Corte costituzionale

Sentenza n. 354/1996

Illegittimità costituzionale dichiarata · depositata il 22/10/1996 · relatore Giuliano Vassalli

Epigrafe

ha pronunciato la seguente Sentenza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 486, 477, 70

e 71 del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il

30 ottobre 1995 dal pretore di Milano nel procedimento penale a

carico di Saltini Alfonso, iscritta al n. 949 del registro ordinanze

1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,

prima serie speciale, dell'anno 1996;

Udito nella camera di consiglio del 2 ottobre 1996 il giudice

relatore Giuliano Vassalli.

Motivazione

Ritenuto in fatto Il pretore di Milano, dopo aver premesso di procedere nei confronti

di un imputato nato nel 1907 che presenta - come è stato accertato

in sede di perizia medico-legale - una patologia grave, irreversibile

ed evolutiva al punto da consentire "di ritenere che nel futuro il

medesimo non possa presenziare in aula", ha sollevato, dopo numerosi

rinvii del dibattimento, questione di legittimità costituzionale,

per violazione degli artt. 3 e 112 della Costituzione, degli artt.

486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale "nella parte in cui

non prevedono la sospensione del dibattimento in caso di imputato

permanentemente impossibilitato in modo assoluto a comparire per

legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile, la

possibilità di assumere prove alle condizioni dell'art. 70 comma 2,

la possibilità di adottare in esito sentenza di proscioglimento e di

non doversi procedere e l'inapplicabilità dell'art. 75 comma 3

c.p.p. quanto alla parte civile". Rileva il giudice a quo che nel

caso di specie non è consentito sospendere il giudizio né procedere

ad alcuna attività dibattimentale, malgrado l'obbligo di fissare

l'udienza di prosecuzione a data fissa, mentre l'avvenuta

costituzione di parte civile appare priva di qualsiasi possibile

esito e alternativa. Si determina, dunque, una situazione di "stallo"

processuale anomala e irragionevole, in quanto sacrifica sia il

principio di obbligatorietà della azione penale, sia il principio di

eguaglianza, tenuto conto della più equilibrata soluzione data al

caso simile dell'imputato che per infermità mentale non è in grado

di partecipare coscientemente al processo, per il quale è invece

consentito assumere prove a norma dell'art. 70, comma 2, cod. proc.

pen. e adottare all'esito un pronuncia favorevole all'imputato. Considerato in diritto

1. - Chiamato a celebrare il dibattimento nei confronti di un

imputato di età avanzata e che presenta patologie di gravità tale

da rendere prevedibile che anche in futuro il medesimo non possa

presenziare alla attività di udienza, il pretore di Milano, dopo

alcuni rinvii disposti per impedimento dell'imputato, solleva, in

riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, questione di

legittimità costituzionale degli art. 486, 477, 70 e 71 del codice

di procedura penale nella parte in cui non prevedono: a) la

sospensione del dibattimento in caso di imputato permanentemente

impossibilitato a comparire per legittimo impedimento dovuto a

malattia irreversibile; b) la possibilità di assumere prove alle

condizioni previste dall'art. 70, secondo comma, cod. proc. pen.; c)

la possibilità di adottare all'esito sentenza di proscioglimento e

di non doversi procedere; d) l'inapplicabilità della disciplina

dettata dall'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen., quanto alla parte

civile. A parere del giudice rimettente, infatti, l'impedimento

irreversibile dell'imputato determinerebbe una "paradossale"

situazione di stasi processuale che non consente alcun tipo di

attività, malgrado l'obbligo di "fissare udienza di proseguimento a

data fissa", rendendo al tempo stesso priva di esiti e alternative

l'avvenuta costituzione di parte civile; il tutto, soggiunge il

rimettente, con effetti tali da compromettere sia il principio di

obbligatorietà dell'azione penale, sia quello di uguaglianza, a

proposito del quale evoca la diversa e "più equilibrata" disciplina

che regola il "caso affine" dell'imputato che per infermità mentale

non sia in grado di partecipare coscientemente al processo e della

quale si chiede, in sostanza, l'estensione alla ipotesi dedotta.

