Art. 308 c.p.p. — Termini di durata massima delle misure diverse dalla custodia cautelare

Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono efficacia quando e' decorso il termine fissato dal giudice nell'ordinanza. In ogni caso, qualora siano state disposte per esigenze probatorie, il giudice puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente comma. COMMA ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47. L'estinzione delle misure non pregiudica l'esercizio dei poteri che la legge attribuisce al giudice penale o ad altre autorita' nell'applicazione di pene accessorie o di altre misure interdittive. 274 278

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 17 marzo 2020, n. 18

274

Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Successivamente la Corte Costituzionale

278

Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

Testo vigente dal 17 marzo 2020

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 147/1994

    Questione infondata
    21 aprile 1994

    La previsione, nell'art. 308, comma secondo, cod. proc. pen., per cui, scaduto il termine di efficacia - di due mesi dall'inizio della loro esecuzione (art. 308, comma primo) - delle misure interdittive adottate, il giudice può disporne la rinnovazione solo se siano state disposte per esigenze probatorie (art. 274, lett. a) cod. proc. pen.) e non, invece, quando siano state disposte per esigenze di prevenzione (art. 274, lett. c)), non può dirsi irrazionale. Contro quanto ha ritenuto il giudice 'a quò, infatti, una assimilazione piena tra le due situazioni non appare prospettabile, in quanto, se è vero che, quando si tratta di misure dirette a soddisfare esigenze istruttorie del processo, la facoltà di una reiterazione del provvedimento può trovare giustificazione nella preminenza dell'interesse al buon esito del processo stesso, diversa è l'ipotesi in cui l'applicazione della misura interdittiva sia legata ad esigenze extraprocessuali di tipo preventivo rispetto alle quali - specie quando, come nella specie, la misura interdittiva consista nella sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 cod. proc. pen.) - il coinvolgimento della competenza di altre autorità ha richiesto una diversa ponderazione dei relativi interessi e quindi una disciplina volta ad armonizzare, nella salvaguardia delle reciproche sfere, i rapporti tra autorità giudiziaria e autorità amministrativa. Come dimostra, del resto, anche l'art. 293 cod. proc. pen., col richiedere che copia dell'ordinanza che dispone la misura interdittiva sia trasmessa all'organo competente a disporre l'interdizione in via ordinaria. Ciò posto, è chiaro che il problema - anche posto dal giudice rimettente - della eventuale incongruità del termine di durata della sospensione dall'esercizio dai pubblici uffici, implica scelte di politica legislativa riservate al legislatore. (Non fondatezza, in riferimento all'art. 3 Cost., della questione di legittimità costituzionale dell'art. 308, secondo comma, secondo periodo, cod. proc. pen.). red.: S.P.

    Art. 308 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 25 cost. · Art. 76 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 17 marzo 2020

Confronto con la versione in vigore dal 8 maggio 2015 al 17 marzo 2020. 1 parola tolta.

Le misure coercitive diverse dalla custodia cautelare perdono efficacia quando dall'inizio della loro esecuzione e' decorso un periodo di tempo pari al doppio dei termini previsti dall'articolo 303. tolto: 2. Le misure interdittive non possono avere durata superiore a dodici mesi e perdono … puo' disporne la rinnovazione nei limiti temporali previsti dal primo periodo del presente commaaggiunto: . COMMA ABROGATO DALLA L. 16 APRILE 2015, N. 47. L'estinzione delle misure non …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • D.L. 17 marzo 2020, n. 18

    Il D.L. 17 marzo 2020, n. 18, ha disposto (con l'art. 83, comma 4) che "Nei procedimenti penali in cui opera la sospensione dei termini ai sensi del comma 2 sono altresi' sospesi, per lo stesso periodo, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303 e 308 del codice di procedura penale". Ha inoltre disposto (con l'art. 83, comma 9) che "Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento e' rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

  • Successivamente la Corte Costituzionale

    Successivamente la Corte Costituzionale, con sentenza 25 maggio - 6 luglio 2021, n. 140 (in G.U. 1ª s.s. 7/7/2021, n. 27), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 83, comma 9 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, (che ha modificato il presente articolo) "nella parte in cui prevede la sospensione del corso della prescrizione per il tempo in cui i procedimenti penali sono rinviati ai sensi del precedente comma 7, lettera g), e in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2020".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art308 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari