Art. 83 cura italia — Nuove misure urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare

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[1]Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva al 15 aprile 2020. 3 Dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 e' sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso e' differito alla fine di detto periodo. Quando il termine e' computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, e' differita l'udienza o l'attivita' da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Si intendono altresi' sospesi, per la stessa durata indicata nel primo periodo, i termini per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie e il termine di cui all'articolo 17-bis, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n. 546. 3 Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non operano nei seguenti casi:

  • a)cause di competenza del tribunale per i minorenni relative alle dichiarazioni di adottabilita', ai minori stranieri non accompagnati, ai minori allontanati dalla famiglia ed alle situazioni di grave pregiudizio; cause relative ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinita'; procedimenti cautelari aventi ad oggetto la tutela di diritti fondamentali della persona; procedimenti per l'adozione di provvedimenti in materia di tutela, di amministrazione di sostegno, di interdizione, di inabilitazione nei soli casi in cui viene dedotta una motivata situazione di indifferibilita' incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona del beneficiario, dell'interdicendo e dell'inabilitando non risulti incompatibile con le sue condizioni di eta' e salute; procedimenti di cui all'articolo 35 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; procedimenti di cui all'articolo 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194; procedimenti per l'adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari; procedimenti di convalida dell'espulsione, allontanamento e trattenimento di cittadini di paesi terzi e dell'Unione europea; procedimenti di cui agli articoli 283, 351 e 373 del codice di procedura civile e, in genere, tutti i procedimenti la cui ritardata trattazione puo' produrre grave pregiudizio alle parti. In quest'ultimo caso, la dichiarazione di urgenza e' fatta dal capo dell'ufficio giudiziario o dal suo delegato in calce alla citazione o al ricorso, con decreto non impugnabile e, per le cause gia' iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio, egualmente non impugnabile;
  • b)procedimenti di convalida dell'arresto o del fermo, procedimenti nei quali nel periodo di sospensione scadono i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale, procedimenti in cui sono applicate misure di sicurezza detentive o e' pendente la richiesta di applicazione di misure di sicurezza detentive e, quando i detenuti, gli imputati, i proposti o i loro difensori espressamente richiedono che si proceda, altresi' i seguenti:
  • 1)procedimenti a carico di persone detenute, salvo i casi di sospensione cautelativa delle misure alternative, ai sensi dell'articolo 51-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354;
  • 2)procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
  • 3)procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione.
  • c)procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessita' di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 del codice di procedura penale. La dichiarazione di urgenza e' fatta dal giudice o dal presidente del collegio, su richiesta di parte, con provvedimento motivato e non impugnabile. Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale. Nel periodo di sospensione dei termini e limitatamente all'attivita' giudiziaria non sospesa, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le misure di cui al comma 7, lettere da a)

[2]a f) e h). Per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenerne gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria, per il periodo compreso tra il 16 aprile e il 30 giugno 2020 i capi degli uffici giudiziari, sentiti l'autorita' sanitaria regionale, per il tramite del Presidente della Giunta della Regione, e il Consiglio dell'ordine degli avvocati, adottano le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d'intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all'interno dell'ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone. Per gli uffici diversi dalla Corte suprema di cassazione e dalla Procura generale presso la Corte di cassazione, le misure sono adottate d'intesa con il Presidente della Corte d'appello e con il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello dei rispettivi distretti. 3 Per assicurare le finalita' di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure:

