Corte costituzionale

Sentenza n. 110/1972

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 27/06/1972 · relatore Vincenzo Trimarchi

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 15,

16, 18, 147, primo comma, 162, 195, secondo comma, e 217, primo e

secondo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare),

nonché degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, promossi

con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 13 febbraio 1970 dal tribunale di Roma nel

procedimento penale a carico di Antinori Guglielmo, iscritta al n. 118

del registro ordinanze 1970 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 125 del 20 maggio 1970;

2) ordinanza emessa il 16 aprile 1970 dal tribunale di Potenza sul

ricorso di Padula Giovanni per l'ammissione alla procedura del

concordato preventivo, iscritta al n. 222 del registro ordinanze 1970 e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 222 del 2

settembre 1970;

3) ordinanza emessa il 23 aprile 1970 dal tribunale di Milano nel

procedimento civile vertente tra Terrabuio Magni Sirio, il fallimento

della società S.I.R.A. e la società Officina elettromeccanica

Bertani, iscritta al n. 90 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 106 del 28 aprile 1971;

4) ordinanza emessa l'11 marzo 1971 dal pretore di Siracusa nel

procedimento penale a carico di Di Pace Luigi, iscritta al n. 198 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 163 del 30 giugno 1971;

5) ordinanza emessa il 23 marzo 1971 dal tribunale di Bologna nel

procedimento civile vertente tra Meletti Luciano, Guidi Guido e la

Cassa rurale ed artigiana di San Matteo della Decima, iscritta al n.

292 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale

della Repubblica n. 259 del 13 ottobre 1971;

6) ordinanza emessa il 24 giugno 1971 dal pretore di Verona nel

procedimento penale a carico di Mozzo Marino, iscritta al n. 381 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 297 del 24 novembre 1971;

7) ordinanza emessa il 7 luglio 1971 dal pretore di Napoli nel

procedimento penale a carico di Peluso Elvira e Renzi Renzina, iscritta

al n. 406 del registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 311 del 9 dicembre 1971;

8) ordinanza emessa il 2 luglio 1971 dal pretore di Mantova nel

procedimento penale a carico di Gradi Ugo, iscritta al n. 415 del

registro ordinanze 1971 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971;

9) ordinanza emessa il 20 aprile 1971 dalla Corte d'appello di

Milano nel procedimento civile vertente tra Ulivi Luigina e Todisco

Adriano, iscritta al n. 425 del registro ordinanze 1971 e pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 323 del 22 dicembre 1971.

Visti gli atti di costituzione di Antinori Guglielmo e di

intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1972 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Nel procedimento penale a carico di Guglielmo Antinori,

imputato dei reati di cui agli artt. 216, n. 1, e 217 del r.d. 16 marzo

1942, n. 267 (contenente la disciplina del fallimento, del concordato

preventivo, della amministrazione controllata e della liquidazione

coatta amministrativa), il tribunale di Roma con ordinanza del 13

febbraio 1970 denunciava, per violazione dell'art. 24 della

Costituzione, gli artt. 15, 16 e 18 della detta legge fallimentare e

più precisamente la norma dell'art. 15 che prevede "solo la facoltà

del tribunale di esaminare il debitore prima di emettere la sentenza

dichiarativa di fallimento" e le altre norme per ragioni di connessione

e di conseguenzialità.

A proposito della rilevanza della questione il tribunale riteneva

che l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale

dell'art. 15 avrebbe invalidato la sentenza dichiarativa di fallimento

e così avrebbe fatto venir meno uno degli elementi costitutivi dei

reati di bancarotta contestati.

La questione sarebbe non manifestamente infondata perché l'art. 15

non assicurerebbe il contraddittorio nella fase del procedimento

anteriore alla dichiarazione di fallimento e non consentirebbe al

debitore di far valere le proprie istanze e ragioni.

Davanti a questa Corte, dopo che l'ordinanza è stata regolarmente

comunicata, notificata e pubblicata, si è costituito l'Antinori, a

mezzo degli avvocati Antonio Rivolta ed Egidio Franco, il quale ha

concluso per la fondatezza della questione.

Non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

Per l'Antinori l'art. 15 non assicurerebbe il diritto di difesa

perché è affidata al tribunale solo la facoltà di sentire il fallito

in camera di consiglio, perché la semplice audizione del fallito non

soddisfa l'esigenza del diritto alla difesa, perché a codesta esigenza

non fa fronte neppure il successivo art. 18 e perché infine la

sentenza dichiarativa di fallimento è immediatamente esecutiva.

All'udienza dell'8 marzo 1972 non è intervenuto per l'Antinori

alcun difensore.

2. - Il tribunale di Potenza, chiamato a pronunciarsi sulla domanda

di ammissione alla procedura di concordato preventivo avanzata da

Giovanni Padula, premesso che sulla base degli elementi in suo potere

avrebbe dovuto con decreto dichiarare inammissibile la proposta di

concordato e con sentenza, dichiarare d'ufficio, il fallimento del

ricorrente, con ordinanza del 16 aprile 1970, prospettava dubbi sulla

legittimità costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

L'art. 162 sarebbe viziato, innanzitutto, perché prevede come

facoltativo per il tribunale sentire o meno il debitore e stabilisce

invece la regola dell'obbligatorietà dell'intervento del pubblico

ministero, riservando in tal modo alle parti del processo di concordato

preventivo una diversità di posizione; ed in secondo luogo, perché se

è consentita come facoltativa l'audizione del debitore, non è

assicurata, comunque, una adeguata ed efficace garanzia di difesa,

anche per la mancata previsione dell'assistenza di un difensore, in

tale fase sommaria, suscettibile di produrre gravi conseguenze, tra cui

il fallimento del ricorrente.

