Art. 479 c.p.p. — Questioni civili o amministrative

Fermo quanto previsto dall'articolo 3, qualora la decisione sull'esistenza del reato dipenda dalla risoluzione di una controversia civile o amministrativa di particolare complessita', per la quale sia gia' in corso un procedimento presso il giudice competente, il giudice penale, se la legge non pone limitazioni alla prova della posizione soggettiva controversa, puo' disporre la sospensione del dibattimento, fino a che la questione non sia stata decisa con sentenza passata in giudicato. La sospensione e' disposta con ordinanza, contro la quale puo' essere proposto ricorso per cassazione. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Qualora il giudizio civile o amministrativo non si sia concluso nel termine di un anno, il giudice, anche di ufficio, puo' revocare l'ordinanza di sospensione.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 171/1973

    Questione infondata
    28 novembre 1973

    dichiara inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 378, secondo comma, 604 e 606 del codice di procedura penale, nonché dell'art. 64, primo comma, del r.d. 28 maggio 1931, n. 602, recante disposizioni di attuazione del codice di procedura penale; questioni sollevate dal pretore di Padova con l'ordinanza in epigrafe, in riferiment…

    Art. 378 c.p.p. · Art. 604 c.p.p. · Art. 606 c.p.p. · Art. 2 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 124/1972

    Questione infondata
    6 luglio 1972

    dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 479, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata dal pretore di Dolo, in riferimento all'art. 27, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 giugno 1972. GIUSEPPE CHIARELLI - MICHELE FRA…

    Art. 479 c.p.p. · Art. 27 cost.

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (5)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art479 · fonte del testo

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