  • a)la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attivita' urgenti;
  • b)la limitazione, sentito il dirigente amministrativo, dell'orario di apertura al pubblico degli uffici anche in deroga a quanto disposto dall'articolo 162 della legge 23 ottobre 1960, n. 1196 ovvero, in via residuale e solo per gli uffici che non erogano servizi urgenti, la chiusura al pubblico;
  • c)la regolamentazione dell'accesso ai servizi, previa prenotazione, anche tramite mezzi di comunicazione telefonica o telematica, curando che la convocazione degli utenti sia scaglionata per orari fissi, nonche' l'adozione di ogni misura ritenuta necessaria per evitare forme di assembramento;
  • d)l'adozione di linee guida vincolanti per la fissazione e la trattazione delle udienze;
  • e)la celebrazione a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, di tutte le udienze penali pubbliche o di singole udienze e, ai sensi dell'articolo 128 del codice di procedura civile, delle udienze civili pubbliche;
  • f)la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalita' idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se e' prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalita' di collegamento. All'udienza il giudice da' atto a verbale delle modalita' con cui si accerta dell'identita' dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volonta'. Di tutte le ulteriori operazioni e' dato atto nel processo verbale;
  • g)la previsione del rinvio delle udienze a data successiva al 30 giugno 2020 nei procedimenti civili e penali, con le eccezioni indicate al comma 3;
  • h)lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui ai commi 5 e 6 che precludano la presentazione della domanda giudiziale e' sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attivita' precluse dai provvedimenti medesimi. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020. Ai fini del computo di cui all'articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89, nei procedimenti rinviati a norma del presente articolo non si tiene conto del periodo compreso tra l'8 marzo e il 30 giugno 2020. Dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, negli uffici che hanno la disponibilita' del servizio di deposito telematico anche gli atti e documenti di cui all'articolo 16-bis, comma 1-bis, del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono depositati esclusivamente con le modalita' previste dal comma 1 del medesimo articolo. Gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, nonche' l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 del medesimo decreto, connessi al deposito degli atti con le modalita' previste dal periodo precedente, sono assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Ferma l'applicazione dell'articolo 472, comma 3, del codice di procedura penale, dal 9 marzo 2020 al 30 giugno 2020, la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare e' assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271. Le comunicazioni e le notificazioni relative agli avvisi e ai provvedimenti adottati nei procedimenti penali ai sensi del presente articolo, nonche' dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, sono effettuate attraverso il Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, o attraverso sistemi telematici individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Le comunicazioni e le notificazioni degli avvisi e dei provvedimenti indicati al comma 13 agli imputati e alle altre parti sono eseguite mediante invio all'indirizzo di posta elettronica certificata di sistema del difensore di fiducia, ferme restando le notifiche che per legge si effettuano presso il difensore d'ufficio. Tutti gli uffici giudiziari sono autorizzati all'utilizzo del Sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali per le comunicazioni e le notificazioni di avvisi e provvedimenti indicati ai commi 13 e 14, senza necessita' di ulteriore verifica o accertamento di cui all'articolo 16, comma 10, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221. Negli istituti penitenziari e negli istituti penali per minorenni, a decorrere dal 9 marzo 2020 e sino alla data del 22 marzo 2020, i colloqui con i congiunti o con altre persone cui hanno diritto i condannati, gli internati e gli imputati a norma degli articoli 18 della legge 26 luglio 1975, n. 354, 37 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230, e 19 del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121, sono svolti a distanza, mediante, ove possibile, apparecchiature e collegamenti di cui dispone l'amministrazione penitenziaria e minorile o mediante corrispondenza telefonica, che puo' essere autorizzata oltre i limiti di cui all'articolo 39, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 230 del 2000 e all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2018. Tenuto conto delle evidenze rappresentate dall'autorita' sanitaria, la magistratura di sorveglianza puo' sospendere, nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 maggio 2020, la concessione dei permessi premio di cui all'articolo 30-ter della legge 26 luglio 1975, n. 354, del regime di semiliberta' ai sensi dell'articolo 48 della medesima legge e del decreto legislativo 2 ottobre 2018, n. 121. Le sessioni delle Corti di assise e delle Corti di assise di appello di cui all'articolo 7 della legge 10 aprile 1951, n. 287, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono prorogate fino alla data del 30 giugno 2020. In deroga al disposto dell'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 28 febbraio 2008, n. 35, per l'anno 2020 le elezioni per il rinnovo dei componenti del consiglio giudiziario e del consiglio direttivo della Corte di cassazione si svolgono la prima domenica e il lunedi' successivo del mese di ottobre. Per il periodo di cui al comma 1 sono altresi' sospesi i termini per lo svolgimento di qualunque attivita' nei procedimenti di mediazione ai sensi del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, nei procedimenti di negoziazione assistita ai sensi del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, nonche' in tutti i procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie regolati dalle disposizioni vigenti, quando i predetti procedimenti siano stati promossi entro il 9 marzo 2020 e quando costituiscono condizione di procedibilita' della domanda giudiziale. Sono conseguentemente sospesi i termini di durata massima dei medesimi procedimenti. Le disposizioni del presente articolo, in quanto compatibili, si applicano altresi' ai procedimenti relativi alle commissioni tributarie e alla magistratura militare. Sono abrogati gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 8 aprile 2020, n. 23

