Art. 270 — Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno

[1]Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari. 41

[2]Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.41

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

41

La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

Testo vigente dal 7 marzo 1996

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 60/1996

    Ha colpito questo articolo
    28 febbraio 1996

    Illegittimità costituzionale dell'art. 270, primo comma, del codice penale militare di pace, secondo cui "nei procedimenti di competenza del giudice militare l'azione civile per la restituzione e il risarcimento del danno non può essere proposta davanti ai tribunali militari", in quanto, sebbene la garanzia di poter agire in giudizio per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi, sancita dall'art. 24 della Costituzione, non eleva a regola costituzionale il 'simultaneus processus', purtuttavia, il divieto di costituzione di parte civile nel processo penale militare, valutato comparativamente con le corrispondenti norme del processo penale ordinario, espressivo del principio del tutto opposto, in base al quale il danneggiato dal reato può subito scegliere tanto il giudizio penale tanto il giudizio civile, nell'uno o nell'altro caso esercitando immediatamente il diritto di agire per la tutela dei propri interessi, costituisce una regola derogatoria dei principi generali di diritto comune, che, non essendo sorretta da alcuna ragionevole giustificazione derivante dalla natura propria del procedimento penale militare - stante l'evoluzione complessiva dell'ordinamento giudiziario militare di pace, volta a perseguire l'equiparazione alla magistratura ordinaria di quella militare, in modo da rendere indubitabile l'idoneità di quest'ultima a conoscere degli interessi civili nascenti dal reato -, ostacola l'esercizio del diritto della persona danneggiata dal reato di agire in giudizio, non solo per l'impossibilità di iniziare immediatamente l'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno, ma anche per il divieto di partecipare all'accertamento dei fatti costitutivi dell'evento produttivo del danno avvalendosi dei mezzi di prova del processo penale, con conseguente violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione. (Nella specie, è stata affermata la conseguente automatica applicazione nel processo penale militare delle norme di diritto comune sulla partecipazione della parte civile nel giudizio penale). - V. S. nn. 106/1977 e 78/1989. red.: F. Mangano

    Art. 270 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 27 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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  • Ordinanza n. 226/1996

    Questione inammissibile
    3 luglio 1996

    Manifesta inammissibilità della questione, concernente norma già dichiarata costituzionalmente illegittima. - S. n. 60/1996. red.: G. Leo

    Art. 270 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 115/1996

    Questione inammissibile
    12 aprile 1996

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, avente ad oggetto una norma dichiarata costituzionalmente illegittima. - V. S. n. 60/1996. red.: F. Mangano

    Art. 270 Codici penali militari di pace e di guerra · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 marzo 1996

Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1941 al 7 marzo 1996.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1941-02-20;303~art270 · fonte del testo

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