2. - Il quesito che il giudice a quo sottopone quale tema dello

scrutinio di costituzionalità si presenta, dunque, quanto mai

composito sotto il profilo dei riferimenti normativi attinti da

censura ed altrettanto variegato sul piano degli istituti che vengono

ad essere coinvolti, richiedendosi a questa Corte un intervento

manipolativo sul tessuto codicistico che rimodelli, sotto

differenziati aspetti, la disciplina dell'impedimento a comparire

dell'imputato (art. 486), la durata e la prosecuzione del

dibattimento (art. 477), nonché il regime e gli effetti stabiliti

dalla legge per l'ipotesi in cui l'imputato, per infermità mentale,

non sia in grado di partecipare coscientemente al processo (artt. 70

e 71). Infine, nel dispositivo, l'ordinanza del giudice rimettente fa

testuale riferimento all'art. 75, terzo comma, cod. proc. pen.,

lamentandone "l'inapplicabilità quanto alla parte civile",

manifestamente intendendo, con questa sintetica locuzione, lamentare

l'inapplicabilità, alle situazioni come quella denunciata, di una

eccezione alla regola della sospensione del processo civile per

l'azione risarcitoria quando l'azione stessa sia stata proposta in

sede civile nei confronti dell'imputato dopo la costituzione di parte

civile nel processo penale.

L'intera gamma dei petita va, pertanto, non solamente valutata nel

suo complesso, ma anche analizzata in ciascuno dei singoli

componenti, per verificare se ed in che misura un siffatto intervento

rientri nei poteri spettanti a questa Corte e se, alla stregua delle

differenziate ragioni che stanno al fondo delle censure, le stesse

risultino in tutto o in parte fondate sulla base dei parametri

dedotti.

Può subito rilevarsi, in linea generale, come il giudice a quo

abbia posto quale fulcro della questione una pretesa affinità di

situazioni che, invece, si appalesano fra loro del tutto eterogenee,

tanto sul piano strutturale che su quello logico-sistematico. Dalla

ordinanza di rimessione, infatti, traspare con chiarezza la pretesa

di sovrapporre l'ipotesi dell'imputato che per malattia irreversibile

sia legittimamente impedito a comparire sine die all'udienza, a

quella dell'imputato che, per infermità mentale, non sia in grado di

partecipare coscientemente al processo, al punto da ritenere

automaticamente trasferibile per più profili la peculiare disciplina

dettata per quest'ultima ipotesi anche alla prima. Ma è del tutto

evidente che si tratta di situazioni non comparabili: altro è,

infatti, l'incapacità di partecipare coscientemente al processo che

ineluttabilmente compromette l'idoneità ad esercitare l'autodifesa

e, dunque, giustifica la predisposizione di un composito e peculiare

assetto normativo informato alla tutela della libertà di

autodeterminazione dell'imputato (v. sentenza n. 281 del 1995),

altro è l'impedimento a comparire, posto che una evenienza di tal

genere può rappresentare, ma non necessariamente rappresenta, un

semplice ostacolo all'esercizio del diritto di difesa, che l'imputato

è posto in condizione di rimuovere esercitando la facoltà di

rinuncia a presenziare al dibattimento. L'accoglimento della premessa

da cui muove il giudice a quo comporterebbe, quindi, non

l'armonizzazione di disciplina di fattispecie analoghe, ma la

creazione ex novo di un regime eccezionale che invaderebbe l'area

delle scelte che l'ordinamento riserva alla esclusiva sfera della

discrezionalità legislativa. Deve pertanto ritenersi inammissibile

la richiesta del giudice a quo volta ad introdurre nel sistema la

previsione che il dibattimento sia sospeso "in caso di imputato

permanentemente impossibilitato in modo assoluto a comparire per

legittimo impedimento dovuto a malattia irreversibile", considerato

anche a tal proposito che, generandosi per questa via una nuova

ipotesi di sospensione del processo, si determinerebbe, come

automatico effetto sul piano del diritto sostanziale, l'inserimento

di un nuovo caso di sospensione del corso della prescrizione del

reato e, quindi, la creazione di conseguenze penali contra reum che

certamente è inibita a questa Corte (cfr., da ultimo, ordinanza n.

315 del 1996 e le ordinanze ivi richiamate).

Alle medesime conclusioni deve pervenirsi anche per ciò che

concerne quella parte del petitum intesa a sollecitare l'adozione di

una pronuncia additiva che consenta la possibilità di assumere prove

alle condizioni previste dall'art. 70, secondo comma, cod. proc.

pen., e di adottare all'esito "sentenza di proscioglimento o di non

doversi procedere". Al di là, infatti, delle considerazioni già

svolte in linea generale, va osservato che l'art. 70, comma 2,

richiamato, poi, dall'art. 71, comma 4, cod. proc. pen., consente al

giudice di assumere, a richiesta del difensore o del curatore

speciale, le prove che possono condurre al proscioglimento

dell'imputato, e, quando vi è pericolo nel ritardo, ogni altra prova

richiesta dalle parti. Un regime, dunque, del tutto eccezionale e che

si salda intimamente alla particolare situazione di impedita

autodifesa in cui versa l'imputato che non è in grado di partecipare

coscientemente al processo, ma che non può certo ritenersi

replicabile per l'ipotesi di semplice impedimento a comparire, ove

gli effetti preclusivi alla celebrazione dell'udienza vengono

collegati anche ad una libera e consapevole scelta dell'imputato

stesso. L'accoglimento di un simile petitum, dunque, lungi dal

profilarsi come unica soluzione costituzionalmente imposta, finirebbe

esso stesso per generare conseguenze di forte disarmonia sul piano

degli equilibri del sistema, giacché introdurrebbe una non

giustificata compressione del diritto alla prova delle restanti parti

del processo.