3

Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".

Testo in vigore dal 9 aprile 2020 al 30 aprile 2020

Corte di cassazione

8 pronunce che riguardano l’art. 83 cura italia, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 14194/2026

    14 maggio 2026

    Il termine per il versamento del saldo del prezzo da parte dell'aggiudicatario, ai sensi degli artt. 569, comma 3, e 585 c.p.c., ha natura sostanziale (e non processuale), in quanto attiene all'adempimento di un'obbligazione pecuniaria che costituisce il presupposto dell'effetto traslativo della proprietà e non richiede l'esercizio di una difesa tecnica, ed è perentorio, rispondendo alla necessità di garantire l'immutabilità delle condizioni fissate nella lex specialis della vendita e la parità di trattamento tra tutti i partecipanti alla gara; ne consegue che a tale termine non si applica la proroga di diritto della scadenza cadente nella giornata di sabato al primo giorno feriale successivo, prevista dall'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., né la sospensione dei termini processuali (feriale o emergenziale) che inizi a decorrere il lunedì successivo alla scadenza caduta di sabato.

    Art. 83 cura italia · Art. 569 c.p.c. · Art. 585 c.p.c. · Art. 155 c.p.c.

    Rassegna di maggio 2026, p. 151 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 11984/2026

    30 aprile 2026

    In tema di udienza "cartolare" prevista dalla normativa emergenziale, il deposito dell'atto d'appello in luogo delle "note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni", previste dagli artt. 83, comma 7, lett. h), del d.l. n. 18 del 2020 (conv. con modif. con l. n. 27 del 2020) e 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 77 del 2020), non determina l'improcedibilità dell'appello, ex art. 348 c.p.c., non potendo il deposito di un atto "eccedente" rispetto al minimum voluto dal legislatore essere considerato alla stregua della sua omissione e, cioè, come un'inattività qualificata, significativa di un disinteresse alla prosecuzione del giudizio.

    Art. 83 cura italia · Art. 221 rilancio · Art. 348 c.p.c. · Art. 121 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 281 ↗

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 10925/2026

    24 aprile 2026

    L'art. 83 del d.l. n. 18 del 2020, conv. in l. n. 27 del 2020, nella parte in cui, al comma 3, include i procedimenti di cui all'art. 283 c.p.c. tra quelli che dovevano proseguire regolarmente, in deroga alla regola della sospensione dei termini e al differimento delle udienze, sancita, per far fronte alle restrizioni dettate in seguito all'epidemia denominata COVID-19, dal precedente comma 2, va inteso, in base ad un'interpretazione sia letterale che teleologica della disposizione, come riferito esclusivamente al sub-procedimento avente ad oggetto la questione della sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, e non all'intero giudizio d'appello.

