Codice civile

Art. 2269 c.c. — Responsabilità del nuovo socio

Chi entra a far parte di una societa' gia' costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualita' di socio.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Corte costituzionale

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  • Sentenza n. 52/1991

    Questione inammissibile
    6 febbraio 1991

    Può essendo legittima la estensione del fallimento della società ai soci receduti, in quanto egualmente ed illimitatamente responsabili per le obbligazioni contratte durante la vigenza del loro stato di soci, e perciò incidenti sullo stato di insolvenza della società, non v' ha dubbio che le attuali norme che regolano il fallimento creano una disparità di trattamento fra i soci attuali della società e i soci receduti, laddove non prevedono alcun rimedio, a favore di questi ultimi, per evitare tale estensione, dato che al socio receduto non è consentito di formulare, ne' prima, ne' a quanto sembra, dopo la dichiarazione del fallimento, una propria proposta di concordato preventivo, e neppure di partecipare all'assemblea dei soci per l'esame di proposte di concordato preventivo presentate da altri. Tuttavia, nella gamma delle sussistenti possibilità, la scelta del rimedio più efficace spetta necessariamente alla discrezionalità del legislatore. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 147, 160 e 161 del r. d. 16 marzo 1942, n. 267, in correlazione agli artt. 2269, 2290, 2293 cod. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.).

    Art. 2269 c.c. · Art. 2290 c.c. · Art. 2293 c.c. · Art. 3 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è invece regolata in modo profondamente diverso dal nuovo codice, in relazione alle diversità che sussistono nell'organizzazione sociale e alla rilevanza esterna che assume la costituzione del gruppo sociale. Posto nell'art. 2266 il principio che la società acquista diritti ed obblighi a mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza, direttamente ne consegue che per le obbligazioni sociali i terzi possono far valere i loro diritti anzitutto sul patrimonio sociale (art. 2267): si ripudia così l'ibrido e confuso sistema del codice del 1865, basato sull'efficacia puramente interna del contratto sociale, secondo il quale soltanto il socio che agisce è obbligato nei confronti dei terzi con i quali ha contratto, salvo il caso di espresso mandato degli altri soci. La responsabilità personale dei singoli soci è una responsabilità che si aggiunge a quella della società, e che, data la possibilità di chiedere la preventiva escussione del patrimonio sociale (art. 2268), assume un carattere sussidiario. Tale responsabilità non è del resto necessaria in quanto può essere esclusa nel contratto sociale (art. 2267): essa tuttavia sussiste ex lege per i soci che hanno agito, mentre per gli altri soci la limitazione non può essere opposta, se non è fatta conoscere ai terzi con mezzi idonei. Tale responsabilità sussiste per il nuovo socio (art. 2269) anche in relazione alle obbligazioni anteriori all'acquisto della qualità di socio, in quanto naturalmente non sia esclusa. Il principio della solidarietà, accolto nel libro delle obbligazioni, esplica anche in questo campo la sua efficacia: pertanto, in mancanza di patto contrario, la responsabilità dei soci è solidale, e anche l'esclusione della solidarietà deve essere portata a conoscenza dei terzi con mezzi idonei per la opponibilità nei loro confronti.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 934

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2269 · fonte del testo

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