Art. 270 — Azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno
[1]Nei procedimenti di competenza del giudice militare, l'azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno non puo' essere proposta davanti ai tribunali militari. 41
[2]Il giudizio su di essa e' sospeso fino a che sull'azione penale sia pronunciata, nella istruzione, la sentenza di proscioglimento non piu' soggetta a impugnazione, o, nel giudizio, la sentenza irrevocabile, ovvero sia divenuto esecutivo il decreto di condanna.41
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Corte Costituzionale
41La Corte Costituzionale con sentenza 22-28 febbraio 1996, n. 60 (in G.U. 1a s.s. 6/3/1996, n. 10) ha dichiarato: - l'illegittimita' costituzionale del primo comma del presente articolo; - ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimita' costituzionale del secondo comma del presente articolo.
Testo vigente dal 7 marzo 1996
