Art. 47 c.c.i.i. — Apertura del concordato preventivo

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verifica ((, anche con riferimento alla corretta formazione delle classi)):

  • a)in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilita' della proposta e la fattibilita' del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;
  • b)in caso di concordato in continuita' aziendale, la ritualita' della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuita' aziendale e' comunque inammissibile se il piano e' manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:
  • a)nomina il giudice delegato;
  • b)nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;
  • c)stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entita' del passivo e alla necessita' di assicurare la tempestivita' e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;
  • d)fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale ((;))
  • d-bis)dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale puo' concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando e' presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati. Il decreto di cui al comma 4 e' reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile. La domanda puo' essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Testo vigente dal 28 settembre 2024

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 47 c.c.i.i., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. I, sent. n. 17721/2025

    30 giugno 2025

    (Principio enunciato ai sensi dell’art. 363 c.p.c.) In tema di concordato minore, nella specie con prosecuzione dell'attività professionale, per il caso di nomina del commissario giudiziale in sostituzione dell'OCC, ai sensi dell'art. 78, comma 2-bis, c.c.i.i., il giudice può prescrivere al debitore il deposito di un fondo spese, senza che la sua inottemperanza (ovvero l'inosservanza del termine assegnato pur se qualificato come perentorio) integri in sé una causa di inammissibilità o di improcedibilità della domanda, con automatica revoca del decreto di apertura della procedura, ferma la possibilità per il giudice di valutare, anche da tale condotta, la eventuale mancanza di fattibilità del piano alla luce dei costi presumibili della procedura indicati nella relazione particolareggiata dell'OCC ai sensi dell'art. 76, comma 2, lett. e), c.c.i.i. (Principio enunciato ai sensi dell'art. 363, comma 3, c.p.c.).

    Art. 47 c.c.i.i. · Art. 74 c.c.i.i. · Art. 78 c.c.i.i.

    Rassegna di giugno 2025, p. 36 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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Che cosa è cambiato dal 28 settembre 2024

Confronto con la versione in vigore dal 15 luglio 2022 al 28 settembre 2024. 24 parole aggiunte in 3 capoversi.

A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se gia' nominato, verificaaggiunto: , anche con riferimento alla corretta formazione delle classi:

… non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunaleaggiunto: ;

aggiunto: d-bis) dispone gli obblighi informativi periodici del debitore sulla situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa. Il decreto e' comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45. Il tribunale, quando …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2019-01-12;14~art47 · fonte del testo

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