Inoltre, la norma in esame sarebbe costituzionalmente illegittima,

sempre in riferimento all'art. 24, comma secondo, per il fatto che il

decreto che dichiara inammissibile l'istanza di concordato è per

espresso dettato legislativo, non soggetto a reclamo. Tale esclusione

sarebbe in pieno contrasto con il diritto di difesa, dato, in

particolare, che il debitore non può interloquire sui motivi di un

provvedimento che non solo lo priva di un suo diritto, ma da cui

dipende anche l'emanazione di un altro provvedimento più grave, quale

è la sentenza dichiarativa del fallimento.

L'ordinanza è stata regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non si è costituita alcuna delle parti.

E non ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei

ministri.

3. - Avverso la sentenza del tribunale di Milano con cui era stato

dichiarato il fallimento della S.I.R.A. s.a.s. di Sirio Terrabuio

Magni e C., in liquidazione, e del Terrabuio Magni quale socio

illimitatamente responsabile, questi proponeva opposizione deducendo,

tra l'altro, di non essere stato sentito dal tribunale prima della

dichiarazione di fallimento, che era pendente davanti alla Corte

costituzionale la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15

della legge fallimentare in quanto prevede solo come facoltativa

l'audizione del debitore, e che qualora quella questione fosse stata

ritenuta fondata, il primo comma dell'art. 147 avrebbe potuto essere

considerato costituzionalmente legittimo.

Il tribunale, con ordinanza del 23 aprile 1970, riteneva invece che

nel giudizio de quo si potesse fare questione unicamente

dell'applicazione della norma da ultimo indicata e non anche di quella

contenuta nell'art. 15.

E sollevava la questione di legittimità costituzionale dell'art.

147, comma primo, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, nella parte in cui "fa conseguire automaticamente, alla

dichiarazione di fallimento della società, la dichiarazione di

fallimento dei soci illimitatamente responsabili, senza che vengano

personalmente sentiti o comunque previamente avvertiti".

I motivi per i quali la norma sarebbe contrastante con il diritto

di difesa, secondo il tribunale, sarebbero quelli indicati dallo stesso

tribunale e da altri giudici a fondamento della dedotta illegittimità

costituzionale dell'art. 15 e si riassumerebbero "nella considerazione

che, data la particolare gravità degli effetti che discendono dalla

sentenza di fallimento, ivi compresa la limitazione di diritti

personali costituzionalmente garantiti, non si può ritenere

sufficiente garanzia di difesa la possibilità per il fallito di

proporre successiva opposizione contro la sentenza che, oltre tutto, è

immediatamente esecutiva".

Si è provveduto successivamente alle comunicazioni, alle

notificazioni e alla pubblicazione di legge dell'ordinanza.

Davanti a questa Corte non si è costituita nessuna delle parti e

non è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri.

4. - A seguito del fallimento di Luigi Di Pace, socio di fatto di

Rosario Di Pace e di Antonio Salvo, dichiarati falliti con precedente

sentenza, veniva iniziato davanti al pretore di Siracusa procedimento

penale a suo carico per il reato di bancarotta semplice contabile.

Il pretore che nei confronti degli altri due soci aveva applicato

l'amnistia concessa con d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283, e per il delitto

ora contestato a Luigi Di Pace, per ciò che il fallimento della

società e dei detti due soci era stato dichiarato entro il termine di

efficacia del provvedimento di clemenza, constatato che il nuovo

fallimento era intervenuto al di là di quel termine, sollevava, con

ordinanza dell'11 marzo 1971, questione di legittimità costituzionale

dell'art. 217, comma primo, della legge fallimentare nella parte in cui

prevede come elemento costitutivo del reato la sentenza dichiarativa di

fallimento.

Riteneva che, essendo la sentenza dichiarativa di fallimento

elemento costitutivo del reato de quo, "da situazioni eguali (obbligo

della tenuta dei libri e registri contabili da parte di tutti i soci di

società irregolari) deriverebbero effetti diversi, in quanto ai soci

dichiarati falliti con sentenza - elemento costitutivo del reato e data

di consumazione dello stesso - emessa in una certa data si

applicherebbero istituti, quale ad esempio l'amnistia o la

prescrizione, che non potrebbero applicarsi ovvero diversamente si

applicherebbero a seguito di ulteriore sentenza dichiarativa del

fallimento di altri soci". E ciò risalirebbe "non all'azione dei

falliti, bensì soltanto alla più o meno solerte esplicazione della

procedura fallimentare da parte degli organi prepostivi".

Il pretore concludeva osservando che in presenza di situazioni come

quella sottoposta al suo esame, la norma, in parte qua, violerebbe

senza ragionevole motivo l'art. 3 della Costituzione.

L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte, non vi è stata costituzione di parti e non

si è avuto neppure intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri.

5. - Avverso la sentenza del tribunale di Bologna con cui era stato

dichiarato lo stato di insolvenza della Cassa rurale ed artigiana di

San Matteo della Decima, società cooperativa a responsabilità

illimitata, proponevano opposizione Luciano Meletti e Guido Guidi,

rispettivamente socio e direttore generale della Cassa. Tra l'altro, il

Guidi eccepiva l'illegittimità costituzionale dell'art. 195 della

legge fallimentare in riferimento all'art. 24, comma secondo, della

Costituzione.

