Legge sull’aborto

Art. 12 aborto

La richiesta di interruzione della gravidanza secondo le procedure della presente legge e' fatta personalmente dalla donna. Se la donna e' di eta' inferiore ai diciotto anni, per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri tra loro difformi, il consultorio o la struttura socio-sanitaria, o i medico di fiducia, espleta i compiti e le procedure di cui all'articolo 5 e rimette entro sette giorni dalla richiesta una relazione, corredata del proprio parere, al giudice tutelare del luogo in cui esso opera. Il giudice tutelare, entro cinque giorni, sentita la donna e tenuto conto della sua volonta', delle ragioni che adduce e della relazione trasmessagli, puo' autorizzare la donna, con atto non soggetto a reclamo, a decidere la interruzione della gravidanza. Qualora il medico accerti l'urgenza dell'intervento a causa di un grave pericolo per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni che giustificano l'interruzione della gravidanza. Tale certificazione costituisce titolo per ottenere in via d'urgenza l'intervento e, se necessario, il ricovero. Ai fini dell'interruzione della gravidanza dopo i primi novanta giorni, si applicano anche alla minore di diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la ((responsabilita' genitoriale)) o la tutela.

Testo vigente dal 7 febbraio 2014

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Corte costituzionale

16 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 126/2012

    Questione inammissibile
    10 maggio 2012

    Deve essere dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 12 [secondo comma] della legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza), sollevata, in riferimento agli articoli 24, 29 e 30 della Costituzione, concernente l'asserita violazione dei diritti del genitore nell'ipotesi di autorizzazione all' interruzione della gravidanza nei primi novanta giorni del giudice tutelare in presenza di seri motivi che ne impediscano o "sconsiglino" la consultazione, per la carente motivazione circa la rilevanza della questione, che sembra rivolta ad ottenere un avallo interpretativo. - In materia, vedi sentenza n. 109 del 1981 e ordinanze n. 47 del 1982, n. 14 del 1989, n. 463 del 1988 e n. 293 del 1993, n. 76 del 1996 e n. 514 del 2002. - Sulla richiesta di avallo interpretativo alla Corte costituzionale, vedi sentenze n. 35 del 1997 e n. 27 del 1975 e ordinanze n. 26 del 2012 e n. 139 del 2011.

    Art. 24 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 12 aborto

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 416/2007

    Questione inammissibile
    5 dicembre 2007

    È manifestamente inammissibile per difetto di rilevanza la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, censurato, in riferimento all'art. 111, sesto comma, Cost., nella parte in cui, secondo il rimettente, prevederebbe che il giudice tutelare, chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di donna minore di età, debba emanare un mero provvedimento autorizzativo non motivato, svincolato da qualsiasi valutazione discrezionale. Infatti, il rimettente ha sollevato la questione dopo aver autorizzato la minorenne ad interrompere la gravidanza e, quindi, dopo aver già fatto applicazione della norma censurata, ed avere, pertanto, esaurito il proprio potere al riguardo.

    Art. 111 cost. · Art. 12 aborto · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 514/2002

    Questione infondata
    4 dicembre 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 31, secondo comma, e 32 della Costituzione, nella parte in cui consentirebbe al giudice tutelare chiamato ad autorizzare l'interruzione di gravidanza di una minorenne di attuare una condotta in conflitto con il diritto alla vita, senza alcuna possibilità di sollevare obiezione di coscienza. Infatti il giudice 'a quò non deve fare concreta applicazione delle norme censurate, essendo la decisione di interrompere la gravidanza rimessa esclusivamente alla responsabilità della donna, anche se minore di età, e costituendo il provvedimento di autorizzazione solo uno dei presupposti (non indefettibile e vincolato agli accertamenti tecnici) dell'articolato procedimento. - Sulla medesima questione, v. precedenti citate ordinanze n. 293/1993 e 76/1996.

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 31 cost. · Art. 32 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

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Che cosa è cambiato dal 7 febbraio 2014

Confronto con la versione in vigore dal 22 maggio 1978 al 7 febbraio 2014. 4 parole tolte, 8 parole aggiunte.

… per l'interruzione della gravidanza e' richiesto l'assenso di chi esercita sulla donna stessa la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o la tutela. Tuttavia, nei primi novanta giorni, quando vi siano seri motivi che impediscano o sconsiglino la consultazione delle persone esercenti la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o la tutela, oppure queste, interpellate, rifiutino il loro assenso o esprimano pareri … per la salute della minore di diciotto anni, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o la tutela e senza adire il giudice tutelare, certifica l'esistenza delle condizioni … diciotto anni le procedure di cui all'articolo 7, indipendentemente dall'assenso di chi esercita la tolto: potesta' aggiunto: responsabilita' genitoriale o la tutela.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1978-05-22;194~art12 · fonte del testo

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