Art. 71 c.p.p. — Sospensione del procedimento per incapacità dell'imputato

Se, a seguito degli accertamenti previsti dall'articolo 70, risulta che lo stato mentale dell'imputato e' tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e che tale stato e' reversibile, il giudice dispone con ordinanza che il procedimento sia sospeso, sempre che non debba essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere. 299 Con l'ordinanza di sospensione il giudice nomina all'imputato un curatore speciale, designando di preferenza l'eventuale rappresentante legale. Contro l'ordinanza possono ricorrere per cassazione il pubblico ministero, l'imputato e il suo difensore nonche' il curatore speciale nominato all'imputato. La sospensione non impedisce al giudice di assumere prove, alle condizioni e nei limiti stabiliti dall'articolo 70 comma 2. A tale assunzione il giudice procede anche a richiesta del curatore speciale, che in ogni caso ha facolta' di assistere agli atti disposti sulla persona dell'imputato, nonche' agli atti cui questi ha facolta' di assistere. Se la sospensione interviene nel corso delle indagini preliminari, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 70 comma 3. Nel caso di sospensione, non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte costituzionale

299

La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".

Testo vigente dal 13 aprile 2023

Corte costituzionale

13 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 129/2015

    Questione inammissibile
    1 luglio 2015

    È manifestamente inammissibile, perché divenuta priva di oggetto, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 71 cod. proc. pen. e dell'art. 159, primo comma, del cod. pen., impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, secondo comma, e 111 Cost., nella parte in cui prevedono che i processi penali siano sospesi anche nelle ipotesi in cui sia accertata l'irreversibilità dell'incapacità dell'imputato di partecipare coscientemente al processo «con correlativa sospensione della prescrizione». Infatti, la sentenza n. 45 del 2015, successiva all'ordinanza di rimessione, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 159, primo comma, cod. pen. nella parte in cui, ove lo stato mentale dell'imputato sia tale da impedirne la cosciente partecipazione al procedimento e questo venga sospeso, non esclude la sospensione della prescrizione quando è accertato che tale stato è irreversibile. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale in parte qua dell'art. 159, primo comma, cod. pen., v. la citata sentenza n. 45 del 2015. Sulla manifesta inammissibilità della questione perché divenuta priva di oggetto in seguito alla declaratoria di illegittimità costituzionale, v., ex multis , le citate ordinanze nn. 252/2014 e 83/2014.

    Art. 71 c.p.p. · Art. 159 c.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 20/2015

    Altra decisione
    26 febbraio 2015

    Sono restituiti al rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., impugnato, in riferimento agli artt. 3, 13, 24, secondo comma, 32 e 111 Cost. e agli artt. 11 e 117, primo comma, Cost., in relazione all'art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, nella parte in cui, in caso di incapacità processuale, permanente ed irreversibile, di un imputato infermo di mente sottoposto a misura di sicurezza provvisoria detentiva, «non consente al giudice di celebrare il processo e di definirlo con una sentenza, ivi compresa quella di assoluzione per non imputabilità ed applicazione di misure di sicurezza, allorché l'imputato sia rappresentato da un curatore speciale». Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, è entrato in vigore il d.l. 31 marzo 2014, n. 52 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 30 maggio 2014, n. 81), il quale, all'art. 1, comma 1- quater , stabilisce che «Le misure di sicurezza detentive provvisorie o definitive, compreso il ricovero nelle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza, non possono durare oltre il tempo stabilito per la pena detentiva prevista per il reato commesso, avuto riguardo alla previsione edittale massima. Per la determinazione della pena a tali effetti si applica l'articolo 278 del codice di procedura penale. Per i delitti puniti con la pena dell'ergastolo non si applica la disposizione di cui al primo periodo». A fronte di tale ius superveniens , spetta pertanto al giudice rimettente la valutazione circa la perdurante rilevanza e la non manifesta infondatezza della questione sollevata. Sulla restituzione degli atti al giudice a quo , per una nuova valutazione della questione alla luce del mutato quadro normativo, v. le citate ordinanze nn. 75/2014, 35/2013, 316/2012 e 296/2011.

    Art. 71 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 13 cost. · Art. 24 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 243/2013

    Questione infondata
    21 ottobre 2013

    Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale. - Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis , sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011

    Art. 70 c.p.p. · Art. 71 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 97 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (8)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 13 aprile 2023

Confronto con la versione in vigore dal 3 agosto 2017 al 13 aprile 2023.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte costituzionale

    La Corte costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 7 aprile 2023, n. 65 (in G.U. 1ª s.s. 12/04/2023, n. 15), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziche' a quello «psicofisico»".

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art71 · fonte del testo

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