norma impugnata, facendo decorrere dalla data

dell'affissione della sentenza di fallimento il termine per la

opposizione, pone sullo stesso piano degli altri interessati alla

opposizione il fallito, e non gli assicura il diritto di difesa.

Con ordinanza 27 gennaio-13 marzo 1977, notificata al fallito il

successivo 20 aprile ma pervenuta alla Corte soltanto il 28 ottobre

1977, poi comunicata e notificata a sensi di legge, pubblicata nella

Gazzetta Ufficiale n. 4 del 4 gennaio 1978 e iscritta al n. 508 R.O.

1977, l'adito Tribunale non ha reputato persuasivi gli argomenti,

addotti da questa Corte per dire infondata la proposta denuncia, e, al

fine di ritenere rilevante e non manifestamente infondata la questione

di costituzionalità, ha fatto leva sulla sent. 255/1974, con cui la

Corte ha giudicato lesivi degli artt. 3 e 24 Cost. l'art. 183, primo

comma, e, a sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, gli artt.

183, terzo comma e 131, commi primo e terzo, r.d. 16 marzo 1942, n.

267, che identificavano nella data di affissione della sentenza che

omologa o respinge la proposta di concordato fallimentare o preventivo

il dies a quo del termine per l'appello del debitore e degli altri

interessati, ed ha escluso che tali situazioni siano diverse da quelle

del fallito e degli altri interessati alla rimozione, traverso la

revoca della sentenza dichiarativa, degli effetti della apertura del

fallimento.

Si è costituito per il De Blasis l'avv. Dario Di Gravio giusta

procura in calce a memoria (notificata il 1 aprile 1977 al Presidente

del Consiglio dei ministri, il 2 aprile 1977 al curatore, il 6 aprile

1977 al Presidente della Camera dei deputati, il 7 aprile 1977 al

Presidente del Senato, il 4 e il 27 aprile 1977 ai creditori istanti, e

depositata, in una con il fascicolo di merito, il 20 maggio 1977 nella

cancelleria della Corte), nella quale non si è limitato ad insistere

nelle argomentazioni accolte nella ordinanza di rimessione, ma ha

sollevato questione di illegittimità, in riferimento agli artt. 3, 24

e 70 Cost., della disciplina del sindacato di costituzionalità delle

leggi e segnatamente dell'art. 30 legge 11 marzo 1953, n. 87, nella

parte in cui non prevede come debba farsi fronte al vuoto legislativo

provocato da pronunce d'incostituzionalità. Nella assenza delle altre

parti private, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri

con atto depositato il 5 luglio 1977, in cui non ha preso posizione

sulla denuncia d'incostituzionalità sollevata dal De Blasis in questa

sede ed ha concluso per la infondatezza della questione sollevata dal

giudice a quo negando che la sent. 255/1974 valga a riporre in

discussione le decisioni adottate dalla Corte sull'art. 18.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Di Gravio, difensore del De

Blasis, ha in particolare misura insistito sulla eccezione

d'illegittimità dell'art. 30 legge 87/1953 nonché sul contrasto tra

l'art. 18, primo comma, e l'art. 3 Cost., mentre l'avvocato dello Stato

Carafa, pur non sottacendo la consistenza degli inconvenienti cui la

norma impugnata fornisce in pratica occasione, ha insistito nella

dichiarazione d'infondatezza della questione specie in riferimento

all'art. 3, e in ordine all'eccezione d'illegittimità dell'art. 30 non

ne ha contestato la rilevanza ma ha negato che competa alla Corte

costituzionale il compito di colmare i vuoti normativi provocati da

dichiarazioni d'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di

legge.

4. - Con sentenza 20 dicembre 1973, affissa l'11 gennaio 1974,

che la debitrice A.S.I.S., nell'atto di opposizione, p. 1, notificato

il 1 febbraio 1974 al curatore e alla istante Esattoria comunale di

Messina, affermò non comunicatale ma eseguita in suo danno il 29

gennaio 1974, il Tribunale di Catania dichiarò il fallimento di detta

società.

Con sentenza 13 febbraio-27 marzo 1977, l'adito Tribunale giudicò

manifestamente infondata la questione di legittimità dell'art. 18 r.d.

16 marzo 1942, n. 267, sollevata dalla A.S.I.S. in riferimento all'art.

24, secondo comma, Cost. e ne respinse la opposizione, né diverso fu

il giudizio reso dalla Corte d'appello di Catania con sentenza 18

giugno-4 ottobre 1976 su tempestivo gravame della debitrice.

La Corte di cassazione, adita dalla A.S.I.S., ha ritenuto non

manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art.

