Codice della navigazione

Art. 1246 c.nav. — Esercizio dell'azione civile

[1]Nei procedimenti di competenza dell'autorita' marittima e' ammessa la costituzione di parte civile nei casi e secondo le forme e i termini stabiliti dal codice di procedura penale.

[2]Tale autorita' decide sulla liquidazione dei danni, se questa non supera le lire diecimila; in caso contrario, o se ritiene di non poter decidere allo stato degli atti, rimette le parti davanti il giudice indicato nel secondo comma dell'articolo 489 del codice di procedura penale.

[3]In ogni caso, l'autorita' predetta deve, anche in mancanza della costituzione di parte civile, procedere agli opportuni accertamenti istruttori sull'ammontare del danno prodotto dai reati di sua competenza. 19

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

19

La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

Testo vigente dal 16 luglio 1970

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 121/1970

    Ha colpito questo articolo
    9 luglio 1970

    È fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1238 del codice della navigazione, che attribuisce potere giurisdizionale penale ai Comandanti di porto e di tutte le successive norme dello stesso codice (artt. 1242, 1243, 1246 e 1247) che hanno come presupposto l'attribuzione di tale potere e ne disciplinano l'esercizio proposta in riferimento agli artt. 101, comma secondo, e 108, comma secondo, della Costituzione, sotto profili diversi da quelli che la Corte aveva precedentemente avuto occasione di esaminare allorché la stessa questione venne prospettata in riferimento agli artt. 25, comma primo, 102, 104, comma primo, e VI disposizione transitoria.

    Art. 1238 c.nav. · Art. 1242 c.nav. · Art. 1243 c.nav. · Art. 1246 c.nav.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (3)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 luglio 1970

Confronto con la versione in vigore dal 18 aprile 1942 al 16 luglio 1970.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 24 giugno - 9 luglio 1970 n. 121 (in G.U. 1a s.s. 15/7/1970, n. 177) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 1238, 1242, 1243, 1246 e 1247 del codice della navigazione approvato con R.D. 30 marzo 1942, n. 327."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art1246 · fonte del testo

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