Il tribunale di Bologna, con ordinanza del 23 marzo 1971, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata la questione.

Richiamata la sentenza n. 141 del 1970 di questa Corte, osservava

che la sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza dell'impresa

soggetta a liquidazione coatta amministrativa ha lo stesso contenuto

della sentenza dichiarativa di fallimento in quanto fondata

sull'accertamento dei medesimi presupposti e che anzi i due

provvedimenti sono equiparabili a tutti gli effetti, e che le

conseguenze che ne derivano sono analoghe ed ugualmente gravi. E da

ciò deduceva, stante la sostanziale identità dei due istituti, che

anche per la fase processuale di accertamento dello stato di insolvenza

di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa dovesse

essere garantito il diritto di difesa, e conseguentemente che fosse in

contrasto con l'art. 24, comma secondo, della Costituzione l'art. 195,

comma secondo, della legge fallimentare nella parte in cui "esso non

prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del

debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa,

in contraddittorio sia con la parte istante sia con l'autorità

governativa incaricata della sorveglianza sull'impresa".

L'ordinanza veniva comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna delle parti. E non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

6. - Nel procedimento penale a carico di Marino Mozzo, imputato del

reato di cui all'art. 217, commi primo e secondo, il pretore di Verona

non riteneva di potere applicare alla specie il d.P.R. 22 maggio 1970,

n. 283, perché, pur essendo l'attività imprenditoriale del Mozzo

cessata sin dal luglio 1969, il suo fallimento era stato dichiarato

l'11 aprile 1970 e perché bisognava rifarsi alla data della sentenza

per determinare il momento consumativo del reato.

Senonché, in accoglimento dell'eccezione dell'imputato, riteneva

rilevante e non manifestamente infondata, in riferimento all'art. 3

della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 217, commi primo e secondo, nella parte in cui la norma

prevede la dichiarazione di fallimento come elemento costitutivo della

fattispecie, anziché semplice condizione obbiettiva di punibilità.

La violazione del principio di eguaglianza risiederebbe nel fatto

che la determinazione del momento consumativo del reato è rimessa

sostanzialmente al gioco delle più varie circostanze (talora del tutto

casuali, come uno sciopero di cancellieri o l'impedimento di un giudice

del collegio) od alla maggiore o minore solerzia e celerità dei

tribunali; e nel differente trattamento previsto nei confronti dei

soggetti imputati in relazione ad ipotesi criminose diverse da quella

in oggetto, allorché si renda necessario accertare il momento

consumativo del reato, in vista dell'applicazione di amnistia od

indulti.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva alcuna parte privata.

E non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

7. - Nel procedimento penale a carico di Elvira Peluso e Renzina

Renzi, imputate dei reati di cui agli artt. 217, comma secondo, e 220

della legge fallimentare, il pretore di Napoli, chiamato a pronunciarsi

sulla richiesta della difesa che si dovessero dichiarare estinti i

reati per amnistia (in base al d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283) per

essere l'attività commerciale cessata in epoca anteriore alla data del

6 aprile 1970, con ordinanza del 7 luglio 1971, sollevava d'ufficio

questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3,

comma primo, della Costituzione, dell'art. 217, comma secondo, della

legge fallimentare "nella parte in cui facendo coincidere la

consumazione del reato col momento in cui viene emessa la sentenza

dichiarativa di fallimento non consente di godere del beneficio

dell'amnistia solo a quegli imputati per i quali la dichiarazione di

fallimento sia intervenuta dopo il termine ultimo di efficacia del

beneficio, prescindendo dall'epoca in cui ebbe a realizzarsi la

condotta, ancorché anteriore all'indicato termine".

Codesto trattamento non sarebbe unico ma differenziato. E la

disciplina sarebbe non razionale, atteso che può godere dell'amnistia

colui che ha continuato l'esercizio dell'impresa magari sino alla

sentenza di fallimento, se questa interviene prima del detto termine, e

non può invece fruirne chi pur avendo cessato da tempo l'attività, è

dichiarato fallito in data posteriore, e sul tempo della sentenza

influiscono fattori del tutto casuali e, in ogni caso, indipendenti

dalla volontà dell'agente.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.

Non spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri.

8. - Nel procedimento penale a carico di Ugo Gradi, imputato del

reato previsto e punito dall'art. 217, comma secondo, della legge

fallimentare, il pretore di Mantova, accogliendo l'eccezione avanzata

dalla difesa dell'imputato, sollevava questione di legittimità

costituzionale di quell'articolo, in riferimento all'art. 3 della

Costituzione. Premesso che la norma prende in considerazione un

comportamento (mancata o irregolare tenuta dei libri e delle scritture

contabili obbligatorie) che in se stesso considerato, non è previsto

dalla legge come reato, ma che acquista tale rilievo ove l'autore della

condotta sia incorso in una situazione di dissesto sfociata nel

fallimento, il pretore, stante ciò, osservava che l'imprenditore, a

parità di condizioni giuridiche, risponde o meno del reato de quo a

seconda delle sue vicissitudini economiche, e che "di due imprenditori

che non abbiano tenuto i libri contabili obbligatori, soltanto colui

che sarà dichiarato fallito risponderà penalmente dell'addebito", e

riteneva, pertanto, violato il principio di eguaglianza.

Il pretore di Mantova, inoltre, dopo aver rilevato che a sensi

degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, la sentenza

dichiarativa di fallimento - pur essendo atto conclusivo di un

procedimento sommario al quale non partecipa obbligatoriamente il

pubblico ministero - fa stato nel procedimento penale di bancarotta,

osservava che in tal modo si avrebbe una paralisi della funzione

principale del giudice penale che provocherebbe a sua volta la paralisi

della difesa.