3. - Le considerazioni sin qui svolte non possono invece valere per

ciò che concerne l'ultimo dei profili che il giudice a quo ha

dedotto a sostegno della pur sintetica ordinanza di rimessione. La

situazione di "stallo" processuale che si determina nel caso in cui

l'imputato, per malattia irreversibile, si trovi impossibilitato a

comparire, effettivamente determina per la parte civile

l'impossibilità di dare concreto seguito alla propria domanda

risarcitoria, giacché, anche nell'ipotesi in cui ritenesse di optare

per l'esercizio della azione civile in sede propria, il processo

civile così introdotto sopporterebbe gli effetti sospensivi

stabiliti dall'art. 75, comma 3, cod. proc. pen., non rientrando

l'ipotesi di specie tra le "eccezioni previste dalla legge" che la

norma stessa enuncia quali deroghe a quegli effetti.

Sotto il circoscritto profilo che viene qui in discorso, si

appalesano, dunque, forti analogie tra la stasi del processo

determinata dalla incapacità psichica dell'imputato e quella che

scaturisce dall'impedimento a comparire dell'imputato il quale non

consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, giacché

entrambe le situazioni di paralisi processuale ineluttabilmente

determinano una sostanziale sterilizzazione della azione civile

esercitata nel processo penale. Considerato, quindi, che nel primo

caso l'art. 71, comma 6, cod. proc. pen., fa salvi i diritti della

parte civile sancendo l'inapplicabilità dell'art. 75, comma 3, dello

stesso codice e, dunque, consentendo il trasferimento della azione in

sede civile senza che il relativo processo venga sospeso, si rivela

fondata la doglianza del giudice a quo nella parte in cui sollecita

l'adozione del medesimo regime anche nell'ipotesi che qui rileva.

Come questa Corte ha infatti avuto modo di puntualizzare in una

fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio,

ancorché riferita alla disciplina - peraltro a questi fini non

difforme - dettata dal codice di rito previgente, "è certo che una

stasi del processo che si accerti di durata indefinita ed

indeterminabile, non possa non vulnerare il diritto di azione e di

difesa della parte civile cui pure l'assetto del codice abrogato

apprestava tutela, svincolandola dal processo penale nel caso di

sospensione del processo per infermità di mente dell'imputato" (v.

sentenza n. 330 del 1994). Con ciò il perturbamento del canone

dell'uguaglianza, che il rimettente deduce come parametro, finisce

per assumere nella specie connotazioni di ancor più incisivo

risalto, in quanto intimamente correlato ad altro valore

costituzionale, quale è il potere di agire a tutela dei propri

diritti, che nell'ipotesi in esame risulta dunque compromesso in

eguale misura.

Anche se il giudice a quo propone quindi, e come già si è detto,

un articolato quesito inteso a rielaborare la disciplina dettata dal

codice di rito per il caso di incapacità processuale, così da

includervi anche l'ipotesi dell'imputato permanentemente impedito a

comparire, il petitum che nella sostanza si intende perseguire mira

più semplicemente ad iscrivere quest'ultima ipotesi, in aggiunta

alla prima, fra le "eccezioni" che rendono inoperante il particolare

regime dei rapporti tra azione civile e azione penale previsto

dall'art. 75, comma 3, del medesimo codice.

Tale disposizione andrà pertanto dichiarata costituzionalmente

illegittima in parte qua per contrasto con gli indicati principi

costituzionali.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, del

codice di procedura penale, nella parte in cui non prevede che la

disciplina ivi contenuta non trovi applicazione nel caso di accertato

impedimento fisico permanente che non permetta all'imputato di

comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento

prosegua in sua assenza;

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale

degli artt. 486, 477, 70 e 71 del codice di procedura penale,

sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 112 della Costituzione, dal

pretore di Milano con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 14 ottobre 1996.

Il Presidente: Ferri

Il redattore: Vassalli

Il cancelliere: Di Paola

Depositata in cancelleria il 22 ottobre 1996.

Il direttore della cancelleria: Di Paola

ECLI:IT:COST:1996:354 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte

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