Art. 5 c.a.d. — Effettuazione di pagamenti con modalità informatiche

I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, sono obbligati ad accettare, tramite la piattaforma di cui al comma 2, i pagamenti spettanti a qualsiasi titolo attraverso sistemi di pagamento elettronico, ivi inclusi, per i micro-pagamenti, quelli basati sull'uso del credito telefonico. Tramite la piattaforma elettronica di cui al comma 2, resta ferma la possibilita' di accettare anche altre forme di pagamento elettronico, senza discriminazione in relazione allo schema di pagamento abilitato per ciascuna tipologia di strumento di pagamento elettronico come definita ai sensi dell'articolo 2, punti 33), 34) e 35) del regolamento UE 2015/751 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2015 relativo alle commissioni interbancarie sulle operazioni di pagamento basate su carta. Al fine di dare attuazione al comma 1, la Presidenza del Consiglio dei ministri mette a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettivita', una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilita' tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, al fine di assicurare, attraverso gli strumenti di cui all'articolo 64, l'autenticazione dei soggetti interessati all'operazione in tutta la gestione del processo di pagamento. 29 31 34 36 COMMA ABROGATO DAL D.L. 6 NOVEMBRE 2021, N. 152. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, consentono di effettuare pagamenti elettronici tramite la piattaforma di cui al comma 2 anche per il pagamento spontaneo di tributi di cui all'articolo 2-bis del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225. I prestatori di servizi di pagamento abilitati eseguono pagamenti a favore delle pubbliche amministrazioni attraverso l'utilizzo della piattaforma di cui al comma 2. Resta fermo il sistema dei versamenti unitari di cui all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo III ((...)). Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono messe a disposizione anche del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento Ragioneria generale dello Stato. La piattaforma tecnologica di cui al comma 2 puo' essere utilizzata anche per facilitare e automatizzare, attraverso i pagamenti elettronici, i processi di certificazione fiscale tra soggetti privati, tra cui la fatturazione elettronica e la memorizzazione e trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri di cui agli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le regole tecniche di funzionamento della piattaforma tecnologica e dei processi di cui al comma 2-sexies. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 AGOSTO 2016, N. 179. L'Agenzia per l'Italia digitale, sentita la Banca d'Italia, definisce linee guida per l'attuazione del presente articolo e per la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1 e le modalita' attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo. Le attivita' previste dal presente articolo si svolgono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35

16

Il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla L. 4 aprile 2012, n. 35, ha disposto (con l'art. 6-ter, comma 2) che " Gli obblighi introdotti per le amministrazioni pubbliche con le disposizioni di cui al comma 1 acquistano efficacia decorsi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto."

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217

29

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 1° gennaio 2019".

31

Il D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Ai fini dell'attuazione degli obiettivi di cui all'Agenda digitale italiana anche in coerenza con gli obiettivi dell'Agenda digitale europea, la gestione della piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nonche' i compiti, relativi a tale piattaforma, svolti dall'Agenzia per l'Italia digitale, sono trasferiti alla Presidenza del Consiglio dei ministri che a tal fine si avvale, se nominato, del Commissario straordinario di cui all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 179". Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 14 dicembre 2018, n. 135, convertito con modificazioni dalla L. 11 febbraio 2019, n. 12, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 31 dicembre 2019".

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162

34

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 30 giugno 2020".

D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76

36

Il D.Lgs. 13 dicembre 2017, n. 217, come modificato dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, ha disposto (con l'art. 65, comma 2) che "L'obbligo per i prestatori di servizi di pagamento abilitati di utilizzare esclusivamente la piattaforma di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 2005 per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni decorre dal 28 febbraio 2021".

Testo vigente dal 13 gennaio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 2005

2005oggi
  1. 13 gennaio 2024 — oggiin vigoreper 3 anni
  2. 7 novembre 2021 — 13 gennaio 2024per 2 anni
  3. 17 luglio 2020 — 7 novembre 2021per un anno
  4. 31 dicembre 2019 — 17 luglio 2020per 7 mesi
  5. 27 ottobre 2019 — 31 dicembre 2019per 2 mesi
  6. 13 febbraio 2019 — 27 ottobre 2019per 9 mesi
  7. 27 gennaio 2018 — 13 febbraio 2019per un anno
  8. 14 settembre 2016 — 27 gennaio 2018per un anno
  9. 19 dicembre 2012 — 14 settembre 2016per 4 anni
  10. 7 aprile 2012 — 19 dicembre 2012per 9 mesi
  11. 25 gennaio 2011 — 7 aprile 2012per un anno
  12. 16 maggio 2005 — 25 gennaio 2011testo originarioper 6 anni

Che cosa è cambiato dal 13 gennaio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 7 novembre 2021 al 13 gennaio 2024. 64 parole tolte.

… all'articolo 17 e seguenti del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, Capo IIItolto: , fino all'adozione di un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentite l'Agenzia delle entrate e l'AgID, che fissa, anche in maniera progressiva, le modalita' tecniche per l'effettuazione dei pagamenti tributari e contributivi tramite la piattaforma di cui al comma 2aggiunto: .... Tramite la piattaforma di cui al comma 2, le informazioni sui pagamenti sono …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2005-03-07;82~art5 · fonte del testo

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