    Art. 83 cura italia · Art. 283 c.p.c. · Art. 351 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 272 ↗

  • Cass. civ., Sez. Lav., ord. n. 10930/2026

    24 aprile 2026

    Nel processo del lavoro, anche nella fase emergenziale, la sostituzione dell'udienza destinata alla discussione della causa con il deposito di note scritte, ex art. 221, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, nonostante la richiesta della parte di discussione orale, è ammissibile a condizione che siano garantiti, in base alla situazione concreta, il dialogo tra le parti, il principio del contraddittorio e il diritto di difesa. (Nella specie, la S.C. ha affermato che il rigetto, in primo grado, della richiesta di svolgimento in presenza dell'udienza ex art. 420 c.p.c., per essere stata ritenuta la causa matura per la decisione per carenze di allegazione e prove nel ricorso, aveva determinato la radicale obliterazione della fase propriamente orale, ricomprendente l'interrogatorio libero e il tentativo di conciliazione, con conseguente impedimento in radice della prova).

    Art. 83 cura italia · Art. 127-ter c.p.c. · Art. 132 c.p.c. · Art. 420 c.p.c.

    Rassegna di marzo/aprile 2026, p. 321 ↗

Tutte le 23 massime su questo articolo nel Massimario, con la Corte costituzionale

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegne di aprile/maggio 2025 ↗, giugno 2025 ↗, febbraio 2026 ↗, marzo/aprile 2026 ↗ e maggio 2026 ↗.

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 140/2021

    Ha colpito questo articolo
    6 luglio 2021

    Sussiste la rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 83, commi 4 e 9, del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui rispettivamente dispone la sospensione del termine di prescrizione, con riferimento ai procedimenti penali indicati nel comma 2 della stessa disposizione, anche per fatti commessi prima del 9 marzo 2020, e nella parte in cui prevede che il corso della prescrizione rimane sospeso per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lett. g ), del medesimo art. 83 del d.l. n.18 del 2020 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Le questioni sono state sollevate nell'ambito di procedimenti penali pendenti nella fase del dibattimento, nei quali, qualora le disposizioni censurate fossero ritenute costituzionalmente illegittime, i rimettenti dovrebbero dichiarare l'estinzione dei reati per essere decorso il termine massimo di prescrizione; laddove, invece, applicando la sospensione di tale termine come previsto dalle disposizioni censurate, non sarebbe maturata la prescrizione dei reati.

    Art. 83 cura italia · Art. 117 cost. · Art. 7 cura italia · Art. 25 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 31/2022

    Questione inammissibile
    3 febbraio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 278/2020

    Questione infondata
    23 dicembre 2020

    Sono dichiarati inammissibili, per difetto di legittimazione, gli interventi di N. S. e altri nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 83, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, come conv. Tali soggetti non sono parti dei giudizi principali, né sono titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale ivi dedotto. Secondo la giurisprudenza costituzionale, i soggetti che non sono parti del giudizio a quo possono intervenire nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale solo ove siano titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, e non di un interesse semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. ( Precedenti citati: sentenze n. 158 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 10 giugno 2020, n. 119 del 2020, n. 30 del 2020 con allegata ordinanza letta all'udienza del 15 gennaio 2020, n. 159 del 2019, n. 98 del 2019, n. 217 del 2018, n. 180 del 2018, n. 77 del 2018, n. 70 del 2015 e n. 33 del 2015 ).

    Art. 83 cura italia · Art. 25 cost. · Art. 117 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (2)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 9 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 9 aprile 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • D.L. 8 aprile 2020, n. 23

    Il D.L. 8 aprile 2020, n. 23 ha disposto (con l'art. 36, comma 1) che "Il termine del 15 aprile 2020 previsto dall'articolo 83, commi 1 e 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e' prorogato all'11 maggio 2020. Conseguentemente il termine iniziale del periodo previsto dal comma 6 del predetto articolo e' fissato al 12 maggio 2020. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in quanto compatibili, ai procedimenti di cui ai commi 20 e 21 dell'articolo 83 del decreto-legge n. 18 del 2020". Ha inoltre disposto (con l'art. 36, comma 2) che "La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai procedimenti penali in cui i termini di cui all'articolo 304 del codice di procedura penale scadono nei sei mesi successivi all'11 maggio 2020".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

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urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art83 · fonte del testo

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