Corte costituzionale

Sentenza n. 95/1977

Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1977 · relatore Alberto Malagugini

Norme in gioco

applicata al caso

Epigrafe

ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 18 del r.d.

16 marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), promosso con ordinanza

emessa il 27 maggio 1974 dal tribunale di Roma, nella procedura

fallimentare a carico della s.r.l. San Marco e San Roberto, iscritta al

n. 450 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta

Ufficiale della Repubblica n. 324 dell'11 dicembre 1974.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei

ministri;

udito nell'udienza pubblica del 23 marzo 1977 il Giudice relatore

Alberto Malagugini;

udito il sostituto avvocato generale dello Stato Giorgio Azzariti,

per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Motivazione

Ritenuto in fatto :

1. - Il liquidatore della società a responsabilità limitata in

liquidazione San Marco e San Roberto, con atto notificato oltre il

termine stabilito dall'art. 18 del r.d. 16 maggio 1942, n. 267

(cosiddetta legge fallimentare), ha proposto opposizione avverso la

sentenza del tribunale di Roma, che ne aveva dichiarato il fallimento,

convenendo in giudizio il curatore nonché il creditore esattore del

Comune di Roma.

L'opponente società ha premesso in fatto che non le erano stati

notificati nella sua sede legale né l'ordine a comparire avanti il

tribunale in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 15 del r.d. n. 267

del 1942, né la comunicazione per estratto della sentenza dichiarativa

del fallimento, ai sensi dell'art. 17 del r.d. medesimo. Ciò perché

sia il creditore istante che l'ufficio giudiziario non avevano tenuto

conto del trasferimento della sede sociale di essa opponente,

regolarmente deliberato dall'assemblea ordinaria dei soci il cui

verbale era stato depositato ed annotato nella cancelleria del

tribunale in epoca anteriore alla instaurazione della procedura

concorsuale.

Pertanto la società a responsabilità limitata in liquidazione San

Marco e San Roberto - che, nel merito, contestava di versare in stato

di insolvenza - ha chiesto fosse dichiarata ammissibile l'opposizione

da essa proposta e revocata la sentenza dichiarativa del fallimento;

subordinatamente, ha sollevato eccezione di legittimità

costituzionale dell'art. 18 della legge fallimentare "nella parte in

cui non dispone che il termine di decorrenza dall'affissione della

sentenza per l'opposizione non si applica quando il fallito dimostri di

non aver avuto conoscenza della procedura per nullità della

notificazione dell'avviso di convocazione in camera di consiglio o

quando la sentenza dichiarativa del fallimento è nulla per nullità

del relativo procedimento".

2. - Con ordinanza in data 27 maggio 1974, il tribunale di Roma ha

ritenuto rilevante e, in riferimento all'art. 24 (comma secondo) della

Costituzione, non manifestamente infondato il dubbio di illegittimità

costituzionale dell'art. 18 (comma primo) del r.d. 16 marzo 1942, n.

267, nella parte in cui non prevede la possibilità di proporre

opposizione anche oltre il termine (perentorio) previsto dalla stessa

norma, almeno nei casi in cui il fallito sia in grado di dimostrare la

nullità della notifica dell'avviso di convocazione in camera di

consiglio e la conseguente nullità della sentenza dichiarativa del

fallimento.

Ad avviso del giudice a quo, la questione sarebbe diversa da quelle

decise con le sentenze n. 93 del 1962 e n. 141 del 1970 di questa

Corte, nel senso che, pur tenendo ferma la decorrenza del termine di

opposizione dalla data di affissione per estratto della sentenza

dichiarativa del fallimento, non sarebbe stata esaminata l'ipotesi in

cui il debitore venisse a trovarsi nell'impossibilità di osservare

quel termine per un concorso di cause a lui non imputabile.

