Art. 147 fallimento — Società con soci a responsabilità illimitata

La sentenza che dichiara il fallimento di una societa' appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, produce anche il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili. Il fallimento dei soci di cui al comma primo non puo' essere dichiarato decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilita' illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalita' per rendere noti ai terzi i fatti indicati. La dichiarazione di fallimento e' possibile solo se l'insolvenza della societa' attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla data della cessazione della responsabilita' illimitata. Il tribunale, prima di dichiarare il fallimento dei soci illimitatamente responsabili, deve disporne la convocazione a norma dell'articolo 15. Se dopo la dichiarazione di fallimento della societa' risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio fallito, dichiara il fallimento dei medesimi. Allo stesso modo si procede, qualora dopo la dichiarazione di fallimento di un imprenditore individuale risulti che l'impresa e' riferibile ad una societa' di cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso ((reclamo)) a norma dell'articolo 18.50 In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

5

La Corte Costituzionale con sentenza 2 - 16 luglio 1970 n. 142 (in G.U. 1a s.s. 22/7/970 n. 184) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nelle parti in cui: a) non consente ai soci illimitatamente responsabili l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione di fallimento; b) nega al creditore interessato la legittimazione a proporre istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili nelle forme dell'art. 6 del regio decreto predetto.".

Corte Costituzionale

6

La Corte Costituzionale con sentenza 20 - 27 giugno 1972 n. 110 (in G.U. 1a s.s. 28/06/1972 n. 165) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147 comma primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della societa' con soci a responsabilita' illimitata, perche' detti soci possano esercitare il diritto di difesa".

Corte Costituzionale

9

La Corte Costituzionale con sentenza 21 - 28 maggio 1975 n. 127 (in G.U. 1a s.s. 04/06/1975 n. 145) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (cosiddetta legge fallimentare), nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a chiedere la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili".

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale con sentenza 11 - 21 luglio 2000 n. 319 (in G.U. 1a s.s. 26/07/2000 n. 31) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilita' illimitata di societa' fallita possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilita' illimitata.".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 319/2000

    Ha colpito questo articolo
    21 luglio 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, primo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui prevede che il fallimento dei soci a responsabilità illimitata di società fallita, possa essere dichiarato dopo il decorso di un anno dal momento in cui essi abbiano perso, per qualsiasi causa, la responsabilità illimitata. Infatti, alla luce di quanto affermato nella sentenza n. 66/1999, e dell'ivi richiamato principio di certezza delle situazioni giuridiche, deve ritenersi la necessità di un limite temporale alla assoggettabilità al fallimento del socio di società commerciale, così come in tutti i casi di perdita, per qualsiasi causa, della responsabilità illimitata. Appare tuttavia evidente che la rilevata illegittimità non possa essere sanata se non uniformando la disciplina del fallimento del socio illimitatamente responsabile a quella dettata per l'imprenditore individuale o collettivo, dagli artt. 10 e 11 della legge fallimentare, che fissano tale limite temporale in un anno dalla cessazione dell'impresa (o dalla morte dell'imprenditore). - v. anche le sentenze n. 200/1999 e 65/1999. A.M.M.

    Art. 10 fallimento · Art. 147 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 127/1975

    Ha colpito questo articolo
    28 maggio 1975

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 147, secondo comma, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, (legge fallimentare) sollevata dalla Corte di cassazione, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., sotto il profilo che tale norma nega al fallito la legittimazione a proporre istanza al Tribunale fallimentare per la dichiarazione di fallimento dei soci illimitatamente responsabili. Gli effetti, che gli artt. 42 e 43 legge fallimentare importano sulla disponibilità dei beni da parte del fallito e sulla sua legittimazione processuale attiva e passiva relativamente ai rapporti patrimoniali compresi nel fallimento, giustificano, a termini degli artt. 3 e 24 Cost., la pronuncia di illegittimità, come è stato ritenuto, con la sent. n. 142/72, per l'ammissibilità dell'istanza di dichiarazione di fallimento di altri soci illimitatamente responsabili, proposta dal creditore. In conseguenza deve anche dichiararsi, a termini dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'art. 22 legge fallimentare nella parte in cui nega al fallito la legittimazione a proporre reclamo contro la pronunzia del Tribunale che ha respinto l'istanza per la dichiarazione di fallimento di socio illimitatamente responsabile.

    Art. 147 fallimento · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 110/1972

    Ha colpito questo articolo
    27 giugno 1972

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 147, comma primo del R.D. 16 marzo 1942 (legge fallimentare) nella parte in cui non prevede che il Tribunale debba ordinare la compartizione in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il diritto di difesa. Questo diritto infatti deve essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare, sia pure compatibilmente con le finalità di tutela di interesse pubblico a cui essa è preordinata per dar modo ai soci illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettibilità all'esecuzione fallimentare. Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza e di tempestività proprie della procedura fallimentare e con le finalità di giustizia a cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente coordinato.

    Art. 147 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 195 fallimento · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 1 parola tolta, 1 parola aggiunta.

… cui il fallito e' socio illimitatamente responsabile. Contro la sentenza del tribunale e' ammesso tolto: appello aggiunto: reclamo a norma dell'articolo 18. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante puo' proporre reclamo alla corte d'appello a norma dell'articolo 22.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art147 · fonte del testo

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