Art. 284 c.c.i.i. — Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Piu' imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente ((collegati o coordinati)). Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda proposta ((ai sensi del comma 1 o del comma 2)) deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente ((collegati o coordinati)) invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. ((Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati o coordinati)), rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:

  • a)la veridicita' dei dati aziendali;
  • b)la fattibilita' del piano o dei piani;
  • c)le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, ((della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati o coordinati)) invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;
  • d)la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese. Su richiesta delle imprese debitrici, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui e' stata effettuata la pubblicita' ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile. Si applica l'articolo 289.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 12 parole tolte, 14 parole aggiunte in 2 capoversi.

… preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati tolto: e interferenti aggiunto: o coordinati. Parimenti puo' essere proposta con un unico ricorso, da piu' imprese appartenenti al … Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. La domanda proposta ai sensi tolto: dei commi 1 e aggiunto: del comma 1 o del comma 2 deve contenere l'illustrazione delle ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati tolto: e interferenti aggiunto: o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani … di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati tolto: e interferenti aggiunto: o coordinati, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono …

c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati tolto: e interferenti aggiunto: o coordinati invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art284 · fonte del testo

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