Denunziava quindi per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, i detti articoli nelle parti in cui vincolano il giudice

penale a tener fermo un presupposto (status di imprenditore) contenuto

in una sentenza resa in un procedimento non garantito da adeguato

contraddittorio.

L'ordinanza, emessa sotto la data del 2 luglio 1971, veniva

regolarmente comunicata, notificata e pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti.

Spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri a

mezzo dell'Avvocatura generale dello Stato, che concludeva per

l'infondatezza di entrambe le questioni. In relazione alla prima

questione, deduceva che nessuna disparità di trattamento è

prospettabile qualora si segua l'orientamento giurisprudenziale della

Corte suprema di cassazione: la avvenuta dichiarazione di fallimento,

in sostanza, determina una obiettiva diversità di condizioni

dell'imprenditore fallito che giustifica la diversa rilevanza

dell'interesse penalmente tutelato. A proposito della seconda questione

l'Avvocatura generale osservava che sulla legittimità costituzionale

degli artt. 19 e 21 la Corte costituzionale, con sentenza n. 5 del 1965

si era incidentalmente pronunziata precisando che spetta al legislatore

ordinario di regolamentare il sistema di coordinamento tra le diverse

giurisdizioni e che codesto sistema non entra in conflitto con il

diritto di difesa. Con riferimento alla specifica prospettazione,

rilevava che erroneamente sarebbero stati denunziati gli artt. 19 e 21

del codice di procedura penale e che invece, secondo il pretore,

sarebbero illegittime le norme regolanti il procedimento fallimentare.

La questione, quindi, sarebbe oltre tutto inammissibile.

All'udienza dell'8 marzo 1972, il sostituto avvocato generale dello

Stato Renato Carafa, insisteva nelle prese conclusioni.

9. - Luigina Ulivi, dichiarata fallita con sentenza del tribunale

di Varese a seguito di declaratoria di inammissibilità della proposta

di concordato preventivo, proponeva opposizione.

Avverso la sentenza di rigetto, adiva la Corte d'appello di Milano,

sollevando, oltre alle questioni di merito, l'eccezione di

illegittimità costituzionale dell'art. 162 della legge fallimentare,

in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, e sotto

due profili.

La Corte d'appello di Milano, con ordinanza del 20 aprile 1971, non

ravvisava esistente la dedotta illegittimità della norma in quanto

questa non prevede l'impugnabilità del decreto di inammissibilità

della domanda di concordato preventivo, e sollevava invece la questione

di legittimità costituzionale della norma nella parte in cui non

prevede l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione

dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di

difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di fallimento, nei

limiti compatibili con la natura di tale procedimento. Riteneva a

quest'ultimo riguardo che al debitore, nella detta sede, spettasse la

stessa guarentigia che gli è stata riconosciuta, in relazione all'art.

15 della legge fallimentare, da questa Corte con sentenza n. 141 del

1970.

L'ordinanza veniva regolarmente comunicata, notificata e

pubblicata.

Davanti a questa Corte non si costituiva nessuna delle parti e non

spiegava intervento il Presidente del Consiglio dei ministri. Considerato in diritto :

1. - Con le nove ordinanze indicate in epigrafe vengono prospettate

questioni di legittimità costituzionale relative a norme del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (contenente la disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, della amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa): si assume che non garantiscano il

diritto di difesa le norme di cui agli artt. 15, 16 e 18; 147, comma

primo; 162 e 195, comma secondo, e che vadano contro il principio di

eguaglianza quelle di cui all'art. 217, commi primo e secondo.

Con una delle sopradette ordinanze, inoltre, in sede di

applicazione dell'art. 217, comma secondo, si denunciano, per

violazione dello stesso art. 3, le norme previste dagli artt. 19 e 21

del codice di procedura penale.

Le questioni così sollevate presentano notevoli analogie ovvero

sono sostanzialmente connesse; i relativi giudizi possono, pertanto,

essere riuniti e decisi con unica sentenza.

2. - La denuncia relativa agli artt. 15, 16 e 18 della legge

fallimentare, per contrasto con l'art. 24, comma secondo, della

Costituzione, è stata avanzata dal tribunale di Roma, con ordinanza

del 13 febbraio 1970, nel procedimento penale a carico di un

imprenditore commerciale tratto a giudizio per rispondere dei reati di

cui agli artt. 216, n. 1, e 217 della detta legge.

Secondo il giudice a quo, la questione sarebbe rilevante perché

l'eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 15

invaliderebbe la sentenza dichiarativa di fallimento, e farebbe venir

meno uno degli elementi costitutivi dei reati di bancarotta contestati,

ed il diritto di difesa non sarebbe garantito perché, a sensi

dell'art. 15, il tribunale non è tenuto a sentire il debitore prima di

dichiararne il fallimento.

La Corte, pur potendosi seriamente dubitare dell'ammissibilità

della questione, è dell'avviso che della stessa debba essere

dichiarata la manifesta infondatezza, atteso che, in un tempo

successivo a quello in cui è stata emessa l'ordinanza de qua, con

sentenza n. 141 del 1970 è stata dichiarata l'illegittimità

costituzionale dell'art. 15 proprio nella parte in cui esso non

prevedeva l'obbligo del tribunale di disporre la comparizione

dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di

difesa nei limiti compatibili con la natura del procedimento.