La fondatezza della questione risulterebbe, poi, da un duplice

ordine di considerazioni. Da un lato, dal rilievo desumibile dai citati

precedenti, secondo i quali l'affissione per estratto della sentenza

dichiarativa del fallimento andrebbe inquadrata nel sistema complessivo

previsto dalla legge fallimentare, agli artt. 15, 17 e 84, rispettato

il quale si renderebbero molto rari o addirittura eccezionali i casi in

cui il debitore ignorasse l'esistenza di una procedura concorsuale nei

suoi confronti. Dall'altro, dal principio generale (recentemente

ribadito da questa Corte - sentenza n. 89 del 1972 - in tema di

opposizione proposta tardivamente, per caso fortuito o per forza

maggiore, alla convalida di sfratto) per cui la violazione del diritto

di difesa si dovrebbe negare nell'ipotesi di accertata volontarietà di

un comportamento inerte o negligente dell'interessato, ma sarebbe

consumata in tutti i casi in cui questi non sia stato in grado, per

fatto a lui non imputabile, di osservare un termine perentorio previsto

per il compimento di un atto processuale.

L'ordinanza è stata ritualmente notificata, comunicata e

pubblicata nella Gazzetta Ufficiale.

3. - Nel giudizio innanzi a questa Corte è intervenuto il

Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso

dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia

dichiarata infondata.

Deduce l'Avvocatura che la normativa prevista per la pubblicazione

della sentenza dichiarativa del fallimento è stata già ritenuta

costituzionalmente legittima da questa Corte, indipendentemente dalla

effettiva conoscenza, da parte del fallito, della sentenza, data la

finalità di quest'ultima ed a ragione della rilevanza degli interessi

in gioco e della particolare natura del relativo procedimento.

Osserva, infine, che l'inconveniente lamentato dal giudice a quo

non potrebbe risolversi nella illegittimità costituzionale della norma

denunziata e che, comunque, esso sarebbe da ascrivere, nella specie,

anche a difetto di diligenza della società, per non avere questa

curato di lasciare il nuovo recapito nella vecchia sede. Considerato in diritto :

1. - E stato denunziato a questa Corte, in riferimento all'art. 24

(secondo comma) della Costituzione, l'art. 18 (primo comma) del r.d. 16

marzo 1942, n. 267 (c.d. legge fallimentare), nella parte in cui non

prevede la facoltà di proporre opposizione alla sentenza dichiarativa

di fallimento, anche oltre il termine, ivi stabilito, di quindici

giorni dall'affissione dell'estratto alla porta esterna del tribunale,

nei casi in cui il debitore sia in grado di dimostrare la nullità

della notificazione dell'avviso di convocazione, di esso imprenditore,

in camera di consiglio (ai sensi del vigente testo dell'art. 15 dello

stesso r.d.) e l'asserita conseguente nullità della sentenza che ha

dichiarato il fallimento.

Nell'ordinanza di rimessione, si sottolinea che la questione

proposta è ben diversa da quelle risolte con le sentenze n. 93 del

1962 e n. 141 del 1970 di questa medesima Corte che hanno affermato e

ribadito la compatibilità della forma e del termine previsti dall'art.

18 del r.d. n. 267 del 1942 con il principio costituzionale del diritto

di difesa. Si assume, inoltre, che la questione stessa troverebbe il

suo fondamento nei medesimi principi seguiti dalla sentenza n. 89 del

1972, con la quale è stata dichiarata la parziale illegittimità del

primo comma dell'art. 668 del codice di procedura civile, in quanto non

consentiva l'opposizione tardiva alla convalida di sfratto da parte

dell'intimato che, pur avendo avuto conoscenza della citazione, non

avesse potuto comparire all'udienza per caso fortuito o per forza

maggiore.

2. - Nell'individuare gli esatti termini della questione, occorre,

anzitutto, tener presente che essa non pone in discussione la norma

denunziata nella parte in cui fa decorrere il termine per l'opposizione

dall'affissione per estratto della sentenza, né, tanto meno, investe

quella peculiare forma di pubblicazione della sentenza stessa.

