Legge fallimentare

Art. 163 fallimento — Ammissione alla procedura e proposte concorrenti

[1]63

[2]Il tribunale, ove non abbia provveduto a norma dell'articolo 162, commi primo e secondo, con decreto non soggetto a reclamo, dichiara aperta la procedura di concordato preventivo; ove siano previste diverse classi di creditori, il tribunale provvede analogamente previa valutazione della correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. Con il provvedimento di cui al primo comma, il tribunale:

  • 1)delega un giudice alla procedura di concordato;
  • 2)ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; 63 ((2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi));
  • 3)nomina il commissario giudiziale osservate le disposizioni degli articoli 28 e 29;
  • 4)stabilisce il termine non superiore a quindici giorni entro il quale il ricorrente deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura, ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal giudice. Su proposta del commissario giudiziale, il giudice delegato puo' disporre che le somme riscosse vengano investite secondo quanto previsto dall'articolo 34, primo comma.
  • 4-bis)ordina al ricorrente di consegnare al commissario giudiziale entro sette giorni copia informatica o su supporto analogico delle scritture contabili e fiscali obbligatorie. Qualora non sia eseguito il deposito prescritto, il commissario giudiziale provvede a norma dell'articolo 173, primo comma. 44 50 Uno o piu' creditori che, anche per effetto di acquisti successivi alla presentazione della domanda di cui all'articolo 161, rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata ai sensi dell'articolo 161, secondo comma, lettera a), possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima dell'adunanza dei creditori. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della societa' che controlla la societa' debitrice, delle societa' da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo. La relazione di cui al comma terzo dell'articolo 161 puo' essere limitata alla fattibilita' del piano per gli aspetti che non siano gia' oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e puo' essere omessa qualora non ve ne siano. 63 Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 161, terzo comma, il professionista attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il quaranta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari o, nel caso di concordato con continuita' aziendale di cui all'articolo 186-bis, di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La proposta puo' prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di societa' per azioni o a responsabilita' limitata, puo' prevedere un aumento di capitale della societa' con esclusione o limitazione del diritto d'opzione. 63 I creditori che presentano una proposta di concordato concorrente hanno diritto di voto sulla medesima solo se collocati in una autonoma classe. 63 Qualora la proposta concorrente preveda diverse classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori ai sensi del secondo comma dell'articolo 171, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle diverse classi. 63
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80

44

Il D.L. 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla L. 14 maggio 2005, n. 80 ha disposto (con l'art. 2, comma 2-bis) che "Le disposizioni di cui al comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i) si applicano altresi' ai procedimenti di concordato preventivo pendenti e non ancora omologati alla data di entrata in vigore del presente decreto."

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132

63

Il D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2015, n. 132, ha disposto (con l'art. 23, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 3 e quelle di cui all'articolo 4, si applicano ai procedimenti di concordato preventivo introdotti successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".

Testo vigente dal 3 luglio 2016

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 98/2010

    Questione inammissibile
    12 marzo 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 163, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, in relazione agli artt. 162, comma secondo, e 160, primo comma, lett. c ), del medesimo decreto, nel testo modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dal d.lgs. 12 settembre 2007, n. 169, impugnato, in riferimento all'art. 3 Cost., nella parte in cui non stabilisce che il tribunale dichiara aperta la procedura di concordato preventivo previa valutazione anche della correttezza della mancata suddivisione dei creditori in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei. Poiché sull'interpretazione denunciata come in contrasto con l'art. 3 Cost. manca un diritto vivente e nell'ambito di più indirizzi sussiste un orientamento, del quale lo stesso rimettente dà atto, che ha ritenuto conseguibile, mediante un'interpretazione adeguatrice, l'auspicata soluzione nel senso della sindacabilità della scelta del proponente il concordato di non suddividere i creditori in classi, la questione risulta non sufficientemente motivata in ordine alle ragioni che impedirebbero di adottare un'esegesi costituzionalmente corretta della normativa in esame. Per il consolidato insegnamento secondo cui le norme non si dichiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne interpretazioni conformi alla Costituzione, avendo dunque il giudice il dovere di adottare, tra più possibili esegesi di una disposizione, quella idonea a fugare ogni dubbio di legittimità costituzionale, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 338/2009 e n. 310/2009. Sull'onere di ricercare un'interpretazione adeguatrice della norma impugnata, a maggior ragione gravante sul giudice a quo in mancanza di un diritto vivente e in relazione a un complesso normativo recentemente modificato e non concordemente interpretato dalla giurisprudenza di merito, v. la citata ordinanza n. 124/2008.

    Art. 3 cost. · Art. 163 fallimento · Art. 162 fallimento · Art. 160 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 3/1969

    Questione infondata
    24 gennaio 1969

    Nella disciplina del concordato preventivo, l'onere di depositare, nella cancelleria del tribunale, nel termine non superiore ad otto giorni, la somma che si presume necessaria per l'intera procedura, con la conseguente dichiarazione d'ufficio del fallimento del debitore nel caso di mancato versamento del deposito, ai sensi dell'art. 163, primo comma, n. 4, e secondo comma del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare), non configura una fattispecie assimilabile a quella del "solve et repete" o della "cautio pro expensis", ma si conforma al criterio generale dell'anticipazione delle spese degli atti necessari allo svolgimento del processo (art. 90 c.p.c. e artt. 38-42 disp. att. c.p.c.). D'altronde, vertendosi in materia di giurisdizione amministrativa, le spese gravano sull'imputato che ha instaurato la procedura, al termine della quale non sempre si otterrebbe il pagamento delle spese, dato lo stato di insolvenza dell'imprenditore. È pertanto da escludere che le norme denunziate violino l'art. 24 della Costituzione. Stante la diversa disciplina delle aziende esercenti il credito, contenuta nel R.D. 8 febbraio 1924, n. 136, è anche da escludere la violazione del principio di eguaglianza, prospettato con riferimento a tali categorie di imprese.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 163 fallimento

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 3 luglio 2016

Confronto con la versione in vigore dal 21 agosto 2015 al 3 luglio 2016. 47 parole aggiunte.

2) ordina la convocazione dei creditori non oltre centoventi giorni dalla data del provvedimento e stabilisce il termine per la comunicazione di questo ai creditori; aggiunto: 2-bis) in relazione al numero dei creditori e alla entita' del passivo, puo' stabilire che l'adunanza sia svolta in via telematica con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art163 · fonte del testo

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