3. - Sulla legittimità costituzionale dell'art. 147, comma primo,

della legge fallimentare, e sempre con riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, vengono avanzati dubbi dal tribunale di

Milano con l'ordinanza del 23 aprile 1970. Ad avviso del giudice a quo

la dedotta illegittimità costituzionale risiederebbe nel fatto che la

norma non prevede che siano personalmente sentiti o comunque

previamente avvertiti i soci illimitatamente responsabili nei cui

confronti produce effetto la sentenza che dichiara il fallimento della

società con soci a responsabilità illimitata.

La Corte ritiene che in relazione alla norma in esame ed a

fondamento della pronuncia che di seguito viene adottata, valgono i

motivi posti a base della citata sentenza n. 141 del 1970 nonché della

sentenza n. 142 dello stesso anno (con cui è stata dichiarata

l'illegittimità costituzionale dell'art. 147, comma secondo, nella

parte in cui "non consente ai soci illimitatamente responsabili

l'esercizio del diritto di difesa nei limiti compatibili con la natura

del procedimento di camera di consiglio prescritto per la dichiarazione

di fallimento").

La circostanza che la norma dell'art. 15, di cui è stata

dichiarata l'illegittimità costituzionale nei sensi sopra detti, sia

una norma di portata generale e quindi applicabile anche all'ipotesi

del fallimento delle società, non è di ostacolo all'accoglimento

della tesi sostenuta dal giudice a quo che per il primo comma dell'art.

147 il tribunale possa non sentire personalmente o non previamente

avvertire i soci illimitatamente responsabili in quanto tali. Era in

facoltà ed ora, dopo la pubblicazione della sentenza n. 141 del 1970,

è obbligo del tribunale di "disporre la comparizione dell'imprenditore

in camera di consiglio per l'esercizio del suo diritto di difesa", e

ciò tanto se il debitore sia un imprenditore individuale quanto se lo

stesso sia una società. Ma in questo secondo caso, e nella specifica

ipotesi di società con soci a responsabilità illimitata, è tuttavia

vigente la norma denunciata che riguarda i soci illimitatamente

responsabili in quanto tali, e non nella loro eventuale qualità di

amministratori o liquidatori della società.

Giustamente il tribunale di Milano ritiene che in caso di

fallimento di una società con soci a responsabilità illimitata, non

basti la convocazione dell'imprenditore collettivo in camera di

consiglio prima della dichiarazione di fallimento, ovvero di alcuno dei

soci aventi la rappresentanza della società perché, qualora si operi

in codesti modi, può essere soddisfatto il diritto di difesa della

società, ma non quello di tutti i soci, soggetti personalmente al

fallimento.

Stante ciò, la Corte è dell'avviso che il diritto di difesa debba

essere garantito anche nella prima fase della procedura fallimentare,

sia pure compatibilmente con le finalità di tutela dell'interesse

pubblico a cui essa è preordinata, per dar modo ai soci

illimitatamente responsabili di contrastare con l'eventuale ausilio di

difensori, in confronto della società e dei creditori istanti (ed a

ciascuno dei soci in confronto degli altri), la veridicità

dell'asserito stato di insolvenza e l'assoggettabilità all'esecuzione

fallimentare. E conseguentemente ritiene che la norma denunciata sia

illegittima costituzionalmente nella parte in cui non prevede che prima

della dichiarazione del fallimento della società con soci a

responsabilità illimitata, il tribunale debba ordinare la comparizione

in camera di consiglio dei soci illimitatamente responsabili nei cui

confronti produce effetto la detta sentenza.

Ovviamente, gli atti che potranno essere compiuti nel rispetto del

diritto di difesa riconosciuto ai soci illimitatamente responsabili, in

concreto non potranno non essere armonizzati con le esigenze di urgenza

e tempestività proprie della procedura fallimentare e con le finalità

di giustizia, a cui lo stesso diritto di difesa è essenzialmente

coordinato.

4. - Deve parimenti essere dichiarata fondata nei limiti di cui

appresso, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 162,

commi primo e secondo, della legge fallimentare, sollevata dal

tribunale di Potenza e dalla Corte d'appello di Milano con ordinanze

rispettivamente del 16 aprile 1970 e del 20 aprile 1971.

Secondo il primo giudice, la norma sarebbe in contrasto con l'art.

24, comma secondo, sotto due profili: anzitutto, perché prevede come

facoltativa l'audizione del debitore che abbia proposto domanda di

ammissione al concordato preventivo, e prima della dichiarazione di

inammissibilità dell'istanza; e perché non prevede per il debitore,

durante questa stessa fase, l'assistenza del difensore; ed in secondo

luogo, perché dichiara non soggetto a reclamo il decreto di

inammissibilità.

Relativamente al primo profilo, ricorrono, e non è il caso quindi

che siano ripetuti, i motivi posti nel precedente numero a base della

pronuncia di parziale illegittimità dell'art. 147, comma primo. Non

può dirsi, in effetti, sufficiente, per garantire il diritto di difesa

del debitore, la semplice facoltatività della sua audizione. Né

rilevano in senso contrario peculiari caratteristiche della fase

preliminare del procedimento di concordato preventivo; è vero che il

debitore è posto in grado di far conoscere le proprie ragioni e

richieste con la domanda di ammissione alla procedura, ma dopo che

questa ha avuto inizio, al debitore non è consentito più di svolgere

utili difese. Anzi, va tenuto presente che non costituiscono

sufficienti garanzie per il debitore le possibilità che secondo la

giurisprudenza gli sono date di proporre reclamo ex art. 111 della

Costituzione avverso il decreto di inammissibilità, qualora a questo

non segua la dichiarazione di fallimento, o di impugnare la sentenza

dichiarativa del fallimento, perché il reclamo può proporsi solo per

violazione di legge, e dall'eventuale sentenza di revoca del fallimento

residuano in danno del debitore evidenti effetti pregiudizievoli. E si

deve quindi ritenere costituzionalmente illegittima la norma de qua

nella parte in cui non prevede che il tribunale prima di decidere

sull'ammissibilità della proposta, debba invitare il debitore istante

a comparire in camera di consiglio perché possa essere sentito.