Tale differente questione, già dichiarata non fondata con la

citata sentenza n. 93 del 1962, è stata successivamente ritenuta

manifestamente infondata (sent. n. 141 del 1970, ord. n. 59 del 1971 e

sent. n. 110 del 1972) da questa medesima Corte, davanti alla quale non

sono stati addotti motivi nuovi che avrebbero potuto indurla a mutare

la propria giurisprudenza.

Per la sostanziale diversità della questione ora posta alla Corte,

neppure potrebbe farsi applicazione, nella specie, dei principi posti a

base della successiva sentenza n. 255 del 1974, con la quale è stata

ritenuta contrastante con il precetto costituzionale del diritto di

difesa la decorrenza dei termini per proporre l'appello ed il ricorso

per Cassazione contro la sentenza che omologa o respinge il concordato

preventivo dalla data di affissione di essa anziché da quella di

ricezione della comunicazione della stessa. Infatti, la dichiarazione

di illegittimità costituzionale, in parte qua, del denunziato art.

183, primo comma, e, derivante, degli artt. 181, primo e terzo comma, e

183, terzo comma, del r.d. n. 267 del 1942 poggiava sulla constatazione

che non ricorrevano, nella specie allora in esame, quelle

considerazioni ed esigenze oggettive, inerenti alla speciale procedura

fallimentare delle quali, a ragione, si era tenuto conto in altri casi,

previsti dalla legge medesima.

3. - Nei termini in cui è stata proposta, la questione non è

fondata.

Dalla mancata osservanza della norma di cui all'art. 15 del r.d. n.

267 del 1942 nel testo attuale viene, infatti, dedotta dal giudice a

quo, oltre che la nullità della sentenza dichiarativa del fallimento,

la impossibilità, nella fattispecie, per il debitore, sia di venire

tempestivamente e in concreto a conoscenza della pronunzia che lo

riguarda, sia, conseguentemente, di osservare in concreto il termine

fissato dal successivo art. 18.

Peraltro, come è stato osservato nella sopra citata sentenza n.

255 del 1974, a differenza della notificazione che "tende al risultato

di portare effettivamente l'atto nella sfera di conoscenza dei

destinatari", "l'affissione in sé ed ancor più per le modalità con

cui suole in pratica avvenire, fa sorgere, a tutto concedere, una mera

presunzione di conoscenza peraltro insuperabile".

Per questa sua natura, l'affissione rientra nello schema

strutturale del meccanismo pubblicitario, diretto a produrre non già

la effettiva conoscenza, ma la conoscibilità legale di un atto.

Ne consegue che la prova della non imputabilità all'interessato

della mancata osservanza di un termine decorrente dall'affissione di un

atto, in ragione della mancata effettiva conoscenza dell'atto affisso

per fatto non imputabile all'interessato stesso, si rende

inammissibile, poiché la situazione dei singoli soggetti è

irrilevante, stante "l'insuperabile presunzione di conoscenza" che

inerisce al meccanismo pubblicitario adottato dal legislatore, la cui

legittimità non è contestata dal giudice a quo.

Sotto il profilo ora considerato, la questione è anche diversa da

quella decisa con la sentenza n. 89 del 1972 e, sulla stessa direttiva

di quest'ultima, da quella risolta dalla sentenza n. 120 del 1976.

In entrambe tali decisioni, infatti, si trattava di provvedimenti

dei quali è prevista la notificazione e, sul presupposto della

conoscenza dell'atto da parte dell'intimato, se ne è consentita la

opposizione tardiva quando giustificata da caso fortuito o da forza

maggiore.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 18 (primo comma) del r.d. 16 marzo 1942, n. 267 (disciplina

del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione

controllata e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in

riferimento all'art. 24 (secondo comma) della Costituzione, dal

tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Conte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 24 maggio 1977.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE -

LEONETTO AMADEI - EDOARDO VOLTERRA -

GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSEN -

ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI

DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1977:95 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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