Art. 88 c.p.p. — Effetti dell'ammissione o dell'esclusione della parte civile o del responsabile civile

L'ammissione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica la successiva decisione sul diritto alle restituzioni e al risarcimento del danno. L'esclusione della parte civile o del responsabile civile non pregiudica l'esercizio in sede civile dell'azione per le restituzioni e il risarcimento del danno. Tuttavia se il responsabile civile e' stato escluso su richiesta della parte civile, questa non puo' esercitare l'azione davanti al giudice civile per il medesimo fatto. Nel caso di esclusione della parte civile non si applica la disposizione dell'articolo 75 comma 3.

Testo vigente dal 24 ottobre 1988

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 330/1994

    Ha colpito questo articolo
    22 luglio 1994

    Dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire all'udienza, ove questi non consenta che il dibattimento prosegua in sua assenza, il giudice possa autorizzare la parte…

    Art. 88 c.p.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 374/2004

    Questione inammissibile
    2 dicembre 2004

    dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 85, 88, 89 e 90 del codice penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, dal Tribunale di Ancona, sezione distaccata di Fabriano, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 29 novembre 2004.…

    Art. 85 c.p. · Art. 88 c.p. · Art. 89 c.p. · Art. 90 c.p.

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 348/1994

    Questione inammissibile
    25 luglio 1994

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 88, quinto comma, del codice di procedura penale del 1930, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 330 del 1994, "nella parte in cui non prevede che, in caso di accertato impedimento fisico permanente di durata indeterminabile che non permetta all'imputato di comparire…

    Art. 88 c.p.p. · Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-09-22;447~art88 · fonte del testo

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