Risulta non fondato l'assunto dello stesso tribunale di Potenza,

che la norma in oggetto sia costituzionalmente illegittima perché non

è prevista l'assistenza ad opera di difensore. È, nel sistema, anche

a proposito dei procedimenti speciali, e delle fasi preliminari o

sommarie di più ampi procedimenti giurisdizionali, infatti, che la

parte si possa far rappresentare o almeno assistere da un difensore. In

mancanza di una norma che vieti codesta assistenza, si deve quindi

ritenere che la stessa sia implicitamente ammessa e consentita.

E pertanto il lamentato vizio a proposito della norma de qua non

sussiste.

È invece inammissibile la questione là ove è mossa doglianza in

relazione alla non reclamabilità del decreto con cui il debitore non

venga ammesso alla procedura di concordato preventivo. È di tutta

evidenza, infatti, che manca per il giudice a quo ogni interesse alla

dichiarazione d'illegittimità della norma sul punto in esame, dato

che, qualora la Corte dovesse ravvisare la dedotta illegittimità, la

pronuncia in quanto afferente ad una norma non applicabile dal

tribunale, non inciderebbe in alcun modo sul procedimento in corso.

Rilevata l'illegittimità costituzionale dell'art. 162 in relazione

al primo profilo, risulta non meritevole di accoglimento la

prospettazione che della questione viene effettuata dalla Corte di

appello di Milano, per la quale si avrebbe la violazione dell'art. 24,

comma secondo, per il fatto che la norma denunciata, nel suo secondo

comma, non prevede che il tribunale debba disporre la comparizione

dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di

difesa prima di procedere alla dichiarazione del fallimento.

Infatti, il decreto di inammissibilità della domanda di concordato

preventivo e la sentenza dichiarativa del fallimento del debitore

istante sono i modi e i mezzi di formazione ed esteriorizzazione

dell'unica o contestuale volontà dell'ufficio di talché, prescritto

che del debitore debba essere disposta la comparizione in camera di

consiglio, prima che il tribunale possa emettere il decreto, il diritto

alla difesa è assicurato anche in relazione all'eventuale

dichiarazione di fallimento.

5. - Sarebbe, infine, in contrasto con l'art. 24, comma secondo,

della Costituzione, l'art. 195, comma secondo, della legge fallimentare

nella parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre

la comparizione del debitore in camera di consiglio per l'esercizio del

diritto di difesa, in contraddittorio con la parte che abbia richiesto

la dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa soggetta a

liquidazione coatta amministrativa con esclusione del fallimento, e con

l'autorità governativa che ha la vigilanza sull'impresa stessa.

La questione, sollevata dal tribunale di Bologna con ordinanza del

23 marzo 1971, è fondata.

La norma dell'art. 195, comma secondo, dispone che, prima di

provvedere, il tribunale deve sentire l'autorità governativa che ha la

vigilanza sull'impresa. Ma non prevede per lo stesso tribunale

l'obbligo di disporre la comparizione in camera di consiglio

dell'imprenditore perché questo possa esercitare il diritto di difesa.

L'imprenditore, quindi, non è posto in grado, nella fase anteriore

alla dichiarazione del tribunale, di affermare e dimostrare le proprie

ragioni e di avanzare le proprie richieste, eventualmente con

assistenza tecnica, in confronto dei creditori istanti e dell'autorità

governativa di vigilanza, e a tale carenza, sul terreno delle garanzie

della difesa, non si supplisce con il riconoscimento del diritto alla

opposizione, operato con il quarto comma dello stesso art. 195.

La norma denunciata è perciò illegittima costituzionalmente nella

parte in cui non prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la

comparizione in camera di consiglio dell'imprenditore per l'esercizio

del diritto di difesa, prima che il tribunale stesso si pronunci sulla

richiesta di dichiarazione dello stato di insolvenza dell'impresa

soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione del

fallimento.

6. - Non è invece fondata la questione di legittimità

costituzionale degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione.

Secondo il pretore di Mantova si avrebbe una paralisi della difesa

nel procedimento penale a carico di un imputato del reato previsto e

punito dall'art. 217, comma secondo, della legge fallimentare, come

conseguenza della paralisi della funzione primaria del giudice penale

che in base ai detti artt. 19 e 21 è vincolato "a tener fermo un

presupposto (status di imprenditore) contenuto in una sentenza resa in

un procedimento non garantito da adeguato contraddittorio" per non

esservi previsto l'intervento obbligatorio del pubblico ministero.

Senonché l'asserita impossibilità e difficoltà per l'imputato di

difendersi non sussiste. Proprio tenendosi conto delle norme impugnate,

e sul presupposto della loro applicabilità alla specie, non può

ammettersi che l'imprenditore commerciale, il quale, dichiarato fallito

con sentenza passata in giudicato, sia imputato del reato di bancarotta

semplice, subisca una menomazione del proprio diritto di difesa.