18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui fa

decorrere, per il fallito, il termine per proporre opposizione avverso

la sentenza dichiarativa dall'affissione ancorché la comunicazione,

prevista dall'art. 17, primo comma, del menzionato decreto, non sia,

rispetto ad essa, anteriore o contemporanea sul riflesso che detta

comunicazione "non vale a garantire che il fallito sia posto in

condizione di venire tempestivamente a conoscenza della sentenza di

fallimento, perché nel sistema della legge nessuna influenza è

riconosciuta al ritardo o alla omissione della comunicazione e nessuna

sanzione è comminata per tale eventualità ed è, quindi, evidente che

il previsto meccanismo normativo (affissione più comunicazione)

potrebbe costituire un idoneo mezzo di notificazione soltanto se fosse

prevista e sanzionata l'anteriorità o, quanto meno, la simultaneità

della comunicazione rispetto all'affissione". La Cassazione, insomma,

ha riproposto la questione non sotto il profilo della congruità, o

meno, del termine stabilito per la opposizione, ma "con riguardo alla

idoneità del meccanismo di notificazione, predisposto dalla legge, ad

assicurare al fallito il diritto di difesa, di cui fa parte integrante

il diritto all'impugnazione".

A seguito della ordinanza di rimessione resa il 7 febbraio e

depositata il 6 luglio 1979, comunicata e notificata a sensi di legge,

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 29 del 30 gennaio 1980, e

iscritta al n. 847 R.O. 1979, si è costituito per la A.S.I.S. l'avv.

Mario Pentimalli giusta procura in margine alle deduzioni, depositate

il 13 ottobre 1979 concludendo per la dichiarazione di fondatezza della

questione. Il Presidente del Consiglio dei ministri non ha spiegato

intervento.

Alla pubblica udienza del 29 ottobre 1980, nella quale il Giudice

Andrioli ha svolto la relazione, l'avv. Pentimalli, difensore della

fallita, si è soffermato su ciò che alla debitrice non era stata data

comunicazione dell'estratto della sentenza dichiarativa. Considerato in diritto :

1. - La circostanza che tutte le ordinanze di rimessione pongono in

forse la legittimità dell'art. 18, primo comma, r.d. 16 marzo 1942, n.

267 in quanto fissa il dies a quo del termine di quindici giorni per

l'opposizione del fallito alla sentenza dichiarativa per un verso

giustifica la riunione dei quattro procedimenti e per altro verso

limita il compito della Corte alla verifica della conformità della

norma impugnata ai parametri ravvisati dal Tribunale di Roma negli

artt. 3 e 24 Cost. (gli altri giudici han fatto capo al solo art. 24)

per la opposizione del solo fallito. È per vero estraneo all'attuale

dibattito lo scrutinio dell'art. 18 nella parte in cui fa decorrere

dall'affissione il termine per l'opposizione di interessati diversi dal

fallito, della vasta congerie, cioè di coloro a carico dei quali

operano gli effetti della dichiarazione di fallimento (autori di atti

pregiudizievoli ai creditori, parti di rapporti pendenti, creditori non

istanti).

2. - La precisazione avvia l'indagine intesa a dire fondata la

questione per violazione degli artt. 3 e 24, secondo comma Cost.:

invero, la necessità di trattazione e decisione unitarie della

pluralità di opposizioni, in ipotesi proposte da Vari legittimati non

identificabili a priori, spiega perché nel sistema della legge il

termine iniziale sia uno ed unico e ne sia la messa in moto sottratta

alla iniziativa degli interessati a rendere irretrattabili gli effetti

del fallimento dichiarato. Senonché il diritto di difesa del debitore,

il quale è destinatario degli effetti del fallimento in assai maggior

misura degli altri interessati alla revoca della sentenza dichiarativa,

se non riceve offesa dalla seconda delle ragioni giustificatrici della

norma in esame (si vuol dire l'impulso d'ufficio), riesce colpito dalla

difficoltà della conoscenza effettiva della pronuncia somministrata al

debitore dalla affissione, dalla quale pur prende a decorrere il

termine di quindici giorni.

Allegare, come da questa Corte si è giudicato con precedenti

pronunce (sent. 93/1962; sent. 141/1970; ord. 59/ 1971), l'adagio:

vigilantibus, non dormientibus iura succurrunt non convince, perché

tutto sta a vedere se sia da reputarsi dormiens il debitore che non

rispetta il termine decorrente dall'affissione, e la esperienza insegna

che la risposta affermativa è quanto meno azzardata.

