Art. 161 fallimento — Domanda di concordato

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La domanda per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo e' proposta con ricorso, firmato dal debitore, al tribunale del luogo in cui trovasi la sede principale dell'impresa. Nella domanda il ricorrente deve esporre le cause che hanno determinato la sua insolvenza e le ragioni della proposta di concordato. Il debitore deve presentare con il ricorso le scritture contabili, uno stato analitico ed estimativo delle attivita' e l'elenco nominativo dei creditori. Per la societa' la domanda deve essere approvata e sottoscritta a norma dell'art. 152.

Testo in vigore dal 6 aprile 1942 al 15 maggio 2005

Corte di cassazione

3 pronunce che riguardano l’art. 161 fallimento, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Trib., ord. n. 13242/2026

    7 maggio 2026

    In tema di concordato preventivo introdotto con ricorso ex art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. concordato con riserva), il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari, di cui all'art. 168 l. fall., non preclude all'Amministrazione finanziaria l'iscrizione a ruolo e la notifica della cartella di pagamento, tuttavia, dal deposito del ricorso, opera il regime di "spossessamento attenuato" di cui all'art. 167 l. fall., sicché il pagamento di debiti anteriori, compresi quelli tributari oggetto di rateazione, integra atto di straordinaria amministrazione consentito solo previa autorizzazione del giudice, con la conseguenza che l'omesso pagamento delle relative rate dovuto al rispetto di tale vincolo non costituisce inadempimento colpevole né legittima l'applicazione o il recupero delle sanzioni conseguenti alla decadenza dal beneficio della rateazione.

    Art. 161 fallimento · Art. 167 fallimento · Art. 168 fallimento · Art. 182-quinquies fallimento

    Rassegna di maggio 2026, p. 231 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 8733/2025

    2 aprile 2025

    In tema di concordato preventivo, per l'interruzione del termine semestrale di decadenza dall'obbligazione fideiussoria, previsto dall'art. 1957 c.c., l'istanza del creditore deve essere necessariamente giudiziale e non meramente stragiudiziale, ossia deve consistere nel ricorso ad un mezzo di tutela processuale, in via di cognizione o esecutivamente, non essendo di ostacolo alla decadenza l'ammissione del creditore alla procedura di concordato preventivo, poiché l'art. 168 l.fall. impedisce solo le azioni proprie del processo di esecuzione e non anche quelle di accertamento e condanna.

    Art. 161 fallimento · Art. 1591 c.c. · Art. 1597 c.c. · Art. 168 fallimento

    Rassegna di aprile/maggio 2025, p. 17 ↗

  • Cass. civ., Sez. I, ord. n. 55/2025

    2 gennaio 2025

    In tema di concordato preventivo, il principio posto dall'art. 2697, comma 1, c.c. trova applicazione anche rispetto alla richiesta di riconoscimento della prededuzione, sicché è onere del creditore istante allegare e produrre gli elementi probatori che giustificano questa sua richiesta, con riferimento alla rispondenza agli interessi dei creditori. (Affermando tale principio, la S.C. ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto indimostrata la coerenza di una fornitura con la situazione esposta nella domanda di concordato prenotativo dell'imprenditore in seguito fallito, al fine di desumerne la natura di atto di ordinaria oppure di straordinaria amministrazione ex art. 161, comma 7, l.fall.).

    Art. 161 fallimento

    Rassegna di gennaio 2025, p. 11 ↗

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di gennaio 2025 ↗, aprile/maggio 2025 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 52/1991

    Questione inammissibile
    6 febbraio 1991

    Può essendo legittima la estensione del fallimento della società ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e perciò incidenti sullo stato di insolvenza della società, non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparità di trattamento fra i soci attuali della società e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non è consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilità, la scelta del rimedio più efficace spetta necessariamente alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 2269 c.c. · Art. 2290 c.c. · Art. 2293 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

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