Infatti, in ordine alle condizioni oggettive e soggettive necessarie e

sufficienti per la dichiarazione di fallimento, esso imprenditore ha a

propria disposizione i mezzi e i modi più adeguati per dimostrarne

l'inesistenza o la non sufficienza, sia nella fase anteriore alla

dichiarazione di fallimento sia avverso la relativa sentenza e sino

all'eventuale passaggio in giudicato di essa. Con la dichiarazione di

parziale illegittimità degli artt. 15 e 147, comma primo, e in base al

disposto dell'art. 147, secondo comma (alla luce della citata sentenza

n. 142 del 1970), il tribunale è tenuto a convocare in camera di

consiglio l'imprenditore commerciale e i soci illimitatamente

responsabili perché ogni interessato possa esercitare il proprio

diritto di difesa, anche con l'assistenza tecnica, nei limiti

consentiti dalla natura e funzione del procedimento. E, d'altra parte,

attraverso l'opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento,

all'imprenditore è assicurata un'ampia difesa.

Non si vede, d'altronde, come ed in che senso l'esercizio del

diritto di difesa venga limitato in dipendenza del fatto che nel

procedimento civile di fallimento non è obbligatoria la presenza del

pubblico ministero, la cui partecipazione ad ogni processo civile, per

altro, non è imposta dal vigente sistema costituzionale.

7. - Il pretore di Verona per i primi due commi dell'art. 217 della

legge fallimentare ed i pretori di Siracusa, di Napoli e di Mantova

solo per il secondo comma dello stesso articolo, avanzano dubbi di

legittimità costituzionale, assumendo che sarebbe in contrasto con

l'art. 3 della Costituzione la norma risultante dai detti commi,

considerata in sé ed in relazione ad istituti quali l'amnistia e la

prescrizione, ed allo specifico provvedimento di clemenza di cui al

d.P.R. 22 maggio 1970, n. 283.

Con le ordinanze di rimessione si ritiene in primo luogo, premesso

che l'oggetto della pretesa punitiva statuale consisterebbe non tanto

nel comportamento (mancata od irregolare tenuta dei libri contabili e

delle scritture contabili obbligatorie) quanto nell'insolvenza del

debitore, che soggetti trovantisi in pari condizioni (e cioè

imprenditori commerciali che non abbiano osservato il detto obbligo di

comportamento) vengono trattati differentemente in base e a seconda

delle proprie vicissitudini economiche.

Si rileva in secondo luogo che, dovendosi intendere il reato in

oggetto consumato alla data della sentenza dichiarativa del fallimento,

si avrebbe una ingiustificata disparità di trattamento anche in

relazione al momento consumativo del reato che dipenderebbe dal gioco

delle più varie circostanze o di fattori del tutto casuali o

indipendenti dalla volontà dell'agente, ovvero dalla solerzia o

celerità degli organi giudiziari preposti alla procedura concorsuale

di fallimento.

Codeste ragioni, ad avviso della Corte, non hanno sufficiente

fondamento e quindi non possono essere condivise.

Spetta al legislatore di dire se, come e quando un dato fatto

costituisca reato. Rientra nell'ambito della sua discrezionalità la

valutazione degli interessi meritevoli di tutela, e così pure la

diversificazione, nel trattamento giuridico, di situazioni che, pur

presentando notevoli elementi in comune, non siano identiche.

A proposito dell'ipotesi criminosa dell'art. 217, comma secondo, e

giusta l'interpretazione che ne dà la Corte di cassazione, il

legislatore ha ritenuto che il semplice comportamento dell'imprenditore

commerciale, consistente nella mancata, irregolare o incompleta tenuta

dei libri e delle altre scritture contabili, in violazione dell'obbligo

posto dagli artt. 2214 e seguenti del codice civile, non metta in

pericolo il bene che con quella ipotesi ha inteso tutelare; ed ha

invece ravvisato come attuale, codesta messa in pericolo solo se e

all'atto in cui l'imprenditore commerciale venga dichiarato fallito.

L'attività dell'imprenditore commerciale, per gli interessi che tocca

o su cui incide, è fonte per lo stesso suo autore di responsabilità,

collegata al rischio dell'impresa. Ed in relazione ad essa, appare

quindi razionale che solo alcuni dei comportamenti che quella attività

integrano, siano penalmente riprovati e che lo siano se ed in quanto si

presentino con una certa gravità.

Il legislatore avrebbe potuto considerare la dichiarazione di

fallimento tra l'altro come semplice condizione di procedibilità o di

punibilità, ma ha invece voluto - come è riconosciuto dalla

giurisprudenza della Corte di cassazione - richiedere l'emissione della

sentenza per l'esistenza stessa del reato. E ciò perché, intervenendo

la sentenza dichiarativa del fallimento, la messa in pericolo di

lesione del bene protetto si presenta come effettiva ed attuale.

Stante ciò, è fuor di luogo parlare di soggetti che si trovano in

pari condizioni e di trattamenti giuridici differenziati.

L'articolo 217, comma secondo, prende in considerazione un'unica o

unitaria situazione di fatto (della quale, come si è detto, fa parte

integrante ed essenziale la dichiarazione di fallimento

dell'imprenditore commerciale) e per essa opera una unitaria previsione

del fatto come reato, e delle sanzioni penali.

E del pari non ha ragione di essere l'assunto che, potendo influire

in ordine al momento consumativo del reato fattori del tutto casuali o

indipendenti dalla volontà dell'imprenditore commerciale, la ripetuta

norma dell'art. 217, comma secondo, dia vita ad una discriminazione nel

trattamento giuridico.

