Legge fallimentare

Art. 1 fallimento

[1]DISCIPLINA DEL FALLIMENTO, DEL CONCORDATO PREVENTIVO, DELL'AMMINISTRAZIONE CONTROLLATA E DELLA LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

[2]Art. 1. (( (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo).)) ((Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici. Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

  • a)aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;
  • b)aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila;
  • c)avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a), b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.)) 50
Gli interventi su questo articolo(3)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 ottobre 1952, n. 1375

2

La L. 20 ottobre 1952, n. 1375 ha disposto (con l'articolo unico) che "I limiti di lire 30.000, 10.000 e 50.000, previsti rispettivamente dagli articoli 1, comma secondo; 35, comma secondo; e 155 della"disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa", approvata con regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sono elevati il primo a lire 900.000, il secondo a lire 200.000 ed il terzo a lire 1.500.000."

Corte Costituzionale

27

La Corte Costituzionale, con sentenza 13 - 22 dicembre 1989 n. 570 (in G.U. 1a s.s. 27/12/1989 n. 52), ha dichiarato"la illegittimita' costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952, n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando e' mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attivita' commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".

D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

50

Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

Testo vigente dal 1 gennaio 2008

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 570/1989

    Ha colpito questo articolo
    22 dicembre 1989

    Ai fini dell'assoggettabilità o meno a fallimento, è illogico e irrazionale far dipendere la qualità di "piccolo imprenditore commerciale" dal limite massimo di lire 900.000 investito come capitale nell'impresa, sia perché tale criterio è contraddetto da altre norme legislative, sia perché - per effetto dell'intervenuta svalutazione monetaria - imprese molto modeste incorrono, in tal modo, nel fallimento . È pertanto illegittimo costituzionalmente - per violazione dell'art. 3 Cost. - l'art. 1, comma secondo, del r.d. 16 marzo 1942 n. 267, come modificato dall'articolo unico della legge 20 ottobre 1952 n. 1375, nella parte in cui prevede che "quando è mancato l'accertamento ai fini dell'imposta di ricchezza mobile, sono considerati piccoli imprenditori gli imprenditori esercenti un'attività commerciale nella cui azienda risulta investito un capitale non superiore a lire novecentomila".

    Art. 1 fallimento

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 46/2016

    Questione inammissibile
    3 marzo 2016

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, primo comma, e 5, primo comma, del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, impugnati, in riferimento agli artt. 2, 3, commi primo e secondo, e 41, secondo comma, Cost., nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale persona fisica, e non autonomamente la sola impresa individuale intesa come attività, ovvero nella parte in cui assoggettano a fallimento l'imprenditore individuale anziché limitarsi a dichiararne l'insolvenza, o a dichiarare soltanto l'insolvenza dell'impresa della persona fisica come attività. La rilevanza della questione è virtuale perché affermata solo apoditticamente, in carenza di alcun, pur necessario, previo accertamento in ordine alla sussistenza in concreto dei presupposti suscettibili di condurre alla declaratoria di fallimento prevista dalla normativa censurata; inoltre, il petitum presenta un carattere dichiaratamente ancipite. Sull'inammissibilità, anche manifesta, di questioni ancipiti, v., per tutte, le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 248/2014 e 328/2011; ordinanza n. 41/2015.

    Art. 1 fallimento · Art. 5 fallimento · Art. 147 fallimento · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 104/2012

    Questione inammissibile
    20 aprile 2012

    È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo e della liquidazione coatta amministrativa), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, in quanto l'insoddisfacente identificazione quale imprenditore ittico, e come tale equiparato a quello agricolo, del soggetto del cui fallimento si discute di fronte al rimettente, rende non adeguatamente motivata la rilevanza nel giudizio a quo della presente questione di legittimità costituzionale - in un ambito tematico nel quale questa Corte ha già in passato postulato la necessità di applicare criteri assolutamente idonei e sicuri, dovendosi il giudizio di fallibilità dell'imprenditore ricavare in «relazione all'attività svolta, all'organizzazione dei mezzi impiegati, all'entità dell'impresa ed alle ripercussioni che il dissesto produce nell'economia generale» ed affermato che l'individuazione del «tipo» di impresa non può prescindere anche dalla concreta indagine sulla sua struttura ed organizzazione . - V. le citate sentenze n. 570 del 1989 e 54 del 1991.

    Art. 3 cost. · Art. 1 fallimento

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 1 gennaio 2008

Confronto con la versione in vigore dal 17 luglio 2006 al 1 gennaio 2008. 52 parole tolte, 95 parole aggiunte in 4 capoversi.

Art. 1. (Imprese soggette al fallimento e al concordato preventivo). Sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori che esercitano tolto: un'attivita' aggiunto: una attivita' commerciale, esclusi gli enti pubblici tolto: ed i piccoli imprenditori. Ai fini delaggiunto: . Non sono soggetti alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo gli imprenditori di cui al primo comma, tolto: non sono piccoli imprenditori gli esercenti un'attivita' commerciale in forma individuale o collettiva che, anche alternativamente aggiunto: i quali dimostrino il possesso congiunto dei seguenti requisiti:

a) tolto: hanno effettuato investimenti nell'azienda per un capitale di valore superiore a aggiunto: aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila;

b) tolto: hanno aggiunto: aver realizzato, in qualunque modo risulti, tolto: ricavi lordi calcolati sulla media degli ultimi tre anni aggiunto: nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attivita' se di durata inferiore, aggiunto: ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo tolto: superiore a euro duecentomila aggiunto: non superiore ad euro duecentomila;

aggiunto: c) avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila. I limiti di cui alle lettere a) tolto: e baggiunto: , b) e c) del secondo comma possono essere aggiornati ogni tre annitolto: , con decreto del Ministro della giustizia, sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai tolto: e aggiunto: ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169

    Il D.Lgs. 12 settembre 2007, n. 169 ha disposto (con l'art. 22, comma 2) che"Le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti per dichiarazione di fallimento pendenti alla data della sua entrata in vigore, nonche' alle procedure concorsuali e di concordato fallimentare aperte successivamente alla sua entrata in vigore."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;267~art1 · fonte del testo

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