Art. 124 c.p. — Termine per proporre la querela. Rinuncia

[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, il diritto di querela non puo' essere esercitato, decorsi tre mesi dal giorno della notizia del fatto che costituisce il reato.

[2]Il diritto di querela non puo' essere esercitato se vi e' stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio.

[3]Vi e' rinuncia tacita, quando chi ha facolta' di proporre querela ha compiuto fatti incompatibili con la volonta' di querelarsi.

[4]La rinuncia si estende di diritto a tutti coloro che hanno commesso il reato. 4 302

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75

4

con decorrenza dal 25 luglio 1943

Il Regio D.L. 13 marzo 1944, n. 75 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "E' sospeso a decorrere dal 25 luglio 1943 il termine previsto dall'art. 124 C.P. per l'esercizio del diritto di querela per i reati commessi col mezzo della stampa, a favore di chiunque provi di non averlo potuto osservare per cause dipendenti dall'attuale stato di guerra o di non essere venuto per le stesse cause a conoscenza del fatto per il quale intende procedere".

302

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

Testo vigente dal 19 maggio 2020

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 146/2010

    Questione inammissibile
    23 aprile 2010

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 124 cod. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui prevede il termine perentorio di tre mesi per proporre querela, anziché quello di novanta giorni, avendo il rimettente omesso sia di descrivere la fattispecie concreta oggetto del giudizio principale - carenza che preclude alla Corte ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della questione e che si risolve, altresì, in difetto di motivazione sulla non manifesta infondatezza - sia di motivare in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali. Nel senso della manifesta inammissibilità delle questioni per omessa descrizione della fattispecie concreta, con conseguente preclusione della necessaria verifica, ad opera della Corte, sulla rilevanza della questione, nonché difettosa motivazione sulla non manifesta infondatezza, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 444/2008, n. 433/2008, n. 313/2008, n. 207/2008, n. 54/2008 e n. 404/2007. Per la manifesta inammissibilità delle questioni per omessa motivazione in ordine alla violazione degli invocati parametri costituzionali, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 181/2009, n. 32/2008, n. 114/2007 e n. 39/2005.

    Art. 124 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 221/1982

    Questione infondata
    16 dicembre 1982

    1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 126 (rectius, 124) c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., con l'ordinanza emessa il 7 novembre 1978 dal Pretore di Chiavenna; 2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 124 c.p. e 304 c.p.p. sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 124 c.p. · Art. 304 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 maggio 2020

Confronto con la versione in vigore dal 18 marzo 1944 al 19 maggio 2020.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dal D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 83, comma 2) che "Per il periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e l'11 maggio 2020 si considera sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1930-10-19;1398~art124 · fonte del testo

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