Giova al riguardo considerare ancora una volta che la norma pone in

essere una sola previsione valida per tutti gli imprenditori

commerciali soggetti al fallimento, per cui questi commettono il reato

solo quando siano dichiarati falliti. E la eventualità che per

imprenditori commerciali che abbiano cessato contemporaneamente la loro

attività, la data del commesso reato debba coincidere con quella della

dichiarazione di fallimento relativa a ciascuno di essi è del tutto

conseguenziale.

Considerati, per ciò, insoddisfacenti gli argomenti addotti in

generale a sostegno della pretesa disparità di trattamento, vanno

egualmente disattese le ragioni che a detta dei giudici di merito

militerebbero a dimostrazione di quella disparità in casi particolari

ed in relazione a dati istituti.

Come non ricorre una disparità di trattamento nell'ipotesi sopra

ricordata di imprenditori commerciali che, pur cessando l'attività

contemporaneamente, commettano il reato di bancarotta semplice in

momenti diversi perché dichiarati falliti sotto differenti date, così

per quanto in precedenza detto, quella disparità non sussiste

neppure nella ipotesi estrema di più soci illimitatamente responsabili

che, pur avendo svolto una unica attività di impresa, vengano

dichiarati falliti in tempi diversi (secondo le previsioni dei primi

due commi dell'art. 147) e quindi commettono il reato de quo nei detti

tempi. Dato il carattere personale della responsabilità penale, questa

non può non essere ricollegata, per il singolo socio, all'effettivo ed

attuale pericolo di lesione del bene protetto e specificamente alla

dichiarazione di fallimento che lo riguardi, e d'altra parte, è

innegabile l'autonomia dei singoli fallimenti dei vari soci.

Non si ravvisa, infine, alcuna disparità di trattamento mettendo a

raffronto le ipotesi fin qui considerate (ed altre analoghe,

prospettate anch'esse nelle ordinanze di rimessione) nonché quella di

soggetti imputati in forza di altre ipotesi criminose, e per il caso in

cui si renda necessario accertare il momento consumativo del reato, in

vista dell'applicazione di amnistie e indulti ed in particolare del

d.P.R. n. 283 del 1970. Ciò che caratterizza il modo di accertamento

del momento consumativo del reato, come si è visto, non pone la

previsione criminosa di cui all'art. 217, comma secondo, in contrasto

con l'art. 3 della Costituzione; e quindi è logicamente coerente e

conseguenziale che possano essere diversi i momenti di consumazione del

reato anche quando le attività prefallimentari dell'imprenditore siano

state contemporanee o siano finite nello stesso tempo.

Posto ciò, è del tutto giustificato che dell'amnistia o indulto o

di un dato provvedimento di clemenza possano giovarsi solo i soggetti

per i quali i momenti consumativi dei rispettivi reati intervengano

entro il termine di efficacia del singolo provvedimento.

E va infine considerato che la denuncia di incostituzionalità che

qui viene esaminata concerne unicamente l'art. 217, commi primo e

secondo.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

a) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 147 comma

primo, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina del fallimento, del

concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della

liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui non prevede che

il tribunale debba ordinare la comparizione in camera di consiglio dei

soci illimitatamente responsabili nei cui confronti produce effetto la

sentenza che dichiara il fallimento della società con soci a

responsabilità illimitata, perché detti soci possano esercitare il

diritto di difesa;

b) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 162, comma

primo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non

prevede che il tribunale, prima di pronunciarsi sulla domanda di

ammissione alla procedura di concordato preventivo, debba ordinare la

comparizione in camera di consiglio del debitore per l'esercizio del

diritto di difesa;

c) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 195, comma

secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui non

prevede l'obbligo per il tribunale di disporre la comparizione del

debitore in camera di consiglio per l'esercizio del diritto di difesa

nel corso dell'istruttoria diretta ad accertare lo stato di insolvenza

dell'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con

esclusione del fallimento;

d) dichiara inammissibile, per difetto di rilevanza, la questione

di legittimità costituzionale dell'art. 162, comma primo, del citato

r.d. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui dichiara non soggetto a

reclamo il decreto di inammissibilità della domanda di ammissione alla

procedura di concordato preventivo, questione sollevata, in riferimento

all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal tribunale di

Potenza con l'ordinanza indicata in epigrafe;

e) dichiara la manifesta infondatezza della questione di

legittimità costituzionale degli artt. 15, 16 e 18 del citato r.d. 16

marzo 1942, n. 267, sollevata, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza

indicata in epigrafe;

f) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 162, comma secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n. 267,

nella parte in cui non prevede l'obbligo del tribunale di disporre la

comparizione dell'imprenditore in camera di consiglio per l'esercizio

del diritto di difesa prima che si provveda sulla dichiarazione di

fallimento, questione sollevata, in riferimento all'art. 24, comma

secondo, della Costituzione, dalla Corte d'appello di Milano con

l'ordinanza indicata in epigrafe;

g) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 19 e 21 del codice di procedura penale, sollevata, in

riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dal pretore

di Mantova con l'ordinanza indicata in epigrafe;

h) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 217, commi primo e secondo, del citato r.d. 16 marzo 1942, n.

267, sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dai

pretori di Siracusa, di Verona, di Napoli e di Mantova con le ordinanze

indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 20 giugno 1972.

GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRAGALI

- COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE

VERZÌ - GIOVANNI BATTISTA BENEDETTI

- FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI

OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE

ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO

MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI

- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.

ECLI:IT:COST:1972:110 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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