La inidentificabilità, poi, degli altri interessati, se legittima

la scelta del legislatore nei limiti in cui ricorre la ripetuta

inconoscibilità, non somministra utile supporto al dettato normativo

nell'ipotesi del debitore, talché ben può concludersi che la

individuazione del dies a quo nell'affissione dell'estratto della

sentenza è, per quel che concerne l'opposizione del debitore, priva di

razionale fondamento.

Infine, la celerità della procedura fallimentare nel suo complesso

intesa e la tutela degli interessi dei creditori sono a torto invocate,

per poco si consideri che tutti gli effetti del fallimento si producono

- a prescindere dalla affissione -a far tempo dalla pronuncia (e cioè

dalla pubblicazione mediante deposito in cancelleria) della sentenza

dichiarativa, la quale è esecutiva di diritto e insuscettibile di

sospensione, e che la sua revoca non impinge sulla validità degli

effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi del fallimento.

3. - Alcuno dei giudici si è domandato e ha domandato se la

mancata o tardiva esecuzione delle altre forme di propalazione della

pronuncia (e segnatamente della comunicazione dell'estratto della

sentenza) incida sulla idoneità della affissione alla decorrenza del

termine per l'opposizione del fallito, ma del quesito è unico

destinatario il giudice ordinario, al quale competono l'interpretazione

e l'applicazione della legge fallimentare e del codice di procedura

civile, che non cessa di essere la legge generale della giurisdizione

dei diritti (art. 1).

Altro giudice ha sollecitato la Corte a sostituire alla affissione

la ricezione da parte del fallito del biglietto di comunicazione

dell'estratto della sentenza dichiarativa quale atto idoneo alla

decorrenza del termine, ma la operazione compete al legislatore, non

alla Corte.

Né va sottaciuto che alla raccomandata pura e semplice, di cui il

legislatore ordinario, malgrado l'ammonimento espresso nella sent.

88/1977 di questa Corte, ha insistito nel reputarsi pago nella parziale

novellazione del combinato disposto degli artt. 136 c.p.c. e 45

d.a.c.p.c., operata con gli artt. 7 e 8 legge 7 febbraio 1979, n. 59,

dovrebbe, per esaudire il voto, essere sostituita, le quante volte il

biglietto non sia consegnato dal cancelliere al debitore né venga

notificata per mezzo di ufficiale giudiziario, la raccomandata con

avviso di ricevimento: sostituzione che implica ancora e sempre quella

creazione di nuove norme, che non compete alla Corte.

Le or svolte riflessioni pongono in evidenza come, anche ratione

temporis (ancora non erano entrati a far parte del complesso normativo

gli artt. 7 e 8, nonché 3 legge 59/1979), non possa essere invocata

come espressione di opposto indirizzo la sent. 255/1974 con la quale

la Corte non si è limitata a giudicare illegittimi gli artt. 131,

primo e terzo comma, e 183, primo e terzo comma, r.d. 267/1942, ma si

è indotta a sostituire all'affissione la ricezione della comunicazione

del dispositivo; a chi ben guardi la invocazione è frutto di

disattenta lettura dell'arresto del '74, volta che eventuali parti del

giudizio di appello sono nel campo dei concordati le sole parti

costituite nel giudizio di primo grado e, pertanto, non si avverte

l'esigenza di costruire un dies a quo uno ed unico per la massa

sconosciuta degli interessati diversi dal debitore.

Né merita, infine, diverso apprezzamento la denuncia

d'incostituzionalità dell'art. 30 legge 87/1953, in questa sede sporta

da una delle parti, comecché inidoneo a colmare "vuoti" provocati da

pronunce d'incostituzionalità di leggi e atti aventi forza di legge.

4. - Il dispositivo, che la Corte va a formulare, consente ai

giudici, che lo han sollecitato, di pronunciare sul merito; anche alla

Corte d'appello di Brescia, la quale ha posto in rilievo la condizione

del socio illimitatamente responsabile non rappresentante della

società personale, che non fu posto in grado di difendersi nella

procedura di dichiarazione di fallimento, evidente essendo che, una

volta eliminato l'ostacolo della decadenza dalla opposizione, la cui

disciplina, traverso il richiamo effettuato dall'art. 147, primo e

terzo comma, r.d. 267/1942, va rinvenuta nell'art. 18, sarà il socio

ammesso a far valere le sue ragioni.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i quattro procedimenti, iscritti ai nn. 323, 484, 508/1977

e 847/1979, dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18,

primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede

che il termine di quindici giorni per fare opposizione decorra per il

debitore dalla affissione della sentenza che ne dichiara il fallimento.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 novembre 1980.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO

GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA -

MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO

- LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN

- ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO

PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO

LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1980:151 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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