Art. 42 cura italia — Disposizioni INAIL

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino ((al 1° giugno)) 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni erogate dall'INAIL e' sospeso di diritto e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Sono altresi' sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni ((di cui al primo periodo del presente comma)), i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 ((del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, che scadano nel periodo indicato al primo periodo del presente comma)). Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi accertati di infezione da coronavirus (SARS- CoV-2) in occasione di lavoro, il medico certificatore redige il consueto certificato di infortunio e lo invia telematicamente all'INAIL che assicura, ai sensi delle vigenti disposizioni, la relativa tutela dell'infortunato. Le prestazioni INAIL nei casi accertati di infezioni da coronavirus in occasione di lavoro sono erogate anche per il periodo di quarantena o di permanenza domiciliare fiduciaria dell'infortunato con la conseguente astensione dal lavoro. I predetti eventi infortunistici gravano sulla gestione assicurativa e non sono computati ai fini della determinazione dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti ((dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019, recante "Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019")). La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

Testo vigente dal 30 aprile 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 31/2022

    Questione inammissibile
    3 febbraio 2022

    Sono dichiarate manifestamente inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale - sollevate dal Giudice di pace di Lanciano con riferimento agli artt. 3, 4, primo comma, 36, primo comma, 38, 97, secondo e quarto comma, 101, secondo comma, 104, primo comma, 106, primo e secondo comma, 107, primo comma, 108, primo comma, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione agli artt. 15, 20, 21, 30, 31, 34 e 47 CDFUE, alle clausole 1, 4 e 5 dell'accordo quadro CES, UNICE e CEEP del 18 marzo 1999, recepito dalla direttiva 1999/70/CE del Consiglio del 28 giugno 1999, nonché in relazione agli artt. 1, 2, 4, 12, 24 ed E della Carta sociale europea - degli artt. da 1 a 33 del d.lgs. n. 116 del 2017, nella parte in cui tali disposizioni sono estese ai giudici di pace già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, dell'art. 5 della legge n. 57 del 2016, laddove affida il coordinamento dell'ufficio del Giudice di pace al presidente del Tribunale, dell'art. 11, comma 4- ter , della legge n. 374 del 1991, nella parte in cui stabilisce che l'importo di euro 72.000 lordi annui costituisca il tetto massimo e non la retribuzione lorda annuale comunque spettante al giudice di pace in servizio alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 116 del 2017, dell'art. 119 del d.l. n. 18 del 2020, come conv., nella parte in cui riconosce ai magistrati onorari un contributo economico inadeguato per il periodo di sospensione dell'attività giudiziaria nei mesi di marzo-maggio 2020, dell'art. 20 del d.lgs. n. 75 del 2017, laddove non estende anche ai Giudici di pace la procedura di stabilizzazione e di superamento del precariato prevista per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni in regime di rapporto di lavoro pubblico contrattualizzato, degli artt. 42, comma 2, e 83 del d.l. n. 18 del 2020, dell'art. 3 del d.l. n. 28 del 2020, dell'art. 14, comma 4, del d.l. n. 34 del 2020, come convertiti, in combinato disposto, nella parte in cui «hanno paralizzato e paralizzano l'attività giurisdizionale di questo giudice di pace» nel periodo dal 9 marzo 2020 al 31 gennaio 2021. Le disposizioni censurate non hanno collegamento con l'oggetto del giudizio principale, costituito da una pretesa risarcitoria di un danno da circolazione stradale.

    Art. 122 cura italia · Art. 14 rilancio · Art. 32 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 30 aprile 2020

Confronto con la versione in vigore dal 17 marzo 2020 al 30 aprile 2020. 13 parole tolte, 44 parole aggiunte.

In considerazione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e sino al tolto: 1 aggiunto: 1° giugno 2020, il decorso dei termini di decadenza relativi alle richieste di prestazioni … altresi' sospesi, per il medesimo periodo e per le stesse prestazioni di cui al tolto: comma 1 aggiunto: primo periodo del presente comma, i termini di prescrizione. Sono, infine, sospesi i termini di revisione della rendita su domanda del titolare, nonche' su disposizione dell'Inail, previsti dall'articolo 83 del tolto: D.P.R. aggiunto: testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 tolto: del 1965aggiunto: , che scadano nel periodo indicato al tolto: comma 1 aggiunto: primo periodo del presente comma. Detti termini riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Nei casi … dell'oscillazione del tasso medio per andamento infortunistico di cui agli articoli 19 e seguenti tolto: del Decreto Interministeriale aggiunto: dell'allegato 2 al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 27 febbraio 2019aggiunto: , recante "Modalita' per l'applicazione delle tariffe 2019". La presente disposizione si applica ai datori di lavoro pubblici e privati.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.legge:2020-03-17;18~art42 · fonte del testo

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